IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante "Disposizioni urgenti per
l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" con  la  quale
e' stata confermata la denominazione  di  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato  nella  GURI
del 17 settembre  2013,  n.  218,  relativo  al  Regolamento  recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 agosto 2012, n. 12081 recante individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e definizione  delle  attribuzioni  e
dei relativi compiti, registrato presso la  Corte  dei  Conti  il  27
agosto 2012, registro n. 10, foglio 22; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)" con la quale sono previste riduzioni dei consumi
medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise; 
  Visto  il  decreto-legge  del  21  giugno  2013,  n.   69   recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del
fare") convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge del 9
agosto 2013, n. 98, con il quale sono previste riduzioni dei  consumi
medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise; 
  Visto il  decreto  ministeriale  26  febbraio  2002  relativo  alla
"Determinazione dei consumi medi dei prodotti  petroliferi  impiegati
in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,  nella  silvicoltura  e
piscicoltura   e   nelle   coltivazioni   sotto   serra    ai    fini
dell'applicazione  delle  aliquote  o  dell'esenzione   dell'accisa",
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002; 
  Visto l'art. 1,  comma  1,  punto  cc),  lettera  a),  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale  stabilisce  l'esenzione
dall'accisa per gli oli vegetali non  modificati  chimicamente  punto
qualora impiegati nelle attivita' di cui al predetto  punto  5  della
tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del
2007, il quale stabilisce che l'efficacia della predetta disposizione
di cui al comma 1,  lettera  cc),  punto  2,  relativa  all'esenzione
dall'accisa per gli oli  vegetali  non  modificati  chimicamente,  e'
subordinata,  ai  sensi  dell'art.  88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva  approvazione  da
parte della Commissione europea; 
  Vista la Decisione della Commissione Europea C(2011)  6466  del  12
settembre 2011 con la quale la medesima  Commissione  ha  sancito  la
compatibilita' con il mercato interno dell'esenzione dall'accisa  per
gli oli vegetali impiegati negli usi agricoli di cui al punto 5 della
Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
  Considerato  che  il  suddetto  decreto  ministeriale  deve  essere
modificato   nell'allegato   per   tenere   conto   della   normativa
recentemente approvata che stabilisce  nuovi  parametri  relativi  ai
consumi medi standardizzati di  gasolio  ammessi  alla  riduzione  di
accise; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di impiego  degli  oli  vegetali  nei  lavori
                              agricoli 
 
  1. Nel decreto del Ministero delle politiche agricole  e  forestali
26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  67  del  20
marzo 2002,  concernente  la  determinazione  dei  consumi  medi  dei
prodotti petroliferi  impiegati  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e  nelle  coltivazioni
sotto serra  ai  fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o
dell'esenzione dell'accisa, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'art. 2, e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis (Impiego degli oli vegetali non modificati chimicamente
in agricoltura). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a
4 e comma 6, e di  cui  all'art.  2,  si  applicano  anche  agli  oli
vegetali non modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella
A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."; 
    b) l'Allegato 1, recante le tabelle dei consumi  di  gasolio  per
l'impiego agevolato in agricoltura,  e'  sostituito  dall'Allegato  1
annesso al presente decreto.