IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di  recepimento  della
direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28  marzo  2008,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che ora  figurano  nei  regolamenti
(UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la  sostanza
attiva nicosulfuron; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  29
aprile  2008  che  indica  il  31  dicembre   2018   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron,  nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo SL-940-4% conforme all'allegato III del citato  decreto
legislativo n. 194/1995, che  ora  figura  nel  regolamento  (UE)  n.
545/2011 della Commissione, relativo  al  prodotto  fitosanitario  di
riferimento  «Nisshin»,  presentato  dall'impresa  «Isk   Biosciences
Europe N.V.»; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari di cui  trattasi  hanno  ottemperato  a  quanto
preVisto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo SL-940-4% , ottenuta  dal  Centro  internazionale  per  gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino  al  31  dicembre  2018,
alle nuove condizioni di impiego; 
  Viste le note con la quali le imprese titolari delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 0016298 in data 22  aprile
2013 con la quale e' stata  richiesta  all'impresa  «Isk  Biosciences
Europe N.V.», titolare  del  dossier  la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato  Istituto  da
presentarsi entro le date fissate dalla medesima; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2018,  data  di
scadenza dell'approvazione della  sostanza  attiva  nicosulfuron,  il
prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto  alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.194
che ora figura nel regolamento (UE) n.  546/2011  della  Commissione,
sulla base del fascicolo SL-940-4% conforme all'allegato III; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere per il prodotto  fitosanitario
«Ghibli» numero reg.  8540  dell'impresa  «Syngenta  Crop  Protection
S.p.a.» al cambio di titolarita' all'impresa «Isk Biosciences  Europe
N.V.» la cui istanza e' stata presentata in data 15  ottobre  2013  e
per la quale  e'  stata  pagata  la  tariffa  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
  Visti gli atti notarili in data 29 luglio 2013, da cui risulta  che
l'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale  in  via
Gallarate n. 139 - Milano, ha ceduto  la  titolarieta'  del  prodotto
sopraelencato all'impresa «Isk Biosciences  Europe  N.V.»,  con  sede
legale in Pegasus Park Kleetlaan 12B, Diegem (Belgio); 
  Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione  non  e'
richiesto il parere della commissione consultiva di cui  all'art.  20
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  31  dicembre  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione della  sostanza  attiva  nicosulfuron,  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni
e sulle colture  indicate  nelle  rispettive  etichette  allegate  al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti  fitosanitari
riportati in allegato al presente decreto. 
  La succitata impresa «Isk Biosciences Europe N.V.» e'  tenuta  alla
presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra  indicati
nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Inoltre l'impresa «Isk Biosciences Europe N.V.», con sede legale in
Pegasus  Park  Kleetlaan  12B,  Diegem  (Belgio)  e'  autorizzata   a
immettere in commercio,  a  seguito  del  passaggio  di  titolarieta'
dall'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con  sede  legale  in
via Gallarate n. 139  -  Milano,  il  prodotto  fitosanitario  GHIBLI
numero reg. 8540. 
  La commercializzazione e l'impiego delle  scorte  giacenti,  per  i
prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti  secondo
le seguenti modalita': 
  otto mesi, a decorrere dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
  dodici mesi, a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello