IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito  Codice)  ed,
in particolare, l'art. 11 che fissa,  tra  l'altro,  alcuni  principi
cardine cui deve essere improntato il trattamento dei dati personali,
tra i quali quelli della liceita' e correttezza; 
  Visto il provvedimento del Garante  n.  474  del  6  dicembre  2011
(pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1857326)  con
il quale l'Autorita' ha prescritto a Enel  Energia  S.p.A.  e  Reitek
S.p.A. l'adozione di  una  serie  di  misure,  tra  le  quali  alcune
relative all'effettuazione di chiamate «mute»; 
  Vista la sentenza del Tribunale di Roma n. 18977 del  26  settembre
2013 (doc. web n. 1857326) con  la  quale,  rigettando  l'impugnativa
proposta da Enel Energia S.p.A. e Reitek S.p.A. avverso il menzionato
provvedimento,  il   Tribunale   ha   confermato   integralmente   le
argomentazioni  ivi  contenute  nonche'  le  misure  prescritte  alle
societa' destinatarie; con condanna delle stesse al  pagamento  delle
spese processuali; 
  Visto il provvedimento del Garante n. 482 del 30 ottobre 2013 (doc.
web n. 2740497) con il quale l'Autorita' ha adottato  uno  schema  di
provvedimento generale in materia di chiamate mute,  con  contestuale
avvio, mediante pubblicazione  del  relativo  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  274  del  22
novembre  2013,  di  una  consultazione  pubblica  sulle  misure  ivi
indicate; 
  Visti gli esiti della consultazione pubblica,  tesa  ad  «acquisire
osservazioni e commenti sull'adeguatezza delle  misure  ipotizzate  e
sulle  relative  modalita'  attuative  nonche'  eventuali   ulteriori
proposte operative»; 
  Considerati, in particolare, i contributi pervenuti,  nel  previsto
termine di 60 giorni, da  diverse  associazioni  di  categoria  e  da
soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale,  da  un  lato,  e  da
associazioni di consumatori e singoli interessati, dall'altro; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                              Premesso: 
 
sono pervenute all'Autorita' numerosissime segnalazioni da  parte  di
interessati  che   hanno   lamentato   la   ricezione   di   chiamate
indesiderate; tra esse, oltre alle telefonate a carattere commerciale
effettuate con  intervento  dell'operatore,  sono  state  oggetto  di
segnalazione fin  dalla  seconda  meta'  del  2011  anche  moltissime
telefonate  cd.  «mute»  (quelle  cioe'  nelle   quali   la   persona
contattata, dopo aver sollevato il ricevitore,  non  viene  messa  in
comunicazione con alcun interlocutore), la cui ricezione reiterata  e
continua, a volte anche per 10-15 volte di seguito e spesso protratta
nel tempo, ha cagionato un particolare  disturbo  ai  destinatari  ai
quali, in difetto  appunto  di  interlocutore,  sono  stati  preclusi
tutele e rimedi. 
  Le telefonate «mute», come  emerge  anche  dal  testo  di  numerose
segnalazioni e dalla lettura di svariati blog reperibili in  internet
dedicati  allo  specifico  tema,  possono  ingenerare  nel   chiamato
ansieta', allarme, interrogativi circa la provenienza  e  disappunto,
sia poiche' si e' naturalmente portati a porle in  diretta  relazione
con comportamenti illeciti (controlli indebiti,  molestie,  verifiche
di malintenzionati preliminari alla commissione di  eventuali  reati,
quali furti o aggressioni etc.), sia  perche'  si  ha  la  sgradevole
sensazione  dell'impossibilita'  di  essere  messi  in  contatto  con
qualcuno potenzialmente foriero di rilevanti informazioni.  Non  sono
state rare, infatti, le  segnalazioni  nelle  quali  gli  interessati
hanno corredato di significativi particolari le loro denunce: l'avere
figli adolescenti fuori di casa,  genitori  anziani  non  conviventi,
familiari malati etc. 
  In  tutti  i  casi,  all'ansia  ed  al  fastidio  si   associa   la
frustrazione connessa al senso  di  impotenza  e  all'incapacita'  di
reagire all'evento. 
