IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 ed in
particolare gli articoli 1 e 13, nonche' l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente
attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione, del 29
luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge
1° maggio 1941, n. 625, recante modificazione delle disposizioni che
disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue
caldo (mammiferi ed uccelli);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, e successive modificazioni, recante regolamento di polizia
veterinaria;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni,
concernente legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 19 luglio 1993
recante modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991
concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al
Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali
da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme
di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce misure relative alla protezione
degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine,
sono disciplinati i seguenti aspetti:
a) la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle
procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di
alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;
b) la provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura,
l'alloggiamento e la soppressione degli animali;
c) le attivita' degli allevatori, dei fornitori e degli
utilizzatori;
d) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono
l'uso degli animali nelle procedure.
2. E' consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o
educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non
sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di
sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e
praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.
3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali:
a) animali vertebrati vivi non umani, comprese:
1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente;
2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del
loro normale sviluppo;
b) cefalopodi vivi.
4. Il presente decreto si applica agli animali:
a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o
appositamente allevati affinche' i loro organi o tessuti possano
essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase di
sviluppo precedente a quella di cui al comma 3, lettera a), e se
l'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed e'
probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore,
sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase
e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un
habitat o in un sistema di allevamento adeguati alle loro
caratteristiche fisiologiche ed etologiche.
5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei
danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione
di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude
l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto.
6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa di cui
al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo degli articoli 1 e 13 nonche' dell'allegato
B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2013)
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
«Art. 13 (Criteri di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici). -
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici, il Governo e' tenuto
a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) orientare la ricerca all'impiego di metodi
alternativi;
b) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed
esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si
tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o
delle specie coinvolte, condotte in conformita' ai principi
della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del
Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di
sanita';
c) considerare la necessita' di sottoporre ad altre
sperimentazioni un animale che sia gia' stato utilizzato in
una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravita'
delle procedure precedenti era classificata come «moderata»
e quella successiva appartenga allo stesso livello di
dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio»,
ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2010/63/UE;
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non
prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino
dolore all'animale, ad eccezione dei casi di
sperimentazione di anestetici o di analgesici;
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali
geneticamente modificati deve tener conto della valutazione
del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva
necessita' della manipolazione e del possibile impatto che
potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i
potenziali rischi per la salute umana e animale e per
l'ambiente;
f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti
bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su
sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di
esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione
universitaria in medicina veterinaria e dell'alta
formazione dei medici e dei veterinari;
g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di
cani, gatti e primati non umani destinati alla
sperimentazione;
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale
da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche
tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice
penale;
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo
stesso livello o un livello superiore di informazioni
rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano
animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano
un numero minore di animali o comportano procedure meno
dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti
dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h),
accertate e iscritte in bilancio;
l) destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi
nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo
sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi,
compatibilmente con gli impegni gia' assunti a legislazione
vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonche'
adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di
incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per
l'autorita' competente di comunicare, tramite la banca dei
dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e
sostitutivi.
2. Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli
obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee
nazionali, europee o internazionali.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea».
- La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 20 ottobre 2010, n. L 276.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca
«Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici».
- Il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione del
29 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 agosto 2013,
n. L 212.
- La legge 12 giugno 1931, n. 924, reca «Modificazione
delle disposizioni che disciplinano la materia della
vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo
(mammiferi ed uccelli)».
- La legge 1° maggio 1941, n. 625, reca «Modificazioni
alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli
animali vertebrati a sangue caldo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, e successive modificazioni, reca «Regolamento
di polizia veterinaria».
- Il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti
cosmetici e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n.
L 342.
- La legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive
modificazioni, reca «Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo».
- Il decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993,
reca «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio
1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti
spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati».
- La legge 20 luglio 2004, n. 189, reca «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonche' di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, reca «Modifiche al sistema penale».
- La legge 4 novembre 2010, n. 201, reca «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13
novembre 1987, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, reca «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio
1979, reca «Adeguamento della legislazione italiana alle
direttive CEE in materia di prodotti per l'igiene della
bocca».
- Per il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti
cosmetici, si veda nelle note alle premesse.