IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69
ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i
termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo
2011, n. 90, recante il regolamento di individuazione dei termini
superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti
amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Ravvisata la necessita' di definire il termine di conclusione del
procedimento di accertamento del possesso della cittadinanza
italiana, di competenza delle autorita' consolari all'estero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi del 21 novembre 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2014;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Adotta:
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica alla tabella allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90
1. All'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 marzo 2011, n. 90, alla fine della tabella, e' inserito il
seguente procedimento:
Direzione Generale per gli italiani all'estero
==================================================================
| | | | | Unita' |
| |Riferimenti| | |organizzativa|
| Procedimento | Normativi |Termine| Note |responsabile |
+==============+===========+=======+===============+=============+
| | | |Procedimento | |
| | | |conseguente a | |
| | | |istanze, | |
| | | |richiedenti | |
|Accertamento | | |complesse | |
|del possesso | | |istruttorie | |
|della | | |legate alla | |
|cittadinanza | | |verifica della | |
|italiana e | | |documentazione | |
|rilascio della| | |prodotta sia da| |
|relativa | | |Autorita' | |
|certificazione|Codice | |amministrative | |
|per tutti i |civile di | |italiane sia da| |
|casi di |cui al RD | |analoghe | |
|acquisto della|25 giugno | |istituzioni di | |
|cittadinanza |1865, n. | |Stati esteri, | |
|italiana, ivi |2358; Legge| |la cui | |
|incluso quello|13 giugno | |completezza e' | |
|della |1912, n. | |alla base del | |
|trasmissione |555; Legge | |prosieguo del | |
|iure sanguinis|5 febbraio | |procedimento |Uffici |
|della stessa. |1992, n. 91|730 gg |amministrativo.|consolari |
+--------------+-----------+-------+---------------+-------------+
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 gennaio 2014
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro degli affari esteri
Bonino
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 695
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il
seguente:
"Art. 2. Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
marzo 2011, n. 90 (Regolamento di individuazione dei
termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero
degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2011, n. 144.
Note all'art. 1:
Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 90, si veda nelle
note alle premesse.
La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza) e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
del 15 febbraio 1992, n. 38.