IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali» e, in particolare, gli articoli 107 e
108;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
«disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
e, in particolare, visto l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni e gli Enti
locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi
di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali
di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di
emergenza;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
che, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, da
valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione
dell'integrita' della vita, su proposta del Capo del Dipartimento
della protezione civile e sentito il Presidente della Regione
interessata, autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a
disporre, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza,
il coinvolgimento delle strutture nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
aprile 2006, n. 3519, relativa agli indirizzi generali inerenti la
pericolosita' sismica del territorio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2008, recante «indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2008, recante «organizzazione e funzionamento di SISTEMA
presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione
civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
agosto 2013, recante «Nuova costituzione e modalita' di funzionamento
del Comitato operativo della protezione civile»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
giugno 2011, recante «indirizzi operativi per l'attivazione e la
gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
maggio 2011, recante «Approvazione del modello per il rilevamento dei
danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari
nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;
Vista la circolare del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 28 maggio 2010, prot. DPC/EME/41948 riguardante la
«programmazione e l'organizzazione delle attivita' addestrative di
protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
luglio 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del
segreto di Stato e delle informazioni classificate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione del
contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche'
delle modalita' di prima costituzione e di aggiornamento dello
stesso»;
Ravvisata l'esigenza di predisporre un Programma nazionale di
soccorso, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 4-ter
dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, inerente
l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile per
fronteggiare eventi sismici ricompresi nella fattispecie individuate
dall'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Ravvisata, altresi', la necessita' di individuare gli indirizzi per
la definizione delle pianificazioni d'emergenza, per quanto di
competenza, delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, al fine di perseguire gli
obiettivi del coordinamento e della direzione unitaria
dell'intervento delle medesime, a fronte di eventi sismici di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e s.m.i.;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 7 novembre
2013;
Emana
la seguente direttiva inerente il «Programma nazionale di soccorso
per il rischio sismico».
Il Programma nazionale di soccorso persegue l'obiettivo del
coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del Servizio
nazionale della protezione civile, fornendo gli indirizzi per la
predisposizione delle pianificazioni di emergenza, per quanto di
rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile e
delle componenti e delle strutture operative di cui agli articoli 6 e
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in particolare per
il contrasto agli eventi sismici di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c, della medesima legge. Fornisce, inoltre, le indicazioni per
l'aggiornamento e la verifica della pianificazione di emergenza,
anche mediante periodiche esercitazioni, nonche' individua i soggetti
preposti alla promozione di percorsi formativi e di azioni
finalizzate alla crescita della conoscenza di protezione civile.
Restano ferme le competenze affidate alle Regioni dalla normativa
vigente, e quelle proprie delle Regioni a statuto speciale. Per le
Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze
riconosciute dallo Statuto speciale (decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di
attuazione. In tale contesto le Province autonome e le Regioni a
statuto speciale provvedono ad adeguare la presente direttiva alle
norme degli Statuti di autonomia e degli Statuti Speciali.
Ferma restando la natura «concorrente» della materia della
protezione civile, ai sensi degli articoli 117 e 118 della
Costituzione come novellati dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 - e nel rispetto, quindi, dei principi di sussidiarieta',
orizzontale e verticale, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione - tutti i soggetti a vario titolo competenti,
istituzionalmente e territorialmente, devono concorrere all'attivita'
di protezione civile, finanche a quelle di pianificazione e gestione
dell'emergenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, pur nel rispetto delle proprie prerogative
istituzionali e procedure interne; in tal senso, possono essere
previsti specifici accordi o intese ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i..
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2008, concernete «indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze», presupposto indispensabile per assicurare
l'ottimizzazione della capacita' di allertamento, attivazione e
intervento del Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce
che la prima risposta ad eventi emergenziali deve essere garantita,
in modo quanto piu' immediato, dai sistemi locali di protezione
civile, a meno di eventi catastrofici che ne annullino la prima
capacita' di reazione. Nell'ottica propria della protezione civile,
che in ogni suo agire promuove la cultura della previsione e della
prevenzione e che pone al centro della propria sfera di interesse il
cittadino, inteso peraltro come soggetto «attivo» e non passivo delle
azioni programmate, pianificate ed eventualmente poste in essere,
preme inoltre affermare il carattere resiliente che deve essere
perseguito, ai diversi livelli territoriali e istituzionali, nella
strutturazione dei sistemi di protezione civile e nella
predisposizione dei relativi strumenti di pianificazione
dell'emergenza.
