IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2013 destinato al funzionamento
delle Universita' e dei Consorzi Interuniversitari;
Visto il D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 relativo ai criteri per la
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita'
per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti 24 settembre 2013,
Reg. 12, foglio 398;
Visto in particolare l'art. 5 del predetto D.M. n. 700 dell'8
agosto 2013 con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la
prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani
ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed
esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di
ricerca o equivalente da non piu' di 6 anni e impegnati stabilmente
all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente
proposti presso Universita' italiane, attraverso la stipula di
contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti
con decreto del Ministro;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario;
Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la possibilita' di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori
interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno
usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di
ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai
sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo e' pari al
trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento;
Visto l'art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai
sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si
svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005,
attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio
universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo
determinato da parte delle universita';
Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, e del Consiglio universitario
nazionale, limitatamente alle disposizioni relative al reclutamento
di giovani ricercatori del «Programma per giovani ricercatori "Rita
Levi Montalcini"» attuative del predetto art. 29, comma 7, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Ritenutala necessita' di dettare disposizioni in merito alle
modalita' di presentazione delle domande, alla selezione delle
proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi
dell'art. 5 lettera b) del predetto D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013;
Decreta:
Art. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 5 lettera b) del D.M. n. 700 dell'8
agosto 2013, si rivolge a studiosi di ogni nazionalita', in possesso
del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito
successivamente al 31 ottobre 2007 e che risultino continuativamente
e stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di
studio o da finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai
fini della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di
didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio
all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione
(ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi
di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti, contrattisti,
dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con
universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di
studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio
dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2010,
in modo che nel triennio siano comprese attivita' didattiche e/o di
ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del
dottorato di ricerca o titolo equivalente.