  Il fenomeno e' stato oggetto di interesse anche in altri Paesi, nei
quali si e' provveduto a porre le basi per una sua  regolamentazione:
si considerino, al riguardo, le specifiche prescrizioni contenute nel
documento  predisposto  nel  Regno  Unito   dall'Ofcom   (Independent
regulator  and  competition  authority  for  the   UK   communication
industries), del 1° ottobre 2010, denominato «Tackling abandoned  and
silent         calls»,          disponibile          al          link
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/silentcalls/s
tatement/silentcalls.pdf,  nonche'  quelle  contenute  nel  documento
predisposto negli Stati Uniti dalla Federal Communications Commission
(FCC), del 15 febbraio 2012, denominato  «Report  and  order  in  the
matter of rules and regulations implementing the  telephone  consumer
protection     Act     of     1991»,     disponibile     al      link
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-12-21A1.doc. 
  Il  Garante  si  pone,  nell'approccio   al   descritto   fenomeno,
l'esclusiva ed istituzionale finalita' di tenere nel debito conto  le
ragioni degli interessati e le loro legittime aspettative di  tutela;
nel convincimento, tuttavia, che siano,  cosi',  salvaguardate  anche
l'operativita' e l'efficienza degli operatori di  telemarketing,  dal
momento  che  le  chiamate  «mute»  comportano  spesso  l'effetto  di
compromettere,    minandola,    qualsiasi    futura    disponibilita'
dell'interessato   all'ascolto   e   all'adesione    alla    proposta
commerciale. 
  Per queste  ragioni,  specie  in  una  prospettiva  di  medio-lungo
periodo,  l'adozione  di  accorgimenti   e   correttivi   tesi   alla
riconduzione del fenomeno entro fisiologici limiti di  tollerabilita'
soddisfa l'interesse di tutti i soggetti  coinvolti  all'adozione  di
comportamenti  e  pratiche  commerciali  piu'  virtuose,  cioe'  meno
invasive e piu' efficienti. 
  L'intervento dell'Autorita' mira in definitiva  a  regolamentare  e
limitare il ricorso a quelle particolari modalita' di trattamento dei
dati dei destinatari di iniziative di telemarketing che,  per  quanto
si dira' nel prosieguo, costituiscono il  presupposto  dell'eventuale
verificarsi  delle  chiamate  «mute».  Tali   modalita',   idonee   a
determinare  eventi  segnati  dalle  richiamate  caratteristiche   di
crescente  invasivita',   possono   contravvenire   alla   previsione
dell'art. 11 del Codice che impone  -  pena  l'inutilizzabilita'  del
dato - che il trattamento dei dati personali avvenga «in modo  lecito
e secondo  correttezza».  In  senso  adesivo,  sul  punto,  anche  la
richiamata   pronuncia   del   Tribunale   di   Roma    di    rigetto
dell'impugnativa proposta da Enel  Energia  S.p.A.  e  Reitek  S.p.A.
avverso il provvedimento del 6 dicembre 2011; il giudice  ha  infatti
affermato, al  riguardo,  che  «l'utilizzo  dei  dati  personali  per
effettuare una chiamata muta in luogo che  una  proposta  commerciale
costituisce un trattamento di dati contrario al  fondamentale  canone
della correttezza indicato dall'art. 11 del Codice, atteso che  tutto
il sistema di selezione e formulazione delle  chiamate  ...  mira  ad
ottimizzare il successo delle chiamate passate agli operatori facendo
ricadere  il  rischio  ed  il  disagio  della   chiamata   muta   sui
destinatari». 
  Una politica commerciale particolarmente  aggressiva  la  quale,  a
discapito degli interessati, abbia il  solo  obiettivo  di  garantire
l'efficienza del call center mediante un abuso indiscriminato  e  non
corretto dei dati personali  degli  interessati  medesimi,  non  puo'
infatti considerarsi conforme alla richiamata fattispecie  di  legge,
tenuto anche conto del forte impatto e delle possibili  degenerazioni
cui il fenomeno puo' dar luogo. E cio', naturalmente,  anche  qualora
la persona contattata abbia preliminarmente acconsentito all'utilizzo
dei  propri  dati  per  finalita'  commerciali  ovvero,  in  caso  di
informazioni tratte dall'elenco telefonico, l'utenza in questione non
sia stata preliminarmente iscritta nel Registro delle opposizioni. 