A supporto e integrazione della risposta locale, qualora gli
eventi, in funzione dell'intensita' e dell'estensione richiedano
l'impiego di risorse aggiuntive, potranno essere attivati ulteriori
livelli di coordinamento, fino a quello nazionale, come nei casi
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..
Per tali eventi emergenziali, l'ambito di intervento del Servizio
nazionale della protezione civile e' definito dall'art. 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..
La puntuale attuazione, da parte delle diverse componenti e
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,
degli indirizzi qui formulati, favorira' il raggiungimento in
emergenza degli obiettivi sopra riportati attraverso la definizione
delle pianificazioni di emergenza ai diversi livelli di competenza
territoriale ed istituzionale, che costituiscono il presupposto per
assicurare il concorso operativo in emergenza dei soggetti a vario
titolo interessati. L'approccio generale deve comunque assicurare
flessibilita' - quindi capacita' di adattamento alle molteplici
esigenze operative e alla variabilita' dei fattori condizionanti,
anche ove imprevisti o imprevedibili - e sostenibilita', cioe'
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse disponibili, umane e
strumentali.
In ambito di pianificazione delle emergenze di protezione civile,
l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle
azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si
possono manifestare a seguito di eventi emergenziali, rappresenta il
modello d'intervento. In particolare, al fine di garantire il
necessario coordinamento operativo, il modello d'intervento
definisce - nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali
nonche' sulla base di accordi o intese specifiche - ruoli e
responsabilita' dei vari soggetti coinvolti, con il relativo flusso
delle comunicazioni, individuando nel contempo i luoghi del
coordinamento operativo. Questi ultimi, secondo prassi
consuetudinaria consolidata, vengono strutturati per Funzioni di
supporto. Attesa infatti la complessita' delle attivita' che e'
necessario porre in essere in emergenza, e la numerosita' dei
soggetti a vario titolo coinvolti o interessati, il lavoro nei luoghi
del coordinamento viene organizzato per obiettivi, assegnati alle
varie Funzioni di supporto attivate, al cui perseguimento
concorrono - in maniera coordinata e raccordata - tutti gli enti e le
amministrazioni a vario titolo competenti in ordinario per tipologia
di attivita'.
In pianificazione, pertanto, risulta opportuno definire le Funzioni
di supporto da attivare in emergenza - in maniera sostenibile e
comunque flessibile e variabile a seconda delle caratteristiche
dell'evento in questione - attribuendo a ognuna di esse gli obiettivi
e gli ambiti di attivita' da svolgere, individuandone un responsabile
nonche' dei referenti per ogni ente o amministrazione comunque
interessate e istituzionalmente o territorialmente competente.
Responsabili e referenti devono essere adeguatamente coinvolti e
preparati attraverso appositi programmi di formazione ed
addestramento e, in ordinario, definiscono procedure e acquisiscono
dati e informazioni necessari a garantire le attivita' della Funzione
di pertinenza, contribuendo di fatto ad aggiornare e a implementare
la pianificazione di protezione civile.
Ferma restando la necessita' di stabilire l'unitarieta' del
coordinamento delle Funzioni di supporto, tutti i soggetti chiamati a
concorrere alla gestione della Funzione svolgono le specifiche
attivita' secondo le proprie competenze istituzionali e nel rispetto
delle procedure interne degli enti e delle amministrazioni di
appartenenza. Ove necessario, a tal fine, anche sulla base di
eventuali accordi o intese tra l'Amministrazione responsabile del
coordinamento, ai differenti livelli di competenza, e gli altri enti
e amministrazioni coinvolti nella gestione dell'emergenza.
All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1. Pianificazione dell'emergenza di protezione civile comunale,
intercomunale e provinciale e modello d'intervento Regionale
La pianificazione dell'emergenza di protezione civile e'
un'attivita' di sistema, cui devono concorrere tutti i soggetti a
vario titolo competenti, istituzionalmente e territorialmente.
