IL DIRETTORE GENERALE 
                       DELLA GIUSTIZIA PENALE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi  pendenti
(d'ora in poi testo unico); 
  Visto l'art. 5 del testo unico  che  dispone  l'eliminazione  delle
iscrizioni nel casellario giudiziale per  morte  della  persona  alla
quale si riferiscono; 
  Visto l'art. 19, comma 5 del testo unico che assegna al Ministero -
Ufficio  del  casellario  centrale  della  Direzione  generale  della
giustizia penale -  la  competenza  per  l'eliminazione  dal  Sistema
Informativo del  Casellario  (SIC)  delle  iscrizioni  relative  alle
persone morte; 
  Visto l'art. 20, comma 3 del testo unico che dispone che il  comune
competente  comunichi  senza  ritardo  all'ufficio   del   casellario
centrale l'avvenuta morte della persona; 
  Visto l'art. 20, comma 4  del  testo  unico  che  dispone  che  con
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite  le
modalita' tecnico operative per consentire  la  rapida  trasmissione,
anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita  la
Presidenza del  Consiglio  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del  Ministero  della
giustizia,  recante  "le  regole  procedurali  di  carattere  tecnico
operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002" (d'ora in poi decreto
25 gennaio 2007); 
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  -
Codice dell'amministrazione digitale, che disciplina l'accessibilita'
dei  dati  di  una  pubblica  amministrazione  da  parte   di   altre
amministrazioni; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n.  396  -  Regolamento  per  la  revisione  e   la   semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile; 
  Ritenuto che e' ancora in corso di attuazione l'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente  (ANPR)  istituita  presso  il  Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 18  agosto  2012,
n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221); 
  Considerato che per dare attuazione all'art. 20, commi 3 e 4  testo
unico, l'Ufficio del casellario centrale ha progettato  e  realizzato
una  procedura,  basata   sull'utilizzo   della   Posta   Elettronica
Certificata (PEC) che consentira' ai comuni la  trasmissione  al  SIC
dei dati relativi alle persone decedute e di  eliminare  direttamente
le iscrizioni eventualmente presenti nelle banche dati del casellario
giudiziale del SIC; 
  Considerato che attualmente i comuni inviano con modalita' cartacea
i dati relativi alle persone decedute agli uffici del casellario  nel
cui ambito territoriale le persone  sono  nate,  e  che  la  completa
operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di  cui
all'art. 20, comma 4 testo unico consentira' di eliminare tale  invio
cartaceo; 
  Considerato  che  si  e'  conclusa  con  esito  positivo  la   fase
sperimentale della procedura con il Comune di Milano, avviata in data
24 ottobre 2012 a seguito della stipula del protocollo di intesa  tra
il Ministero della giustizia e lo stesso Comune; 
  Considerato che sino alla completa operativita' della  trasmissione
telematica delle informazioni di  cui  all'art.  20,  comma  4  testo
unico, i  comuni  che  non  hanno  attivato  la  citata  trasmissione
continueranno a comunicare la morte delle persone all'ufficio locale,
nel cui ambito territoriale  le  persone  sono  nate  ed  all'ufficio
locale di Roma, se le persone sono nate all'estero, o  per  le  quali
non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio  dello
Stato; 
  Considerato che l'eliminazione dei soggetti  iscritti  nella  banca
dati  del  casellario  dei  carichi  pendenti  eliminabili  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) seconda ipotesi, testo unico  potra'
avvenire solo dal momento che sara' reso completamente  operativo  il
sistema di interconnessione tra il SIC e il Sistema Informativo della
Cognizione Penale (SICP); 
  Sentita la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri -  Agenzia  per
l'Italia digitale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ambito di applicazione e contenuto 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  regole  procedurali   di
carattere tecnico-operativo per consentire ai comuni la  trasmissione
per via telematica delle  informazioni  relative  all'avvenuta  morte
delle persone  nel  rispettivo  ambito  territoriale  (d'ora  in  poi
"deceduti"), ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del testo unico. 
  2. Se la persona risulta deceduta all'estero il  comune  competente
e' quello individuato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R.  3.11.2000  n.
396. Se la persona risulta deceduta in viaggio marittimo  o  aereo  o
per ferrovia si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80  del
medesimo d.P.R. 
  3.  L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente   decreto   e'
assicurata  secondo  le  modalita'   tecnico-operative   di   seguito
indicate: 
    a) la trasmissione per via telematica avviene mediante l'utilizzo
della PEC; 
    b)  l'attivazione  della   trasmissione   e'   subordinata   alla
registrazione dei dati  identificativi  del  comune  sul  SIC  e  dei
referenti designati (art. 3); 
    c) i comuni, a seguito dell'attivazione, trasmettono via  PEC  un
file in formato XML contenente i dati relativi alle persone decedute,
firmato digitalmente da un referente (art. 4); 
    d) il SIC  attraverso  la  procedura  (denominata  "comunicazione
deceduti") elabora i dati ricevuti via PEC e  provvede  ad  eliminare
dalle banche dati del casellario giudiziale  del  SIC  le  iscrizioni
eventualmente presenti a carico dei soggetti deceduti (art. 5). 
  4. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai  soggetti
iscritti nella banca dati del casellario giudiziale ed eliminabili ai
sensi dell'art. 5, comma 1, testo unico 
  5. L'eliminazione  dei  soggetti  iscritti  nella  banca  dati  del
casellario dei carichi pendenti eliminabili  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera a) seconda ipotesi, del testo unico potra'  avvenire
solo  a   partire   dalla   piena   operativita'   del   sistema   di
interconnessione tra il SIC e il SICP. 
  6. L'eliminazione avviene secondo le disposizioni di  cui  all'art.
22 del decreto 25 gennaio 2007.