IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma  9,
prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza  Stato
- Regioni), l'assegnazione annuale delle quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di  parte  corrente  a  favore  delle  Regioni  e  Province
autonome, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre
1996, n. 662; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica e in  particolare  l'art.  32,
comma 16, che dispone, tra  l'altro,  che  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, la  Regione  Valle  d'Aosta  e  la  Regione  Friuli
Venezia Giulia provvedano al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n.
662/1996; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento dei Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione  e  lo  sviluppo»  e  in  particolare
l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento  qualitativo
delle  prestazioni  sanitarie  e  il  conseguimento  degli  obiettivi
previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo  per  l'esclusivita'
del rapporto dei dirigenti del ruolo che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge  finanziaria  2007)
che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento  il
concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma  836,  stabilisce
che la Regione Sardegna, dall'anno 2007,  provveda  al  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio  senza  alcun
contributo a carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012,  n.  141  (G.U.  n.
97/2013), relativa  al  riparto  delle  risorse  disponibili  per  il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per  l'anno  2012  che
accantona, al punto 3.5 del deliberato, la somma di 30.152.000 euro a
favore del  Fondo  per  l'esclusivita'  del  rapporto  del  personale
dirigente del ruolo sanitario; 
  Vista la nota del Ministro della salute n. 7807 del 4 ottobre 2013,
con la quale e' stata  trasmessa  la  proposta  di  riparto,  tra  le
Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana,  della  somma  di
30.152.000 euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario  nazionale
2012 per il finanziamento del Fondo per l'esclusivita'  del  rapporto
del personale dirigente  del  ruolo  sanitario,  riparto  predisposto
sulla base del numero dei dirigenti del  ruolo  sanitario  che  hanno
optato per la libera professione intramuraria; 
  Considerato che, con la nota integrativa n. 28471  del  5  novembre
2013, il Ministero della  salute  ha  comunicato  alcune  rettifiche,
dovute a meri refusi materiali contenuti nella citata proposta del  4
ottobre 2013; 
  Tenuto conto che,  a  norma  della  legislazione  vigente,  vengono
escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta,  Friuli  Venezia
Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  mentre
per la Regione Siciliana e' stata operata la prevista  riduzione  del
49,11 per cento corrispondente a un importo  di  1.476.164  euro  che
viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto; 
  Vista l'intesa della  Conferenza  Stato  -  Regioni  sancita  nella
seduta del 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 107/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  4524-P  dell'8   novembre   2013   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  A valere sulle disponibilita' del  Fondo  sanitario  nazionale  per
l'anno 2012 - vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusivita'
del rapporto del personale  dirigente  del  ruolo  sanitario  di  cui
all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito,  tra
le Regioni a statuto ordinario  e  la  Regione  Siciliana,  l'importo
complessivo di 30.152.000 euro di cui alle premesse, sulla  base  del
numero dei dirigenti del ruolo sanitario  che  hanno  optato  per  la
libera  professione  intramuraria,  come  da  allegata  tabella   che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
    Roma, 8 novembre 2013 
 
                                       Il vice Presidente: Saccomanni 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze n. 744