L'efficacia del sistema generale di risposta a un'emergenza, sia per
le azioni poste in essere a livello locale sia, ove necessario, per
il supporto reso disponibile dall'esterno, e' fortemente condizionata
alla piena e completa definizione di adeguati strumenti di
pianificazione comunali e/o intercomunali e provinciali, nonche' alla
definizione del modello d'intervento regionale. Dette pianificazioni,
da un lato, forniscono indicazioni circa le modalita' di attivazione
del sistema territoriale di protezione civile e, dall'altro,
riportano gli elementi conoscitivi di base utili a consentire la
piena applicazione del modello d'intervento nazionale.
Ai livelli comunale e provinciale, le pianificazioni di emergenza
devono essere redatte, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sulla base degli indirizzi regionali,
contemplando le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della
protezione civile con la citata Direttiva del 3 dicembre 2008. La
pianificazione provinciale di emergenza, fatto salvo quanto stabilito
dalle legislazioni regionali in materia di protezione civile e anche
sulla base di specifici accordi e protocolli tra le amministrazioni,
e' redatta, d'intesa e in forma sinergica, dalla Provincia e - in
particolare per quanto attiene agli aspetti connessi con le
attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di
competenza - dal Prefetto; ove necessario, atteso anche il disposto
dell'art. 14, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.,
in raccordo con la Regione.
Il modello d'intervento regionale individua i criteri e le
modalita' di intervento del sistema regionale di protezione civile in
caso di emergenza, con particolare riferimento: alla catena del
coordinamento operativo e ai relativi flussi di comunicazione; al
raccordo con le Prefetture-UTG, in particolare per quanto concerne
l'intervento delle risorse statuali presenti sul territorio
regionale, e con le province; al modello d'intervento sanitario; alla
logistica d'emergenza e alle procedure di attivazione delle colonne
mobili regionali; all'impiego del volontariato regionale; alle azioni
di supporto ai Comuni e agli enti locali, sempre con riferimento al
principio di sussidiarieta' e con particolare riguardo agli aspetti
del soccorso, dell'assistenza alla popolazione e del ripristino della
continuita' dell'azione amministrativa.
Il modello di intervento di cui al punto precedente costituisce
parte integrante del piano regionale di protezione civile che, ai
sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, puo'
essere approvato dalle Regioni, con propria deliberazione.
Inoltre, detto modello d'intervento potra' prevedere specifiche
procedure - previamente concordate, anche in relazione a quanto
contemplato dal successivo paragrafo 2 della presente Direttiva, con
il Dipartimento della protezione civile - utili per favorire
l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, con
particolare riguardo al concorso delle altre Regioni e delle Province
Autonome, in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Piani nazionali di emergenza
A livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono essere
predisposti i Piani per l'attuazione delle misure di emergenza (di
seguito Piani nazionali) in caso di eventi sismici calamitosi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e s.m.i..
I Piani nazionali per rischio sismico si compongono di una prima
parte, che definisce la Struttura organizzativa nazionale, e di una
seconda parte, che riporta l'Organizzazione di protezione civile e
gli elementi conoscitivi del territorio, definiti su scala regionale.
La Struttura organizzativa nazionale, definita in allegato 1 e
articolata per funzioni di supporto, e' indipendente dalla
localizzazione dell'evento per la quale viene eventualmente attivata
ed e' finalizzata al coordinamento ed alla direzione unitaria degli
interventi del livello nazionale in emergenza. Essa individua gli
obiettivi di massima e le conseguenti azioni che devono porre in
essere i soggetti a vario titolo competenti ed interessati,
nell'ambito degli organi di coordinamento nazionali.
L'Organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi
del territorio di una determinata regione sono definiti sulla base
delle informazioni all'uopo fornite dalle Regioni e dalle Province
Autonome al Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art.
6, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo lo schema
riportato in allegato 2. Tali informazioni sono reperite, di norma,
sulla base delle pianificazioni dell'emergenza predisposte
nell'ambito dei sistemi regionali di protezione civile ovvero dei
dati in possesso delle Amministrazioni regionali, e permettono di
definire gli elementi per il perseguimento degli obiettivi riportati
nella Struttura organizzativa nazionale. All'interno del documento
sono previste sezioni riguardanti l'inquadramento del territorio
regionale, la pericolosita' dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
del 28 aprile 2006, n. 3519, gli elementi conoscitivi, sia in termini
di funzionalita' che di vulnerabilita', delle infrastrutture e delle
reti dei servizi essenziali, gli elementi di base del sistema di
protezione civile del territorio regionale.
I Piani nazionali prendono a riferimento il quadro della
pericolosita' dei territori regionali, prescindendo dai singoli
scenari di riferimento, scarsamente significativi per tale livello di
pianificazione.
Nei Piani nazionali, pertanto, per gli elementi infrastrutturali e
strutturali di interesse rilevante ai fini dell'intervento del
Sistema nazionale della protezione civile, devono essere contenuti
tutti gli elementi conoscitivi disponibili, al fine di poter valutare
le piu' opportune modalita' di intervento, sulla base degli effetti
del sisma realmente avvenuto. In tal senso, preliminarmente, sulla
base delle caratteristiche di pericolosita' e delle informazioni rese
disponibili in termini di vulnerabilita' e di valore esposto, puo'
essere utile disporre di una valutazione preventiva del rischio,
riportata nei documenti contenenti l'organizzazione di protezione
civile e gli elementi conoscitivi del territorio, anche facendo
riferimento ad un livello di scuotimento derivato dalle mappe di
pericolosita' sismica nazionale, per i diversi periodi di ritorno. In
relazione, ad esempio, agli elementi infrastrutturali e strutturali
di interesse rilevante ai fini dell'intervento in emergenza,
riportati nei documenti riguardanti l'Organizzazione di protezione
civile e gli elementi conoscitivi del territorio, successivamente
all'evento sismico e prima dell'eventuale decisione di impiego di
tali soluzioni, sara' comunque opportuno prevedere una fase,
ancorche' speditiva, di verifica e rilievo dell'agibilita' e della
fruibilita' di tali elementi. Tale approccio risulta ancor piu'
importante in relazione alle peculiarita' del territorio nazionale,
spesso caratterizzato da un'orografia tale da non consentire
un'agevole accessibilita', anche in considerazione di manifeste
vulnerabilita' delle infrastrutture e dell'edificato, nonche' degli
elementi connessi alla gestione degli interventi in emergenza.
I dati conoscitivi degli aspetti organizzativi, infrastrutturali e
strutturali delle singole realta' territoriali riferiti all'allegato
2, vengono forniti dalle Regioni e dalle Province Autonome al
Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 6, comma 3,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. Ai sensi del medesimo
articolo, le componenti e le strutture operative, previa richiesta,
forniscono al Dipartimento della protezione civile, ulteriori dati e
informazioni utili al perseguimento degli obiettivi riportati nel
presente Programma, fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011.
Tali dati devono essere georiferiti e forniti mediante formati
compatibili con le piu' comuni piattaforme GIS; gli stessi dovranno
essere, inoltre, corredati dai relativi metadati, che ne descrivano
le proprieta' e le caratteristiche, redatti in maniera conforme agli
standard previsti dal Repertorio Nazionale dei dati territoriali di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
novembre 2011, in modo da essere organizzati nell'ambito del Sistema
Informativo Territoriale (SIT) del Dipartimento della protezione
civile.
Al fine di configurare un sistema distribuito per l'interscambio e
la condivisione dei dati tra i diversi soggetti del Servizio
nazionale della protezione civile, e' inoltre opportuno che gli
stessi dati, assieme a quelli cartografici di base di pertinenza
regionale, siano organizzati nell'ambito dei SIT regionali che,
qualora compatibili, rendono disponibili al Dipartimento i dati anche
tramite i servizi web standard previsti dalla Direttiva europea
Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo del
27 gennaio 2010, n. 32.
I dati conoscitivi di cui sopra vengono organizzati in documenti
riguardanti l'Organizzazione di protezione civile e gli elementi
conoscitivi del territorio, redatti dalle Regioni e dalle Province
Autonome, di concerto con le Prefetture-UTG e gli Enti locali e
sottoposti all'intesa del Dipartimento della protezione civile.
Successivamente, il Dipartimento della protezione da' diffusione dei
documenti nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile,
anche per la redazione di specifici piani di settore dei componenti
il Comitato stesso.
Le Regioni e le Province Autonome assicurano con cadenza annuale
l'aggiornamento dei documenti di propria competenza ovvero danno
comunicazione di variazioni significative al Dipartimento della
protezione civile ogniqualvolta verranno apportate modifiche.
I Piani nazionali - parte integrante del presente Programma
nazionale - rappresentano la base di dati e informazioni per
l'organizzazione della risposta operativa di livello nazionale, a
fronte di eventi sismici emergenziali di cui al citato art. 2, comma
1, lettera c, della legge n. 225 del 1992 e s.m.i., in funzione dei
danneggiamenti, delle criticita' e della risposta operativa in atto
sul territorio interessato dall'evento, nel rispetto di quanto
previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 dicembre 2008, parte integrante del presente Programma.
3. Piani di settore delle componenti e delle strutture operative
Le componenti e le strutture operative di cui agli artt. 6 e 11
della legge n. 225 del 1992 e s.m.i., in particolare quelle chiamate
a concorrere alle attivita' del Comitato operativo della protezione
civile, anche nella sua forma «allargata», predispongono
pianificazioni di settore che consentano l'integrazione del proprio
modello organizzativo per l'intervento in caso di emergenza di
protezione civile, con le attivazioni dei livelli nazionale e
territoriali, nel rispetto dell'organizzazione interna e della
propria catena di comando e controllo. Dette pianificazioni, in
particolare, sono definite nel rispetto delle indicazioni riportate
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre
2008 e, ove disponibili, in relazione alle disposizioni riportate nei
Piani nazionali nonche' sulla base delle pianificazioni
dell'emergenza di protezione civile comunali, intercomunali e
provinciali e dei modelli d'intervento regionali ovvero, ove
predisposti, dei Piani regionali di protezione civile.
4. Esercitazioni, formazione e comunicazione
Ogni pianificazione deve prevedere le modalita' di aggiornamento e
di periodica verifica, anche per il tramite di esercitazioni e prove
di soccorso, di cui alla «Circolare riguardante la programmazione e
l'organizzazione delle attivita' addestrative di protezione civile»
del 28/05/2010 n. DPC/EME/41948 del Capo del Dipartimento della
protezione civile.
Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e
le Province Autonome interessate, promuove periodiche esercitazioni
di livello nazionale, prioritariamente per posti di comando, per la
verifica delle indicazioni contenute nei Piani nazionali, con il
coinvolgimento degli enti locali e delle Prefetture - UTG nonche'
delle componenti e delle strutture operative nazionali e, ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Le Regioni e le Province Autonome programmano ed organizzano,
nell'ambito delle proprie risorse finanziarie ordinariamente
disponibili, di concerto con gli enti locali e le Prefetture - UTG e
in collaborazione con le componenti e le strutture operative del
sistema locale di protezione civile, esercitazioni di protezione
civile, anche per posti di comando, per la verifica del modello
d'intervento regionale, ovvero, ove predisposto, del Piano regionale
di protezione civile, con particolare riferimento alle indicazioni
contenute nelle pianificazioni dell'emergenza di protezione civile di
livello comunale, intercomunale e provinciale.
Le componenti e le strutture operative verificano i propri piani di
settore nelle esercitazioni nazionali promosse dal Dipartimento della
protezione civile ovvero attraverso attivita' addestrative o prove di
soccorso promosse nell'ambito delle attivita' d'Istituto o di
verifica interna, di competenza di ognuno dei soggetti sopra
richiamati.
Le Regioni e le Province Autonome - anche, ove necessario,
richiedendo il supporto in termini di conoscenza del Dipartimento
della protezione civile - promuovono, altresi', opportuni percorsi
formativi rivolti al personale chiamato a concorrere alla
predisposizione e all'attuazione della pianificazione di emergenza di
protezione civile appartenente alla Regione, agli enti locali, alle
organizzazioni di volontariato nonche', anche previa intesa con le
competenti Prefetture - UTG, alle strutture operative statuali
presenti sui territori di competenza.
Inoltre, le Regioni e le Province Autonome promuovono la
realizzazione di specifiche iniziative e percorsi educativi sulla
cultura di protezione civile, rivolte ai cittadini, anche prevedendo
dirette forme di supporto ai Sindaci nella realizzazione di attivita'
finalizzate alla comunicazione ai cittadini circa i contenuti dei
piani di emergenza, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 agosto 199 n.
265.
Roma, 14 gennaio 2014
Il Presidente: Letta