IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che i programmi  regionali  per  il  superamento  degli
ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter, comma 6,
del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, non possono essere
attuati entro il termine, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui  al
comma 4 del medesimo articolo 3-ter; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  il
predetto termine del 1° aprile 2014, di cui all'articolo 3-ter, comma
4, del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  al  fine  di
consentire alle regioni e province autonome di  completare  tutte  le
misure e gli interventi strutturali gia' programmati, finalizzati  ad
assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il  recupero  e
il reinserimento sociale dei  pazienti  internati  provenienti  dagli
ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
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  1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2015»; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Il  giudice
dispone nei confronti dell'infermo di  mente  l'applicazione  di  una
misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale  psichiatrico
giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai  quali  risulta
che ogni altra misura  diversa  non  e'  idonea  ad  assicurare  cure
adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosita' sociale. Allo stesso
modo provvede il magistrato  di  sorveglianza  quando  interviene  ai
sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale.». 
  2.  Al  fine  di  monitorare  il  rispetto  del  termine   di   cui
all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, come modificato dal comma  1  del  presente  decreto,  le  regioni
comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia  e
al comitato paritetico  interistituzionale  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio
2008, entro l'ultimo giorno del  semestre  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, lo stato di  realizzazione  e
riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonche'  tutte  le
iniziative assunte per garantire il  completamento  del  processo  di
superamento degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari.  Quando  dalla
comunicazione della regione risulta che lo stato di  realizzazione  e
riconversione delle strutture  e  delle  iniziative  assunte  per  il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari  e'  tale  da  non
garantirne il completamento entro il successivo semestre  il  Governo
provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 
  3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari  a
4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni  di  euro  per  il
2015,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7,  del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2012,  n.  9.  Le  relative
risorse  sono  iscritte  al  pertinente  programma  dello  stato   di
previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.