IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6  (in  appresso
«decreto-legge n. 136 del 2013»), e in particolare gli articoli  1  e
2; 
  Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
136 del 2013,  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute (in appresso «Ministri»),  d'intesa  con  il  Presidente
della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni  e
le priorita' per lo  svolgimento,  da  parte  del  Consiglio  per  la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  in
Campania  (in  appresso  «Enti»),  di  «indagini  tecniche   per   la
mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento,  dei  terreni
della  regione  Campania  destinati  all'agricoltura,  al   fine   di
accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti  a  causa  di
sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»; 
  Vista la direttiva dei «Ministri»  del  23  dicembre  2013  recante
«Indicazioni per  lo  svolgimento  delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura   dei   terreni   della    Regione    Campania    destinati
all'agricoltura» (in appresso  «direttiva»),  e  in  particolare  gli
articoli 1, comma 1, per la condivisione dei dati disponibili  «anche
attraverso  l'utilizzo  della  struttura  informatica   dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e  del  Molise  per   la
raccolta  delle  informazioni,  l'esecuzione   delle   procedure   di
classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di  indagine»,
e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari
ai  fini  dello  svolgimento  delle  indagini,  per  una   superficie
interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della  quale  sono  emerse
1.562 segnalazioni di aree sospette per una superficie pari a 1.146,6
ettari adibiti a terreni agricoli; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge
n. 136 del 2013,  gli  «Enti»  presentano  ai  «Ministri»,  entro  il
termine di sessanta  giorni  dall'adozione  della  «direttiva»,  «una
relazione con i risultati delle indagini svolte e  delle  metodologie
usate, contenente anche una  proposta  sui  possibili  interventi  di
bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque  di
falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva». 
  Vista la Relazione presentata  in  data  10  marzo  2014  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  n.  136  del
2013 (in appresso «Relazione»); 
  Considerato che, entro il termine di quindici giorni  dall'adozione
della «Relazione»,  con  uno  o  piu'  decreti  dei  «Ministri»  sono
indicati i terreni della Regione  Campania  che  non  possono  essere
destinati alla produzione agroalimentare  o  i  terreni  che  possono
essere destinati solo  a  colture  diverse  in  considerazione  delle
capacita' fitodepurative o i terreni che possono essere  destinati  a
determinate produzioni  agroalimentari,  e,  ove  non  sia  possibile
procedere  a  detta  individuazione,  sono  indicati  i  terreni   da
sottoporre a indagini dirette entro novanta giorni dall'adozione  dei
decreti medesimi; 
  Considerato che la «Relazione» e' stata elaborata  sulla  base  dei
dati e delle informazioni disponibili al mese di  novembre  2013,  e,
pertanto,  e'  necessario  acquisire  dati  aggiornati  con  indagini
dirette al fine di indicare i terreni della Regione Campania che  non
possono essere destinati alla produzione  agroalimentare  ma  possono
essere destinati solo  a  colture  diverse  in  considerazione  delle
capacita' fitodepurative o a determinate produzioni agroalimentari; 
  Considerato che, in sede di conversione, l'oggetto dell'indagine di
cui all'art. 1, comma 5, del «decreto-legge n. 136 del 2013» e' stato
esteso anche alle acque di falda; 
  Ritenuto che le indagini dirette sui territori dei comuni  indicati
come  prioritari  dalla  «direttiva»  devono  essere  svolte  secondo
l'ordine di graduazione del rischio  dei  terreni  medesimi  definito
dalla «Relazione»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  28  gennaio  2002  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14
e 15; 
  Rilevato  che  nella  «Relazione»  si  individuano  5  livelli   di
graduazione del rischio e che,  in  particolare,  per  le  classi  di
rischio 5, 4 e 3, pur proponendosi  misure  di  salvaguardia  atte  a
garantire la sicurezza della produzione agroalimentare  sul  sito  si
evidenzia comunque la necessita'  della  effettuazione  di  ulteriori
indagini  analitiche  (suolo,  matrici   vegetali)   da   effettuarsi
prioritariamente al fine della corretta  individuazione  dei  terreni
che non possono essere destinati alla  produzione  agroalimentare  ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative; 
  Rilevato che per la classe di rischio 2 la «Relazione» non  ritiene
necessario proporre  misure  di  salvaguardia  atte  a  garantire  la
sicurezza della produzione  agroalimentare  sul  sito,  ma  evidenzia
comunque la necessita'  della  effettuazione  di  ulteriori  indagini
analitiche (suolo, matrici vegetali) da effettuarsi  prioritariamente
al fine della corretta individuazione dei  terreni  che  non  possono
essere destinati alla produzione agroalimentare ma  esclusivamente  a
colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative; 
  Considerato che per la classe di rischio 1 la  «Relazione»  propone
l'effettuazione non prioritaria di ulteriori accertamenti diretti  in
quanto il contenuto totale riscontrato in almeno un inquinante supera
fino a 2 volte la relativa CSC (o i VF se presenti) e quindi  rientra
in una gamma che  potrebbe  derivare  dalla  variabilita'  intrinseca
della matrice suolo; 
  Ritenuto pertanto necessario lo svolgimento di indagini dirette  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del  «decreto-legge  136  del  2013»  con
riferimento ai siti classificati ai livelli di rischio da 5 a 2. 
  Considerata altresi' la necessita' di precisare  la  procedura  per
l'utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento delle indagini ai
sensi dell'art. 2, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013»; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  tempestiva  attuazione  alle
previsioni di cui al citato art. 1, comma 6,  del  «decreto-legge  n.
136 del 2013»; 
  Tenuto conto del termine per l'adozione del decreto dei  «Ministri»
ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013»; 
 
