IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in
particolare, gli articoli 1, 2 e 3;
Vista la direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100, recante
attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE,
89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti
dell'industria del biossido di titanio;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante
attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di
rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.
157, recante regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 166
del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica
le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi
urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento
delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri
storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico
e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le lettere i-quater), i-quinquies) e i-sexies), sono
sostituite dalle seguenti:
"i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente, in cui
sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato VIII alla
Parte Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia
tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e
possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata
accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento
positivo di compatibilita' ambientale o per la quale, a tale data,
sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa
entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti
si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se in esse non si
svolgono attivita' gia' ricomprese nelle categorie di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128;
i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che non
ricade nella definizione di installazione esistente";
b) alla lettera l-bis) le parole: "e' sostanziale una modifica
che dia luogo ad un incremento del valore" sono sostituite dalle
seguenti: "e' sostanziale una modifica all'installazione che dia
luogo ad un incremento del valore";
c) la lettera l-ter) e' sostituita dalla seguente:
"l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di
attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita'
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di
autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di
cui all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura
dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
d) dopo la lettera l-ter) sono inserite le seguenti:
"l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo
quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva
2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
le informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti
in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica
disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un
determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento
specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per
un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe
assicurare un piu' elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente
e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;";
e) la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente:
"o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento
che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle
di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a
determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per una o piu'
installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito
e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una
installazione siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a
livello istruttorio;";
f) alla lettera p) le parole: " il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti;" sono sostituite dalle
seguenti: "il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del
provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;";
g) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente:
"r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che
detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte, l'installazione o
l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante
sull'esercizio tecnico dei medesimi;";
h) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
"v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di
qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla
presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di
effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al
momento della cessazione definitiva delle attivita'. Tali
informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli
usi passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo
stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque
sotterranee tenendo conto della possibilita' di una contaminazione
del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze
pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra normativa
che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono
essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella
redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle linee
guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) 'acque sotterranee': acque sotterranee quali definite
all'articolo 74, comma 1, lettera l);
v-quater) 'suolo': lo strato piu' superficiale della crosta
terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo
e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza,
l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come
precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli
abitati e le opere infrastrutturali;
v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte le azioni, ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle
relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica
dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza
della gestione ambientale dell'installazione, intraprese
dall'autorita' competente o per suo conto al fine di verificare e
promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte
delle installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'articolo 2,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3
marzo 1993, n. 587;
v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile
solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta
per utilizzare l'energia liberata dal processo;
v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele, come
definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n.
1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento.
Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui
all'articolo 74, comma 2, lettera ee).";
i) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano
inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e
di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo degli articoli 1, 2 e 3 e dell'allegato B
della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
2013, n. 194 cosi' recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183."
"Art. 2. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea)
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e'
delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa, o in regolamenti
dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, per le quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative."
"Art. 3. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) fermi restando quanto disposto dall'art. 191 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le
competenze statali semplificate per gli impianti con
potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in
materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) previsione, per determinate categorie di
installazioni e previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli
operatori delle installazioni interessate, di requisiti
autorizzativi sotto forma di disposizioni generali
vincolanti;
c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in
relazione con altri procedimenti volti al rilascio di
provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata
ambientale;
d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative
per finalita' connesse al potenziamento delle ispezioni
ambientali straordinarie previste dalla direttiva
2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto
degli obblighi autorizzatori per gli impianti gia'
esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto
indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008;
e) revisione e razionalizzazione del sistema
sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia
nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni."
"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).".
La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100
(Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE,
83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato
dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
38, S.O..
Il decreto legislativo 11 marggio 2005, n. 133
(Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento dei rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O..
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
2011, n. 157 (Regolamento di esecuzione del Regolamento
(CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro
europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e
96/61/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
settembre 2011, n. 224, S.O..
Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2004, n. 25, S.O..
Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi
urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di
smaltimento delle acque usate e degli impianti
igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei
comuni di Venezia e di Chioggia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 5. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito
valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda
parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione
delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere
pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta
almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai
fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto n. 163
del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il
progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra
il progetto definitivo, redatto in conformita' alle
previsioni di cui all'art. 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti,
escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente,
in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate
all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente";
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di
un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo 5, della
direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata
allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e
devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo
le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che
conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che
conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'art.
26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o del provvedimento comunque denominato che
autorizza l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) 'acque sotterranee': acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) 'suolo': lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte le azioni,
ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'art.
2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia
combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma
ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 237-ter.".