  Seppure infatti l'interessato dispone innegabilmente di  un  potere
dispositivo sulle informazioni personali che lo riguardano -  che  si
concreta, tra l'altro, nella libera facolta', prevista e disciplinata
dall'ordinamento, di consentire, nei modi e nelle forme fissate,  che
altri utilizzino quei  dati  per  finalita'  esplicite,  legittime  e
determinate -, non altrettanto puo' dirsi in ordine alla possibilita'
che il soggetto cui i dati  si  riferiscono  avalli,  autorizzandoli,
attivita' di trattamento dei propri dati effettuate secondo modalita'
illecite o, comunque, non corrette. 
  A tale categoria, anche per le  ragioni  gia'  menzionate,  possono
essere ricondotte le operazioni di trattamento connesse  all'utilizzo
dei dati personali degli stessi interessati attuate secondo modalita'
tali che, in  alcuni  casi,  per  quanto  osservato,  non  conseguono
l'effetto cui esse normalmente tendono, e  cioe'  l'effettuazione  di
telefonate con operatore a  scopo  promozionale,  bensi'  quello  del
possibile verificarsi di un accadimento diverso e ulteriore, peraltro
non  soggetto,  allo  stato,  ad  alcuna  regolamentazione.   Ci   si
riferisce,  proprio,  all'effettuazione  di   chiamate   «mute»;   di
telefonate, cioe', particolarmente invasive e di disturbo, le  quali,
sebbene poste in essere per  il  conseguimento  dello  scopo  proprio
dell'attivita'  di  telemarketing,  e  cioe'  la  conversazione   tra
operatore e  potenziale  cliente  tesa  alla  promozione  di  beni  o
servizi,  se  e  quando  si   verificano,   perdono   le   richiamate
caratteristiche, dal momento che si risolvono, in  effetti,  in  meri
tentativi di contatto, cui non fa neanche seguito l'instaurazione  di
una conversazione con un operatore ne' tantomeno la  formulazione  di
alcuna proposta. 
  Il descritto fenomeno ha peraltro fatto registrare - lo si e' detto
- un deciso, significativo incremento specie negli ultimi mesi ed  ha
richiesto  complesse  attivita'   di   indagine,   innanzitutto   per
determinare la riconducibilita' agli effettivi  autori,  e  dunque  a
soggetti determinati, di alcune delle telefonate in questione. 
  Le indagini, anche di carattere  ispettivo,  condotte  dall'Ufficio
hanno avuto finalita' conoscitive, di monitoraggio, di accertamento -
anche squisitamente tecnico - nonche' di verifica circa  l'osservanza
delle  norme  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  con
specifico riguardo proprio  all'adozione,  nei  trattamenti  di  dati
personali  di  utenti  destinatari  di  chiamate   promozionali   con
operatore,  di  modalita'  idonee  alla  potenziale  generazione   di
telefonate silenti ed al rispetto del richiamato art. 11 del Codice. 
  Dai controlli cui si e' fatto cenno e' emerso, preliminarmente, che
in tutti i casi oggetto di segnalazione  si  trattava  di  telefonate
effettuate  da  call  center  per  finalita'   commerciali   mediante
l'impiego,   ormai   diffusissimo   e   generalizzato,   di   sistemi
automatizzati di instradamento della chiamata agli operatori. 
  L'Autorita' ha accertato che nella maggior parte dei casi le  liste
dei possibili destinatari delle chiamate commerciali vengono caricate
sulla piattaforma informatica utilizzata dai call center -  che  puo'
essere proprietaria ovvero messa a disposizione da un soggetto  terzo
- la quale, mediante l'impiego di un software concepito  proprio  per
il funzionamento dello specifico sistema, compone i numeri  e  smista
le telefonate ai diversi operatori del call  center,  in  base  anche
alla loro disponibilita' e presenza fisica presso  la  postazione  di
lavoro. 
