IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 e, in
particolare, gli articoli 1 e 5, nonche' l'allegato B;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
Approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante Misure contro la
tratta di persone;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro della salute;
Emana
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi generali
1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione
individuale della vittima, della specifica situazione delle persone
vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i
disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i
genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici,
le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.
2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i diritti, gli
obblighi e le responsabilita' dello Stato e degli individui, ai sensi
del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale
umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in
particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il
Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14
febbraio 1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al
principio di non respingimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi'
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2011/36/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 aprile 2011, n. L 101.
- Gli articoli 1 e 5 nonche' l, Allegato B della legge
n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013,
n. 194, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
«Art. 5 (Criteri di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e
la protezione delle vittime). - 1. Ai fini dell'attuazione
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere una clausola di salvaguardia che
stabilisca che nell'applicazione del decreto di
trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i
diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello Stato e
degli individui, ai sensi del diritto internazionale,
compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto
internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il
Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla
legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo status dei
rifugiati e al principio di non refoulement;
b) prevedere misure che facilitino il coordinamento
tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza
alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza
sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora
necessario, tra i due sistemi di tutela;
c) definire meccanismi affinche' i minori non
accompagnati vittime di tratta siano prontamente
identificati, se strettamente necessario anche attraverso
una procedura multidisciplinare di determinazione
dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo
procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui
loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di
determinazione della protezione internazionale; in ogni
decisione presa nei loro confronti sia considerato come
criterio preminente il superiore interesse del minore
determinato con adeguata procedura;
d) prevedere che la definizione di "persone
vulnerabili" tenga conto di aspetti quali l'eta', il
genere, le condizioni di salute, le disabilita', anche
mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o
altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza
di genere;
e) prevedere, nei percorsi di formazione per i
pubblici ufficiali che possano venire in contatto con
vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle
questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla
protezione internazionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
«Allegato B (art. 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che
attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in
materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta
nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento
11 maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del
Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile
2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,
che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva
2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto
d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di
recepimento 1° novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente
ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,
che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa
all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile (termine di
recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE
del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
(termine di recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di
recepimento 14 febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE
per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento
finale 5 giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE
del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili
per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,
recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a
talune modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita'
alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non
sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930, n.
251, Supplemento Straordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 ottobre 1988, n. 250.
- La legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la
tratta di persone.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 23 agosto 2003, n. 195.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1998, n. 191.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, n.
3.
- La direttiva 2004/83/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2004, n. L 304.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40.
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 dicembre 2005, n. L 326.
Note all'art. 1:
- La legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1954, n.
196.
- La legge 14 febbraio 1970, n. 95 (Adesione al
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a
New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1970, n. 79.