IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei  nella  Comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Viste la comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico  generale  (GUUE  2012/C  8/02)  e   la   decisione   della
Commissione europea  riguardante  l'applicazione  delle  disposizioni
dell'art.  106,  paragrafo  2,   del   trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di  compensazione
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a  determinate  imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico  generale
(GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  36  del  29  dicembre  2005  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  8
dell'11 gennaio 2006 e successive modificazioni, avente  per  oggetto
«Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea
relativi alle rotte Alghero-Bologna  e  viceversa,  Alghero-Torino  e
viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa,
Cagliari-Firenze   e   viceversa,   Cagliari-Verona   e    viceversa,
Cagliari-Napoli   e   viceversa,   Cagliari-Palermo   e    viceversa,
Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa»; 
  Visto decreto ministeriale n. 468 del 27 dicembre 2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 9 del 13 gennaio 2014,  di  cessazione  degli  oneri  di  servizio
pubblico sui collegamenti aerei relativi alle rotte Alghero-Bologna e
viceversa, Alghero-Torino e viceversa; 
  Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni
in materia di continuita' territoriale alla  regione  autonoma  della
Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico  della
regione medesima; 
  Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Viste le risultanze della Conferenza di  servizi,  tenutasi  il  29
ottobre 2013 e 24 gennaio 2014, indetta dal presidente della  regione
autonoma della Sardegna, con nota n. 7650 del 25 ottobre 2013, con il
compito di individuare il contenuto di una nuova imposizione di oneri
di servizio pubblico sulle rotte minori da e per la regione Sardegna,
in conformita' al regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visti i verbali della Conferenza di servizi sopra detta, dai  quali
risulta che le parti hanno ridefinito il  contenuto  degli  oneri  di
servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei Alghero-Bologna e
viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e  viceversa,
Cagliari-Napoli   e   viceversa,   Cagliari-Torino    e    viceversa,
Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa,  Olbia-Verona
e viceversa; 
  Vista la legge regionale 2 dicembre  2011,  n.  25  (Norme  per  la
copertura   finanziaria   della   continuita'   territoriale   aerea)
pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  regione  autonoma  della
Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2011; 
  Vista la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione  -  legge
finanziaria 2014) pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione
autonoma della Sardegna n. 5 del 23 gennaio 2014; 
  Vista la deliberazione n. 2/20 del 22  gennaio  2014  della  giunta
regionale della regione Sardegna, nella quale sono state  individuate
risorse finanziarie disponibili per la definizione del  nuovo  regime
onerato sulle rotte minori della Sardegna (CT2), quantificate in euro
13.650.000,00; 
  Ritenuto che gli oneri di servizio  pubblico  imposti  sulle  rotte
Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, ai  sensi
dell'art. 16, paragrafo 11 del regolamento CE n. 1008/2008  risultano
scaduti, in quanto sulle medesime rotte non e' stato effettuato alcun
servizio aereo di linea per un periodo di oltre dodici mesi; 
  Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime  onerato
sui collegamenti aerei disciplinati dal decreto impositivo n. 36  del
29 dicembre 2005, relativi alle rotte Cagliari-Bologna  e  viceversa,
Cagliari-Napoli   e   viceversa,   Cagliari-Torino    e    viceversa,
Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa,  Olbia-Verona
e viceversa; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale
della regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari  e
continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e  gli
aeroporti di Bologna, Napoli, Torino e Verona; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite  dal  presente  decreto,  i
servizi aerei di  linea  sulle  rotte  Alghero-Bologna  e  viceversa,
Alghero-Torino   e   viceversa,   Cagliari-Bologna    e    viceversa,
Cagliari-Napoli   e   viceversa,   Cagliari-Torino    e    viceversa,
Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa,  Olbia-Verona
e viceversa», costituiscono servizi d'interesse economico generale.