  Si tratta cioe' - lo si ribadisce - di un sistema automatizzato per
la generazione delle chiamate dirette agli abbonati  telefonici,  che
consente di mantenere in uno stato di attesa le telefonate che  hanno
gia' ricevuto risposta da un destinatario fino al momento in  cui  un
operatore di call center si rende disponibile. Una scelta  che  mira,
con tutta evidenza, ad  ottimizzare  l'efficienza  del  call  center,
attuando un trasferimento dei costi di attesa rispetto ai sistemi non
automatizzati di generazione  delle  chiamate.  Mentre,  infatti,  in
questi ultimi  il  costo  di  attesa  e'  interamente  sostenuto  dal
chiamante, che non puo' prevedere se  la  telefonata  andra'  a  buon
fine,  in  quelli  automatizzati  il  relativo  onere   puo'   essere
trasferito sul destinatario  della  chiamata  ogniqualvolta  l'utente
risponda senza tuttavia trovare un interlocutore all'altro  capo  del
filo; al pari e' sull'utente che grava l'alea connessa  al  possibile
verificarsi dell'ipotesi di cui ci si occupa, e cioe' che  nonostante
l'attesa, e nonostante il soggetto interessato sia gia' in linea,  la
chiamata non venga in realta' inoltrata ad alcun  operatore,  essendo
in quel momento tutti non  disponibili;  fino  a  quando  essa  sara'
«abbattuta» (dall'utente o dal sistema gestionale del call center). 
  Il sistema procede all'effettuazione  delle  chiamate  secondo  uno
schema dinamico, e cioe' con  adattamenti  e  correttivi,  che  tiene
conto di diversi indicatori misurati in tempo reale (ad  esempio,  il
numero degli addetti concretamente  impegnati  nello  specifico  call
center in un dato momento). 
  Si e' avuto inoltre modo di constatare che nonostante esso  agisca,
nella generalita' dei casi, secondo il  descritto  schema  comune  di
funzionamento, esistono tuttavia  diverse  varianti  (algoritmi)  del
modello di riferimento  che  consentono  la  modifica  dei  parametri
iniziali fissati di default. Proprio in ragione  della  scelta  degli
effettivi parametri da impostare  allora,  possono  verificarsi  -  e
nella  specie,  per  quanto  osservato,  si  verificano   -   effetti
degenerativi del fenomeno, quali ad esempio l'eccessiva frequenza  di
chiamate «mute» o  la  reiterazione  incontrollata  di  tentativi  di
chiamata diretti ad una medesima, specifica utenza. 
  La scelta dell'algoritmo varia in funzione del modello di  business
adottato dai  soggetti  coinvolti  nell'ambito  di  una  campagna  di
telemarketing; e' emerso tuttavia  che  un  ruolo  chiave  e',  nella
stragrande maggioranza dei casi, attribuito proprio ai call center  i
quali, in quanto soggetti materialmente esecutori  del  contatto  con
l'interessato,  sono  fortemente   orientati   all'individuazione   e
adozione di procedure tecnico-operative che massimizzino l'efficienza
economica dei sistemi da essi stessi gestiti. 
  In termini pratici, e' dunque il call center - che  dispone  a  tal
fine, lo si e' visto, di diverse possibilita' sulla personalizzazione
degli algoritmi - a decidere il numero di potenziali contatti che  il
sistema e' chiamato ad instaurare  e  che  puo'  pertanto  richiedere
l'effettuazione e l'inoltro di un numero di telefonate anche di molto
superiore alla propria capacita'  ricettiva  e  di  lavorazione,  con
l'intento di assicurarsi  che  i  propri  operatori,  al  termine  di
ciascuna telefonata effettuata, ne abbiano sempre a disposizione  una
ulteriore, gia' instradata, da prendere in carico ed evitare,  cosi',
che rimangano inattivi o si ingenerino tempi morti.  Cio',  anche  in
considerazione del fatto  che  non  tutti  i  tentativi  di  chiamate
effettuati dal sistema  vanno,  statisticamente,  a  buon  fine,  dal
momento che il destinatario  potrebbe,  ovviamente,  non  rispondere,
essere impegnato in altra conversazione, essere assente, disporre  di
una segreteria telefonica o di un risponditore telefax etc. 
  Anche per tale ragione, allora,  e  cioe'  per  evitare  che  sugli
operatori di telemarketing gravino le ripercussioni,  in  termini  di
inattivita' e  dunque  inefficienza,  di  eventuali  eventi  ostativi
all'instaurazione  ed  all'andata  a  buon  fine  del  tentativo   di
contatto, il sistema e' tecnicamente predisposto  per  consentire  al
call center di effettuare  le  scelte,  predisponendo  ed  impostando
l'algoritmo ritenuto piu' funzionale al conseguimento degli obiettivi
prefissati. 
