IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013 destinato al funzionamento delle Universita' e dei Consorzi Interuniversitari; Visto il D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti 24 settembre 2013, Reg. 12, foglio 398; Visto in particolare l'art. 5 del predetto D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non piu' di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Universita' italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario; Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la possibilita' di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo e' pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento; Visto l'art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle universita'; Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; Ritenutala necessita' di dettare disposizioni in merito alle modalita' di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 5 lettera b) del predetto D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013; Decreta: Art. 1 Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 5 lettera b) del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013, si rivolge a studiosi di ogni nazionalita', in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31 ottobre 2007 e che risultino continuativamente e stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita' didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o da finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2010, in modo che nel triennio siano comprese attivita' didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del dottorato di ricerca o titolo equivalente.