La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, 
 
                            Premesso che: 
 
    con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n.
6 del 14 gennaio 2014,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il
giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione  del  Presidente  della
Giunta regionale e per  il  rinnovo  del  Consiglio  regionale  della
Regione Abruzzo; 
    con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n.
19 del 12 marzo  2014,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a
seguito  dell'annullamento  delle  elezioni  regionali  del  Piemonte
relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25  maggio
2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale  e
per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte, 
 
                                Visto 
 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai  e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli l e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, approvato con il  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
e  successive  modifiche;  l'articolo  l,  comma  3,  della   vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e  la  Rai,  nonche'
gli Atti di indirizzo approvati  dalla  Commissione  il  13  febbraio
1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche; 
  d)  la  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; 
  e) la legge 23 novembre 2012, n.  215,  recante  "Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"; 
  f)  la  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  l,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"; 
  g) la legge  2  luglio  2004,  n.  165,  recante  "Disposizioni  di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"; 
  h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"; 
  i) la legge 23 febbraio 1995,  n.  43,  recante  "Nuove  norme  per
l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario"; 
  l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal  Presidente  del
Consiglio regionale il 28 dicembre 2006; 
  m) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile  2013,  n.  9,  recante
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente  della
Giunta regionale"; 
  n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1,  recante  lo
Statuto della Regione Piemonte; 
  o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5,
recante "Modifiche agli articoli 21, 24 e 45  della  legge  regionale
statutaria 4 marzo 2005, n. 1"; 
  p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n.  21,  recante
"Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni
regionali"; 
  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
  nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
            e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e per il rinnovo  del  Consiglio  regionale  delle  regioni
Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alle
consultazioni di cui al comma 1. 
  3. Le trasmissioni Rai relative alla  presente  tornata  elettorale
hanno  luogo  esclusivamente  in  sede   regionale,   organizzate   e
programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.