                              Emanano: 
 
 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Terreni agricoli della Regione  Campania,  indicati  come  prioritari
  dall'art. 2, comma 1, da sottoporre ad indagini  dirette  ai  sensi
  dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. 
  1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia  regionale  per   la
protezione ambientale in Campania,  per  il  tramite  del  gruppo  di
lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della  «Direttiva»  e  avvalendosi
degli enti di cui all'art. 1, comma 2, del «decreto-legge n. 136  del
2013», stabiliscono le indagini dirette, anche relative alle acque di
falda, ove necessario, da effettuare nei terreni di cui al  comma  3,
ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge n. 136  del  2013»,
al fine di: 
    a) indicare i terreni della  Regione  Campania  che  non  possono
essere destinati alla produzione agroalimentare; 
    b) indicare i terreni che possono essere destinati solo a colture
diverse  dalla  produzione  agroalimentare  in  considerazione  delle
capacita' fitodepurative; 
    c) indicare  i  terreni  che  possono  essere  destinati  solo  a
determinate produzioni agroalimentari. 
  2. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono definite  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente per i  singoli  enti
di cui al comma 1, nonche' di quelle di cui all'art. 2, comma 6,  del
«decreto-legge n. 136 del 2013». Detti enti richiedono  alla  Regione
Campania il rimborso delle spese sostenute nei limiti  delle  risorse
di cui all'art. 2, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013». 
  3.  Le  indagini  dirette  sono  svolte,  secondo   le   rispettive
competenze tecniche, dagli enti di cui all'art. 1, commi 1 e  2,  del
«decreto-legge n. 136 del 2013», sulla  base  delle  indicazioni  del
gruppo di lavoro di cui al comma 1, entro il termine di cui  all'art.
1, comma 6, terzo periodo, del medesimo  «decreto-legge  n.  136  del
2013». Per l'accesso ai terreni oggetto  delle  indagini  dirette  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo e secondo
periodo, del decreto legge n. 136 del 2013. 
  4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate  entro  il
termine di novanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  con  il
seguente ordine di priorita': 
    a)  terreni  classificati  nel  livello  di  rischio  5,  di  cui
all'allegato A; 
    b)  terreni  classificati  nel  livello  di  rischio  4,  di  cui
all'allegato B; 
    c)  terreni  classificati  nel  livello  di  rischio  3,  di  cui
all'allegato C; 
    d) terreni classificati nel livello di rischio 2 (2a  e  2b),  di
cui all'allegato D. 
  5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono  trasmesse  ai
Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute,
ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'art.  1,  comma  6,  del
«decreto-legge n. 136 del 2013», anche separatamente per ogni livello
di priorita', e inseriti nella piattaforma informatica «Geoportale  -
Terra dei Fuochi» gestito dall'Istituto Zooprofilattico  Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise. 
  6. Nelle more dell'esecuzione delle  indagini  dirette  di  cui  al
comma 1 e sino all'adozione dei  decreti  di  cui  al  comma  6,  del
«decreto-legge n. 136 del 2013», all'operatore del settore alimentare
che coltiva prodotti ortofrutticoli nei terreni di cui  al  comma  4,
lettere a), b) e c), nel rispetto del principio di precauzione di cui
all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 28  gennaio  2002,  e'  vietata  l'immissione  sul
mercato dei prodotti medesimi. L'immissione sul mercato delle singole
colture  e'  consentita  ove  ricorra  almeno  una   delle   seguenti
condizioni: 
    a) le colture siano state gia' oggetto di controlli ufficiali con
esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi per  la  presenza
di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale; 
    b) siano state effettuate indagini, su richiesta  dell'operatore,
dalla Autorita' competente, con esito  analitico  favorevole  per  la
presenza di  contaminanti  disciplinati  dalla  normativa  europea  e
nazionale. I costi delle analisi sono a carico dell'operatore. 
  7. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma l'11 marzo 2014 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 
 
                     Il Ministro dell'ambiente, 
               della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin