IL MINISTRO 
           DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2014,
in corso di registrazione presso la Corte dei  conti,  con  il  quale
l'on. dott. Enrico Letta e'  incaricato  di  reggere  ad  interim  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della  Commissione  del  15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; 
  Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetale, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  delle
produzione media annua; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino  trasmesso  alla
commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n.  1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto 20 aprile  2011,  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1°
giugno 2011, reg. n. 3, foglio  n.  280,  con  il  quale  sono  stati
adeguati i termini, le modalita' e le procedure  per  la  concessione
dei  contributi  pubblici  sui  premi  assicurativi   delle   polizze
agevolate  alla  luce   dell'introduzione   dei   nuovi   canali   di
finanziamento comunitari; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2011, del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30
gennaio 2012, reg. n. 1,  foglio  n.  277,  con  il  quale  e'  stato
integrato il decreto ministeriale 20 aprile 2011 soprarichiamato, per
consentire  la  stipula  delle  polizze  pluri  e  multi  rischi  sui
seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a  partire  dal
momento delle semine, con entrata in  copertura  delle  assicurazioni
agevolate l'anno precedente a quello di presentazione  della  domanda
di aiuto; 
  Visto  il  piano  assicurativo  2014,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  6
dicembre 2013, n. 24.335; 
  Visto l'art. 127, della legge n. 388 del  2000,  che  al  comma  3,
prevede la individuazione dei valori  delle  produzioni  assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare); 
  Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102 del  2004,  cosi'
come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 82 del  2008,
dove stabilisce  che  se  dalle  rilevazioni  dei  prezzi  effettuate
secondo i  criteri  stabiliti  al  punto  precedente  si  riscontrano
scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente  all'ultimo
anno superiori al 50% rispetto  al  biennio  precedente,  gli  stessi
prezzi  unitari  possono  essere  stabiliti  sulla  base  delle  sole
rilevazioni di mercato dell'ultimo anno; 
  Visto il decreto 1° febbraio 2013, registrato alla Corte dei  conti
il 27 marzo 2013, reg.  3,  foglio  112,  con  il  quale  sono  stati
stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di  ripristino  delle
strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre  e
reti antigrandine per la quantificazione dei valori assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Visto il decreto 6 novembre 2013, n. 21.697 con il quale sono stati
stabiliti i prezzi unitari massimi dei seminativi da  pieno  campo  a
ciclo autunno primaverile,  applicabili  per  la  determinazione  dei
valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014; 
  Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni  agricole  rilevati
dall'ISMEA nel triennio dal dicembre 2010 al novembre 2013; 
  Visto le valutazioni e le determinazioni  dell'ISMEA  (Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare); 
  Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana  Allevatori)
del 2 dicembre 2013, di aggiornamento dei costi  per  lo  smaltimento
della carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini,  ovicaprini,
avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte
autorizzate, nonche' dei prezzi unitari massimi per le altre garanzie
applicabili al settore zootecnico; 
  Ritenuto, ad integrazione del decreto 6 novembre 2013  sopracitato,
di adottare  quali  importi  massimi  entro  i  quali  devono  essere
contenuti i prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  delle
produzioni assicurabili nel 2014: 
    per le produzioni  vegetali  la  media  dei  prezzi  dei  singoli
prodotti, rilevati nel triennio dal dicembre 2010 al novembre 2013; 
    per lo smaltimento delle carcasse animali e per le altre garanzie
applicabili al settore zootecnico i  costi  ed  i  valori  comunicati
dall'AIA in data 2 dicembre 2013; 
    per  i  costi  di  ripristino  delle  strutture   aziendali,   di
confermare quelli gia' stabiliti con decreto 1° febbraio  2013  sopra
richiamato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole,   con
esclusione di quelli gia' stabiliti con decreto 6 novembre richiamato
nelle premesse, delle strutture aziendali, dei costi  di  smaltimento
delle carcasse animali applicabili per la determinazione  dei  valori
assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014, in  attuazione  del
Piano assicurativo agricolo approvato con decreto  6  dicembre  2013,
sono riportati nell'elenco  allegato  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale  delle  produzioni  vegetali,  struttura  aziendale,
specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito
dei quali, in sede di stipula  delle  polizze,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Per il riso da seme il prezzo stabilito  per  la  corrispondente
varieta', puo' essere  maggiorato  fino  a  € 7,75  il  quintale.  Al
certificato  di  polizza  deve  essere  allegato  il   contratto   di
coltivazione quale riso da seme,  per  i  controlli  da  parte  della
Regione territorialmente competente. 
  4. Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del  periodo  di  conversione,  puo'  essere
maggiorato fino al 20 per cento. In  tale  caso,  al  certificato  di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di  controllo
preposto, per le successive verifiche della Regione  territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura "produzione biologica". 
  5. Per le strutture aziendali - reti antigrandine  con  sovrastanti
film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli - il  prezzo
unitario  massimo  da  utilizzare  per  la  stipula   delle   polizze
assicurative  agevolate  e'  pari  al  prezzo  unitario  delle   reti
antigrandine, stabilito con decreto  ministeriale 1°  febbraio  2013,
richiamato nelle premesse, aumentato del 20%. 
  6. I prezzi massimi riferiti  al  metro  quadrato  per  i  prodotti
florovivaistici, riportati  nell'allegato,  rappresentano  il  valore
massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo  conto
della successione dei cicli colturali delle  specie  riportate  nella
colonna «specifica prodotto».