  In altri termini, il call center puo' decidere di affidarsi  ad  un
criterio di predizione su base statistica  determinato  dalla  scelta
dei parametri concretamente effettuata, nel  rispetto  del  quale  il
sistema inoltrera' piu' telefonate di quante gli operatori riescano a
lavorarne. L'effetto, piu' o meno calcolato, e'  proprio  quello  che
non per ogni chiamata ci sara' un operatore disponibile e pertanto in
tali  ipotesi  il  destinatario  della  comunicazione  ricevera'  una
telefonata «muta», la quale peraltro, non avendo conseguito lo  scopo
di  mettere  in  contatto  i  due  interlocutori,  e'  potenzialmente
reiterabile, in funzione della  politica  di  richiamata  (policy  di
recall) autonomamente adottata. 
  Le indagini condotte dall'Autorita' hanno evidenziato  inoltre  che
non sempre una chiamata che l'interessato  nella  segnalazione  aveva
definito «muta», risultava tale anche sulla  base  dei  report  delle
chiamate effettuate, nella disponibilita' del call center,  visionati
dal Garante nel corso degli accertamenti ispettivi. 
  A  fronte,  cioe',  di  una  perfetta  coincidenza   in   relazione
all'evento (una  telefonata  risultava  realmente  effettuata  in  un
giorno e a un'ora determinati, da una specifica utenza in uso al call
center e diretta verso il numero del segnalante), non sempre e' stata
riscontrata   una   pari,   perfetta    coincidenza    anche    nella
classificazione degli esiti di quell'evento. Una chiamata «muta»  nel
resoconto del segnalante  poteva,  cioe',  corrispondere  invece,  ad
esempio, nei report del call center, ad una chiamata verso un  numero
occupato. 
  Si tratta di un problema  di  assoluto  rilievo,  dal  momento  che
l'effetto  piu'  immediato   di   possibili   disallineamenti   nella
classificazione degli esiti delle varie tipologie di chiamate e', con
tutta evidenza, l'impossibilita'  di  pervenire  ad  una  misurazione
oggettiva di alcuni, fondamentali, dati indicatori del  fenomeno  (ad
esempio, l'occorrenza e la frequenza delle chiamate in questione). 
  L'obiettiva rilevanza del problema, il suo manifestarsi presso piu'
call center tra quelli  oggetto  di  accertamento  e  il  numero  non
trascurabile dei casi, selezionati a  campione,  nei  quali  esso  e'
stato riscontrato, rendono verosimile l'ipotesi  che  le  difformita'
rilevate  siano  imputabili  a  disallineamenti  nella  codifica  del
medesimo  evento  da  parte  dei  soggetti  che,  a  titolo  diverso,
intervengono nel relativo processo. 
  Nelle operazioni di classificazione intervengono infatti almeno due
distinti soggetti,  i  quali  agiscono  in  modo  indipendente  l'uno
dall'altro: l'operatore di rete pubblica  che  gestisce  la  centrale
telefonica presso cui e' attestata la  linea  dell'interessato  e  il
call center che  effettua  le  chiamate  promozionali  e  dispone  di
sistemi propri per la gestione delle chiamate, interconnessi  con  la
rete telefonica. Il primo genera  un  codice  per  ciascun  possibile
esito delle chiamate secondo criteri  di  codifica  standardizzati  e
riconosciuti a livello internazionale e  poi  lo  trasmette  al  call
center. Quest'ultimo, tuttavia, nel  riceverlo  e  interpretarlo  non
segue alcun criterio prestabilito valevole come standard  e  pertanto
non si puo' escludere che, pur senza colpa ne' dolo,  attribuisca  al
codice  ricevuto  un  significato  diverso  da   quello   originario,
interpretando cosi' un  determinato  evento  in  maniera  inesatta  e
dunque incidendo significativamente - lo si  e'  anticipato  -  sulla
necessaria affidabilita' della misurazione del fenomeno relativo alle
chiamate «mute». 
  In termini  concreti,  lo  si  ribadisce,  puo'  accadere  che  una
chiamata   «muta»    (che,    pertanto,    ha    ricevuto    risposta
dall'interessato) venga invece letta dal sistema di reportistica  del
call center in altro modo (ad esempio, come una chiamata in stato  di
«occupato»  ovvero  abbattuta  da  centrale  per  ragioni  di  natura
tecnica). 
