IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (in appresso
«decreto-legge n. 136 del 2013»), e in particolare gli articoli 1 e
2;
Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e
della salute (in appresso «Ministri»), d'intesa con il Presidente
della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e
le priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in
Campania (in appresso «Enti»), di «indagini tecniche per la
mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni
della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di
accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di
sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;
Vista la direttiva dei «Ministri» del 23 dicembre 2013 recante
«Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la
mappatura dei terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura» (in appresso «direttiva»), e in particolare gli
articoli 1, comma 1, per la condivisione dei dati disponibili «anche
attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la
raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di
classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine»,
e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari
ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie
interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse
1.562 segnalazioni di aree sospette per una superficie pari a 1.146,6
ettari adibiti a terreni agricoli;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
n. 136 del 2013, gli «Enti» presentano ai «Ministri», entro il
termine di sessanta giorni dall'adozione della «direttiva», «una
relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie
usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di
bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di
falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva».
Vista la Relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del
2013 (in appresso «Relazione»);
Considerato che, entro il termine di quindici giorni dall'adozione
della «Relazione», con uno o piu' decreti dei «Ministri» sono
indicati i terreni della Regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare o i terreni che possono
essere destinati solo a colture diverse in considerazione delle
capacita' fitodepurative o i terreni che possono essere destinati a
determinate produzioni agroalimentari, e, ove non sia possibile
procedere a detta individuazione, sono indicati i terreni da
sottoporre a indagini dirette entro novanta giorni dall'adozione dei
decreti medesimi;
Considerato che la «Relazione» e' stata elaborata sulla base dei
dati e delle informazioni disponibili al mese di novembre 2013, e,
pertanto, e' necessario acquisire dati aggiornati con indagini
dirette al fine di indicare i terreni della Regione Campania che non
possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma possono
essere destinati solo a colture diverse in considerazione delle
capacita' fitodepurative o a determinate produzioni agroalimentari;
Considerato che, in sede di conversione, l'oggetto dell'indagine di
cui all'art. 1, comma 5, del «decreto-legge n. 136 del 2013» e' stato
esteso anche alle acque di falda;
Ritenuto che le indagini dirette sui territori dei comuni indicati
come prioritari dalla «direttiva» devono essere svolte secondo
l'ordine di graduazione del rischio dei terreni medesimi definito
dalla «Relazione»;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14
e 15;
Rilevato che nella «Relazione» si individuano 5 livelli di
graduazione del rischio e che, in particolare, per le classi di
rischio 5, 4 e 3, pur proponendosi misure di salvaguardia atte a
garantire la sicurezza della produzione agroalimentare sul sito si
evidenzia comunque la necessita' della effettuazione di ulteriori
indagini analitiche (suolo, matrici vegetali) da effettuarsi
prioritariamente al fine della corretta individuazione dei terreni
che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma
esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita'
fitodepurative;
Rilevato che per la classe di rischio 2 la «Relazione» non ritiene
necessario proporre misure di salvaguardia atte a garantire la
sicurezza della produzione agroalimentare sul sito, ma evidenzia
comunque la necessita' della effettuazione di ulteriori indagini
analitiche (suolo, matrici vegetali) da effettuarsi prioritariamente
al fine della corretta individuazione dei terreni che non possono
essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a
colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative;
Considerato che per la classe di rischio 1 la «Relazione» propone
l'effettuazione non prioritaria di ulteriori accertamenti diretti in
quanto il contenuto totale riscontrato in almeno un inquinante supera
fino a 2 volte la relativa CSC (o i VF se presenti) e quindi rientra
in una gamma che potrebbe derivare dalla variabilita' intrinseca
della matrice suolo;
Ritenuto pertanto necessario lo svolgimento di indagini dirette ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge 136 del 2013» con
riferimento ai siti classificati ai livelli di rischio da 5 a 2.
Considerata altresi' la necessita' di precisare la procedura per
l'utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento delle indagini ai
sensi dell'art. 2, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013»;
Considerata la necessita' di dare tempestiva attuazione alle
previsioni di cui al citato art. 1, comma 6, del «decreto-legge n.
136 del 2013»;
Tenuto conto del termine per l'adozione del decreto dei «Ministri»
ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013»;
Emanano:
il presente decreto:
Art. 1
Terreni agricoli della Regione Campania, indicati come prioritari
dall'art. 2, comma 1, da sottoporre ad indagini dirette ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la
protezione ambientale in Campania, per il tramite del gruppo di
lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della «Direttiva» e avvalendosi
degli enti di cui all'art. 1, comma 2, del «decreto-legge n. 136 del
2013», stabiliscono le indagini dirette, anche relative alle acque di
falda, ove necessario, da effettuare nei terreni di cui al comma 3,
ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013»,
al fine di:
a) indicare i terreni della Regione Campania che non possono
essere destinati alla produzione agroalimentare;
b) indicare i terreni che possono essere destinati solo a colture
diverse dalla produzione agroalimentare in considerazione delle
capacita' fitodepurative;
c) indicare i terreni che possono essere destinati solo a
determinate produzioni agroalimentari.
2. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono definite nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente per i singoli enti
di cui al comma 1, nonche' di quelle di cui all'art. 2, comma 6, del
«decreto-legge n. 136 del 2013». Detti enti richiedono alla Regione
Campania il rimborso delle spese sostenute nei limiti delle risorse
di cui all'art. 2, comma 6, del «decreto-legge n. 136 del 2013».
3. Le indagini dirette sono svolte, secondo le rispettive
competenze tecniche, dagli enti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del
«decreto-legge n. 136 del 2013», sulla base delle indicazioni del
gruppo di lavoro di cui al comma 1, entro il termine di cui all'art.
1, comma 6, terzo periodo, del medesimo «decreto-legge n. 136 del
2013». Per l'accesso ai terreni oggetto delle indagini dirette si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo e secondo
periodo, del decreto legge n. 136 del 2013.
4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate entro il
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il
seguente ordine di priorita':
a) terreni classificati nel livello di rischio 5, di cui
all'allegato A;
b) terreni classificati nel livello di rischio 4, di cui
all'allegato B;
c) terreni classificati nel livello di rischio 3, di cui
all'allegato C;
d) terreni classificati nel livello di rischio 2 (2a e 2b), di
cui all'allegato D.
5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono trasmesse ai
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute,
ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, del
«decreto-legge n. 136 del 2013», anche separatamente per ogni livello
di priorita', e inseriti nella piattaforma informatica «Geoportale -
Terra dei Fuochi» gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise.
6. Nelle more dell'esecuzione delle indagini dirette di cui al
comma 1 e sino all'adozione dei decreti di cui al comma 6, del
«decreto-legge n. 136 del 2013», all'operatore del settore alimentare
che coltiva prodotti ortofrutticoli nei terreni di cui al comma 4,
lettere a), b) e c), nel rispetto del principio di precauzione di cui
all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' vietata l'immissione sul
mercato dei prodotti medesimi. L'immissione sul mercato delle singole
colture e' consentita ove ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
a) le colture siano state gia' oggetto di controlli ufficiali con
esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi per la presenza
di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale;
b) siano state effettuate indagini, su richiesta dell'operatore,
dalla Autorita' competente, con esito analitico favorevole per la
presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e
nazionale. I costi delle analisi sono a carico dell'operatore.
7. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma l'11 marzo 2014
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin