IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
"Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi";
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento
Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 -
Sicurezza in caso di incendio;
Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per le strutture turistico - ricettive in aria
aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacita'
ricettiva superiore a 400 persone;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi,
villaggi-turistici e simili, con capacita' ricettiva superiore a 400
persone.