  Al riguardo, e' opportuno muovere da una  fondamentale  distinzione
di base, ai sensi della quale una chiamata e' «andata  a  buon  fine»
quando riceve risposta dall'interessato e  comporta  generalmente  un
addebito per il  chiamante;  e'  invece  «muta»  quando,  pur  avendo
ricevuto risposta e  dunque  essendo  andata  a  buon  fine,  non  e'
tuttavia disponibile un  operatore  del  call  center  prima  che  il
chiamato ovvero il sistema di gestione in dotazione  al  call  center
l'abbiano  abbattuta.  Se  ne   deduce   che   le   chiamate   «mute»
costituiscono necessariamente una species del genus  «andate  a  buon
fine» e che pertanto esse possono determinarsi soltanto  all'interno,
appunto, di tale categoria, cui peraltro  possono  appartenere  anche
altre tipologie  di  telefonate  (ad  esempio,  quelle  che  ricevono
risposta da dispositivi quali fax o segreterie telefoniche). 
  Poiche'  l'avvenuto  intervento  dell'operatore  nella   telefonata
«andata a buon  fine»  e'  circostanza  che  il  call  center  ha  la
possibilita'  e  prima  ancora  l'interesse  economico  di  accertare
agevolmente ed  autonomamente,  risulta  opportuno  che  l'attenzione
dell'Autorita' si soffermi  sulle  misure  necessarie  per  garantire
quell'uniformita' di codifica degli esiti delle chiamate che potrebbe
difettare nel rapporto o, piu' precisamente, nella comunicazione  che
intercorre tra l'operatore di rete pubblica ed il call center,  e  di
cui si e' detto in precedenza. Considerato inoltre che  le  possibili
cause che determinano chiamate «mute», come piu' sopra  identificate,
specie se asseritamente riconducibili a generiche ragioni  di  natura
tecnica (per stare all'esempio, disconnessioni attuate dalla centrale
pubblica) sono eventi rari, statisticamente non rilevanti e  tali  da
non contribuire in alcun modo alla stima dell'incidenza del fenomeno,
queste non potranno essere  prese  in  considerazione  come  concause
determinanti rispetto  alle  soglie  percentuali  di  tolleranza  che
saranno individuate nel prosieguo. 
  Un ulteriore effetto distorsivo nella valutazione del  fenomeno  in
discussione puo' essere  indotto  dalla  determinazione  del  periodo
temporale entro il quale si stabilisce di  misurare  la  frequenza  e
dunque l'incidenza delle chiamate  «mute».  Riscontrare  infatti  una
limitata frequenza di  chiamate  «mute»  all'interno  di  periodi  di
riferimento «lunghi», non esclude che in  specifici  sottoperiodi  la
loro frequenza relativa possa invece  essere  superiore  alla  media,
talvolta anche significativamente. 
  Anche in analogia con le decisioni adottate in altri paesi, occorre
pertanto che la misurazione della rilevanza quantitativa del fenomeno
venga effettuata sulla base del rapporto matematico esistente tra  le
chiamate «mute» e quelle «andate a buon fine», e che questo  rapporto
sia parametrato con specifico riferimento ad ogni singola campagna di
telemarketing  (si'  da  impedire  che  una  percentuale  elevata  di
chiamate «mute»  sia  realizzata  nel  corso  di  una  sola  campagna
prescelta dal call center e  poi,  per  cosi'  dire,  «riequilibrata»
avvalendosi del criterio della media matematica da  rilevarsi  su  un
numero esteso di campagne).  Per  le  medesime  ragioni,  e'  inoltre
necessario che venga anche predeterminato  il  periodo  temporale  di
riferimento per la misurazione. 
