IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151  e  successive  modificazioni,  recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater , del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  14  maggio  2004  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004,  recante  approvazione
della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  l'installazione  e
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con  capacita'
complessiva non superiore a 13 m³; 
  Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno del  14
maggio 2004 che stabilisce che all'aggiornamento  delle  disposizioni
di  prevenzione  incendi  per  i  depositi  di  G.P.L.  di  capacita'
complessiva non superiore a 13 m³ provvede il  Ministro  dell'interno
con propri decreti; 
  Ritenuto di dover aggiornare  ed  integrare  la  vigente  normativa
tecnica in materia  di  prevenzione  incendi  per  l'installazione  e
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con  capacita'
complessiva non superiore a 13 m³, in relazione ad alcune innovazioni
tecnologiche intervenute; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.
139; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Scopo e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione  incendi,  integrative  e  correttive  del  decreto   del
Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, come modificato dal decreto
del Ministro dell'interno del 5 luglio 2005,  recante  l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  l'installazione  e
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto,  in  serbatoi
fissi, aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m³,
destinati ad alimentare impianti di  distribuzione  per  usi  civili,
industriali, artigianali e agricoli. 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
depositi di nuova installazione. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
depositi esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. 
  4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si  applicano  ai
depositi in possesso di parere di conformita' favorevole sul progetto
reso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 1° agosto 2011, n. 151.