IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066,  recante  «Concessione  di
anticipazioni a  persone  fisiche  e  giuridiche  titolari  di  beni,
diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal  luglio
1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti»; 
  Vista la legge  26  gennaio  1980,  n.  16,  recante  «Disposizioni
concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni
a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni,  diritti  e
interessi in territori  gia'  soggetti  alla  sovranita'  italiana  e
all'estero»; 
  Vista la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante  «Disposizioni  sulla
corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni
perduti  in  territori  gia'  soggetti  alla  sovranita'  italiana  e
all'estero»; 
  Vista la legge 29 gennaio 1994,  n.  98,  recante  «Interpretazioni
autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985,  n.
135»; 
  Visto l'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante «Ratifica
ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato  e  cooperazione
tra la Repubblica  italiana  e  la  Grande  Giamahiria  araba  libica
popolare socialista, fatto a Bengasi il  30  agosto  2008»,  che  tra
l'altro prevede quanto segue: 
    «Ai cittadini italiani nonche'  agli  enti  e  alle  societa'  di
nazionalita' italiana gia' operanti in Libia, in favore dei quali  la
legge 6 dicembre  1971,  n.  1066,  ha  previsto  la  concessione  di
anticipazioni in relazione a beni,  diritti  e  interessi  perduti  a
seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, ovvero che
hanno beneficiato delle disposizioni di cui  alla  legge  26  gennaio
1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonche' alla legge  29
gennaio 1994, n. 98, e' corrisposto un ulteriore indennizzo, per  gli
anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di  cui  al
successivo comma 5» (comma 1); 
    «Ai fini della corresponsione dell'indennizzo e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
apposito fondo  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro  annui
dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  da  emanare  previo  parere   delle   Commissioni
parlamentari permanenti  competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, sono stabilite la misura e le modalita' di corresponsione
dell'indennizzo, nel  limite  della  dotazione  del  predetto  fondo»
(comma 5); 
  Visto il proprio decreto  del  7  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre  2010,  recante  «Misura  e
modalita'  di  corresponsione  dell'ulteriore  indennizzo  per  beni,
diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle
autorita' libiche, di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 2009,  n.
7», che tra l'altro stabilisce quanto segue: 
    «La misura dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 4,  comma
1 della legge n. 7 del 2009, da corrispondersi in un'unica  soluzione
nei limiti delle risorse del fondo  previsto  dall'art.  4,  comma  5
della  medesima  legge,   e'   determinata   moltiplicando   per   un
coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di  indennizzo  in
base alle leggi indicate al richiamato art. 4, comma 1, ivi  comprese
le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze  passate  in
giudicato nonche', se rese in  procedimenti  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di  sentenze  esecutive,
con esclusione delle  somme  corrisposte  a  titolo  di  interessi  e
rivalutazione monetaria» (art. 1); 
    «Qualora, a conclusione della attuazione dell'art. 4 della  legge
n. 7 del 2009, dovessero risultare  risorse  residue  sufficienti  ad
assicurare, a tutti i beneficiari dell'indennizzo di cui al  comma  1
dello stesso art.  4,  un  incremento  del  coefficiente  di  cui  al
precedente  art.  1  non  inferiore  a  0,05,  si   procedera'   alla
redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto» (art. 4); 
  Visto l'art. 25-bis del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
il quale tra l'altro  stabilisce  che  «L'impegno  di  spesa  di  cui
all'art. 4 della legge 6 febbraio  2009,  n.  7,  e'  prorogato  alle
medesime condizioni per l'anno 2012»; 
  Visti i pareri favorevoli resi rispettivamente dalla VI Commissione
permanente del Senato della Repubblica in data 8 gennaio 2014 e dalla
V Commissione permanente della Camera dei deputati in data 22 gennaio
2014; 
  Ritenuto  che  sussistano  i   presupposti   per   procedere   alla
redistribuzione agli aventi diritto delle risorse residue  del  fondo
previsto dall'art. 4, comma 5 della legge  6  febbraio  2009,  n.  7,
cosi' come incrementato dal richiamato art. 25-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Misura dell'indennizzo integrativo 
 
  1. Al fine di redistribuire le risorse residue  del  fondo  di  cui
all'art. 4,  comma  5  della  legge  6  febbraio  2009,  n.  7,  come
incrementato dall'art. 25-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, agli aventi diritto e' riconosciuto un indennizzo integrativo  da
determinarsi moltiplicando per un coefficiente pari a 0,60  le  somme
erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al comma 1
del richiamato art. 4, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in
esecuzione di sentenze passate  in  giudicato  nonche',  se  rese  in
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7
del  2009,  di  sentenze  esecutive,  con  esclusione   delle   somme
corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 febbraio 2014 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 742