La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; visto a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche; considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.