  Si tratta, in definitiva, di attuare  un  sostanziale,  delicato  e
necessario bilanciamento di interessi  tra  la  doverosa  tutela  dei
diritti degli interessati, le ragioni dell'efficienza imprenditoriale
ed occupazionale degli operatori di settore  e  le  risultanze  dello
sviluppo tecnologico applicato  al  telemarketing;  di  disciplinare,
dunque,  per  renderle  lecite  e  corrette  e  cioe'  conformi  alla
disposizione  di  cui  all'art.  11  del  Codice,  le  modalita'   di
effettuazione del trattamento di dati personali dei destinatari delle
iniziative  di  telemarketing  fornendo  idonee   prescrizioni   tese
innanzitutto a misurare, poi ad evitare o, almeno, ricondurre  in  un
ambito di sostanziale,  ragionevole  tollerabilita'  il  prodursi  di
eventi di disturbo quali le chiamate "mute"; cio' tenuto anche  conto
dell'attuale, totale assenza di disciplina in materia,  che  consente
alla misura definita "fisiologica"  del  fenomeno  di  degenerare  in
inaccettabile  patologia.   Tenuto   conto,   altresi',   che   nella
valutazione,  che  compete  al  Garante,  relativa  al  rispetto  dei
suddetti requisiti di  liceita'  e  correttezza  delle  modalita'  di
effettuazione del trattamento, ciascuna singola prescrizione e' stata
frutto di attenta ponderazione dei molteplici  aspetti  del  tema  in
discussione. 
 
                   Tutto cio' premesso, il Garante 
 
  ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma  1,  lett.
c), del Codice, prescrive a  tutti  i  titolari  che  determinano  le
modalita' del trattamento  dei  dati  personali  dei  destinatari  di
iniziative  di  carattere  commerciale   per   mezzo   del   telefono
l'adozione,  direttamente  ovvero   per   il   tramite   dei   propri
responsabili cui dovranno essere impartite  adeguate  istruzioni,  di
tutte le misure necessarie ed opportune, anche di carattere  tecnico,
atte a garantire che tale trattamento  si  svolga  secondo  modalita'
conformi ai principi di correttezza di cui all'art.  11  del  Codice.
Segnatamente, con specifico riguardo  all'effettuazione  di  chiamate
«mute»: 
    1) i call center, nel recepire nei propri  sistemi  interconnessi
con la rete  pubblica  i  codici  che  individuano  gli  esiti  delle
chiamate trasmessi dalle centrali pubbliche, devono  individuare  una
classe all'interno della quale  censire  tutte  e  sole  le  chiamate
«andate a  buon  fine»;  questo  insieme  deve  essere  ulteriormente
suddiviso in altre due sottocategorie: la  prima,  che  e'  possibile
denominare come «classe A», che identifica le chiamate «mute», ed  in
cui far confluire le telefonate che  non  abbiano  ricevuto  risposta
dall'operatore del call center entro il tempo di 3 secondi, oltre  il
quale la chiamata dovra' essere  "abbattuta"  dal  sistema;  ritenuta
congrua tale soglia in considerazione del fatto che il  requisito  di
interattivita' di una conversazione telefonica e' garantito  fino  al
raggiungimento,  appunto,  del  limite  come  indicato;  la   seconda
sottocategoria,  che  e'  possibile  denominare  come   «classe   B»,
all'interno della quale far confluire tutte le residue  tipologie  di
chiamate «andate a buon fine»; 
    2) la percentuale media di chiamate «mute» consentita (denominata
P), calcolata secondo  il  rapporto  matematico  sussistente  tra  il
numero di eventi appartenenti alla «classe A» (indicati con NA ) e la
somma di tali  eventi  e  di  quelli  appartenenti  alla  «classe  B»
(indicati con NB ), secondo la distinzione in  classi  introdotta  al
punto 1, deve essere in ogni caso non superiore  al  3%.  In  termini
concreti, la percentuale media consentita sara' calcolata sulla  base
del seguente rapporto: 
 
                         P = NA / (NA +NB ) 
 
  Tale percentuale deve inoltre essere misurata in relazione ad  ogni
singola  campagna   di   telemarketing   la   quale   dovra'   essere
contrassegnata da un identificativo unico e comunque la  misurazione,
che decorre dall'inizio della campagna stessa, deve essere  rinnovata
al termine di un periodo temporale non superiore in ogni  caso  a  10
giorni;  ritenuto  congruo,  tale  periodo,  anche  all'esito  di  un
opportuno bilanciamento di interessi tra le ragioni,  gia'  indicate,
che impongono misurazioni in  tempi  non  lunghi  e  quelle  connesse
all'operativita' del call center. Con  l'effetto  che  se  la  durata
della campagna  e'  superiore  a  10  giorni,  la  misurazione  sara'
effettuata sui primi dieci giorni e successivamente reiterata ad ogni
multiplo ovvero porzione di  dieci  giorni,  fino  al  termine  della
campagna  stessa.  Comunque,   per   limitare   la   variabilita'   e
l'oscillazione  tra  valori  percentuali  con  possibili  picchi   di
chiamate mute ben superiori  alla  soglia  indicata,  la  percentuale
media giornaliera di chiamate mute, come misurate in precedenza,  non
potra' in ogni caso superare la soglia del 4%; 
    3) i  titolari,  agendo  direttamente  ovvero  fornendo  adeguate
istruzioni ai propri responsabili, sono  tenuti  all'adozione  di  un
accorgimento  tecnico  denominato  comfort  noise.  Si  tratta  della
trasmissione, da parte del call center all'utente  chiamato,  di  una
traccia  audio  preregistrata  che  riproduce  un  rumore  ambientale
sintetico. In pratica, per  ogni  chiamata  andata  a  buon  fine  in
relazione alla quale  non  sia  disponibile  un  operatore  del  call
center, il sistema di gestione delle chiamate deve garantire  che  il
menzionato rumore di sottofondo prenda immediatamente - e  cioe'  nel
momento stesso in cui l'interessato solleva il ricevitore - il  luogo
dell'operatore stesso, attenuando cosi' l'effetto chiamata  «muta»  e
limitando l'inquietudine e  l'allarme  dell'interessato.  Il  comfort
noise deve, infatti, essere congegnato in modo da dare la  sensazione
di  provenire  da  un  ambiente  lavorativo  (ad  es.  con  voci   di
sottofondo, squilli di telefono, brusio etc.), di modo  che  l'utente
chiamato, ancorche' non messo  in  contatto  con  l'operatore,  abbia
comunque la sensazione che la telefonata ricevuta provenga da un call
center e possa cosi' escludere ogni ipotesi malevola sulle intenzioni
dello sconosciuto chiamante; 
    4) a seguito di una telefonata «muta», deve  essere  preclusa  la
possibilita' di richiamare quella specifica utenza per un  intervallo
non inferiore a cinque giorni, ritenuto congruo  tale  periodo  anche
perche' commisurato sia al periodo (quindicinale) di  utilizzabilita'
delle liste di dati provenienti dagli elenchi  telefonici  a  seguito
del riscontro presso il Registro pubblico delle opposizioni, sia alla
durata media delle campagne di  telemarketing,  generalmente  pari  a
30-60 giorni, come stimata a seguito degli accertamenti del  Garante.
Inoltre il successivo riuso del  numero  deve  avvenire  in  modo  da
assicurare il ricorso ad  un  sistema  prioritario  di  instradamento
della chiamata, tale che sia  sempre  garantita  la  presenza  di  un
operatore disponibile prima che essa venga effettuata; 
    5) i call center sono tenuti a  conservare  i  report  statistici
delle  percentuali  di  telefonate  «mute»  effettuate  per  ciascuna
campagna, come determinate al punto  2),  e  dunque  comprensivi  dei
codici   unici   identificativi   di   ogni   singola   campagna   di
telemarketing, per un periodo  non  inferiore  a  due  anni,  si'  da
consentire gli eventuali controlli e riscontri ritenuti opportuni; 
    6) il termine massimo per l'adozione  delle  misure  previste  ai
precedenti punti da 1) a 5) e' di  180  giorni  che  decorrono  dalla
pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Con specifico riguardo ai  profili  relativi  all'effettuazione  di
chiamate mute, il presente provvedimento a carattere generale integra
e sostituisce, per quanto di ragione, quello n. 474  del  6  dicembre
2011 (doc. web n. 1857326) adottato nei  confronti  di  Enel  Energia
S.p.A. e Reitek S.p.A., di cui in premessa. 
  Avverso il presente provvedimento puo' essere proposta  opposizione
ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del decreto  legislativo  n.
150/2011 con ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria,  in
particolare al tribunale  del  luogo  ove  risiede  il  titolare  del
trattamento, da presentarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
data  della  sua  comunicazione  ovvero  di  sessanta  giorni  se  il
ricorrente risiede all'estero. 
  Si dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti,  per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 febbraio 2014 
 
                                       Il Presidente e relatore: Soro 
Il Segretario generale: Busia