IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971,
con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine
Controllata dei vini «Piave» e successive modifiche;
Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e
IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE)
n. 1234/2007, con il quale, in particolare, e' stato modificato da
ultimo il disciplinare di produzione del vino a Denominazione di
Origine Controllata «Piave»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del disciplinare di
produzione della richiamata DOC «Piave», riguardante la disposizione
per consentire con decreto ministeriale la riduzione dei limiti
dell'estratto non riduttore minimo;
Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, presentata per il
tramite della Regione Veneto con nota n. 62811 del 12 febbraio 2014,
intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del disciplinare
di produzione della richiamata DOC, limitatamente alla campagna
vendemmiale 2013/2014, la riduzione del valore minimo dell'estratto
non riduttore per le sole tipologie «Manzoni Bianco» dagli attuali 20
g/l a 18g/l e «Verduzzo» dagli attuali 18 g/l a 16 g/l;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta istanza e segnatamente del fatto che le
particolari condizioni climatiche verificatesi antecedentemente alla
vendemmia 2013 hanno determinato una significativa riduzione dei
valori dell'estratto non riduttore minimo rispetto a quelli medi
riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la
richiamata nota datata 12 febbraio 2014;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino DOP «Piave» cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre
2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione
U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla
Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione
messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art.
70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta:
Articolo unico
1. Per le sole tipologie «Manzoni Bianco» e «Verduzzo» della
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Piave», il limite
minimo dell'estratto non riduttore previsto all'art. 6 del
disciplinare di produzione, da ultimo modificato con D.M. 30 novembre
2011 richiamato in premessa, limitatamente alla campagna vitivinicola
2013/2014 e' ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per la tipologia «Manzoni
Bianco» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo».
2. La modifica al disciplinare della DOP «Piave» di cui al comma 1
sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e
Sicurezza - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai
fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso
alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies,
paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto
delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2014
Il direttore generale: Gatto