IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata l'attuale eccezionale situazione di crisi economica e
sociale che impone l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiare
la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a
rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni;
Considerata, in particolare, la necessita' di intervenire in via
d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre
piu' famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno
economico alle categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente
in abitazioni in locazione;
Considerata l'esigenza di adottare con misure di urgenza l'offerta
di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali;
Considerata, inoltre, la necessita' e l'urgenza di introdurre
disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di
contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello di
certezza giuridica in particolare in tema di partecipazione degli
operatori economici qualificati nel mercato degli appalti, nonche'
disposizioni volte a facilitare gli investimenti connessi ad Expo
2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finanziamento fondi
1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e'
sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9
dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per
l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73
milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno
2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e
di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.