IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24
maggio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito applicativo
1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni
professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto
dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato
in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale
degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di
prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste
dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione
contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui
al successivo articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 della legge
31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
"Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense
1. La presente legge, nel rispetto dei principi
costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati
internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della
funzione difensiva e in considerazione della primaria
rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela
essa e' preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della
professione di avvocato e, nell'interesse pubblico,
assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde
garantire la tutela degli interessi individuali e
collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli
avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della
difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettivita' e della
clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei
comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della
prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e
l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani
generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono
essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi
3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e
correttive."
"Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso
1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale
anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a
titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito
di regola per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la
pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione
avente ad oggetto uno o piu' affari, in base
all'assolvimento e ai tempi di erogazione della
prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera
attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto
si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello
strettamente patrimoniale, il destinatario della
prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato
percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del
bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell'incarico; a
richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta
a colui che conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso
professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due
anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando
all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non
sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la
trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le
prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita'
nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento
giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi
presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute
al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a
tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro
attivita' professionale negli ultimi tre anni e che
risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al
beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente,
ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine
affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In
mancanza di accordo il consiglio, su richiesta
dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita'
della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera
prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di
determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione
giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente
anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il
rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e'
determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai
criteri di determinazione e documentazione delle spese
vive.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4ter. (Omissis).".