IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Viste le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10
ottobre 2012 che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE
per quanto riguarda l'esenzione relativa, rispettivamente, alle
applicazioni contenenti cadmio e alle applicazioni contenenti piombo;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la norma armonizzata EN 50581: 2012, che definisce la
documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed
elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose;
Viste le direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE,
2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE,
2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE,
2015/15/UE e 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che
modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV
della direttiva 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative all'uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
Visto il decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013, che modifica l'allegato 5 al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
6 febbraio 2014;
Acquisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute
e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante
la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela
della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo
smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
agosto 2013, n. 194.
- La direttiva 2011/65/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
1° luglio 2011, n. L 174.
- La direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE sono pubblicate
nella G.U.U.E. 18 dicembre 2012, n. L 348.
- La decisione n. 768/2008/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L 263.
- La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 agosto 1993, n. L 220.
- Il Regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40.
- Le direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE,
2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE,
2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE,
2014/13/UE, 2014/14/UE, 2014/15/UE e 2014/16/UE sono
pubblicate nella G.U.U.E. 9 gennaio 2014, n. L 4.
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
(Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva
2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175.
- La direttiva 2002/95/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 gennaio 2002, n. L 11.
- La direttiva 2002/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
16 gennaio 2002, n. L 13.
- La direttiva 2003/108/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 dicembre 2003, n. L 345.
- Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332
(Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro.) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269.
- La direttiva 98/79/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
dicembre 1998, n. L 331.
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507
(Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305.
- La direttiva 90/385/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
20 luglio 1990, n. L 189.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.