IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  11  agosto  1971,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  Denominazione  di  Origine
Controllata dei vini «Piave» e successive modifiche; 
  Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 295 del 20  dicembre  2011  e  sul  sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza -  Vini  DOP  e
IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento  (CE)
n. 1234/2007, con il quale, in particolare, e'  stato  modificato  da
ultimo il disciplinare di produzione  del  vino  a  Denominazione  di
Origine Controllata «Piave»; 
  Visto, in particolare, l'art.  6,  comma  3,  del  disciplinare  di
produzione della richiamata DOC «Piave», riguardante la  disposizione
per consentire con  decreto  ministeriale  la  riduzione  dei  limiti
dell'estratto non riduttore minimo; 
  Vista la domanda del Consorzio  Vini  Venezia,  presentata  per  il
tramite della Regione Veneto con nota n. 62811 del 12 febbraio  2014,
intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, comma 3,  del  disciplinare
di produzione  della  richiamata  DOC,  limitatamente  alla  campagna
vendemmiale 2013/2014, la riduzione del valore  minimo  dell'estratto
non riduttore per le sole tipologie «Manzoni Bianco» dagli attuali 20
g/l a 18g/l e «Verduzzo» dagli attuali 18 g/l a 16 g/l; 
  Tenuto conto delle  motivazioni  fornite  dal  citato  Consorzio  a
sostegno della predetta istanza  e  segnatamente  del  fatto  che  le
particolari condizioni climatiche verificatesi antecedentemente  alla
vendemmia 2013 hanno  determinato  una  significativa  riduzione  dei
valori dell'estratto non riduttore  minimo  rispetto  a  quelli  medi
riscontrati nelle annate precedenti; 
  Visto il parere favorevole espresso della  Regione  Veneto  con  la
richiamata nota datata 12 febbraio 2014; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Piave» cosi' come approvato con il citato D.M. 30  novembre
2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione
U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo   tecnico   inoltrato   alla
Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite  il  sistema  di  informazione
messo a disposizione  dalla  Commissione  U.E.,  ai  sensi  dell'art.
70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per le  sole  tipologie  «Manzoni  Bianco»  e  «Verduzzo»  della
Denominazione di Origine Controllata  dei  vini  «Piave»,  il  limite
minimo  dell'estratto  non  riduttore   previsto   all'art.   6   del
disciplinare di produzione, da ultimo modificato con D.M. 30 novembre
2011 richiamato in premessa, limitatamente alla campagna vitivinicola
2013/2014 e' ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per la tipologia «Manzoni
Bianco» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo». 
  2. La modifica al disciplinare della DOP «Piave» di cui al comma  1
sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione  Qualita'  e
Sicurezza - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione  U.E.,  ai
fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso
alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi   dell'art.   118-vicies,
paragrafi 2 e 3, del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto
delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 marzo 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto