La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Premesso che: con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo; con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte, Visto a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonche' gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; e) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"; f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. l, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"; g) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"; h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"; i) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario"; l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006; m) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"; n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte; o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante "Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1"; p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali"; considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1. 3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale, organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.