La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, 
 
                            Premesso che: 
 
    con decreto del Ministro dell'interno  del  20  marzo  2014  sono
state fissate per il giorno  25  maggio  2014  le  consultazioni  per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle  regioni
a statuto ordinario, nonche' dei consigli circoscrizionali e  per  il
giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione
del sindaco; 
    con decreto del presidente della regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige n. 25 del 28 febbraio 2014, sono state fissate per il giorno  4
maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del
consiglio comunale in sei comuni  della  provincia  di  Trento  e  in
cinque comuni della provincia di Bolzano e per il  giorno  18  maggio
2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco; 
    con decreto n. 5/G del 26  marzo  2014  dell'Assessore  regionale
alla funzione pubblica  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  sono
state fissate per il giorno  25  maggio  2014  le  consultazioni  per
l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in 131 comuni
e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di  ballottaggio  per
l'elezione del sindaco; 
    con decreto del presidente della regione autonoma della  Sardegna
n. 41 del 28 marzo del 2014, si e' provveduto a fissare per il giorno
25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per il  giorno  8
giugno 2014, le date delle elezioni comunali nella regione Sardegna; 
    con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla
funzione pubblica della Regione siciliana n. 74 del  31  marzo  2014,
sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale  turno
di ballottaggio per i giorni  8  e  9  giugno  2014,  le  date  delle
elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' dei  presidenti
delle circoscrizioni e dei consigli  circoscrizionali  della  Regione
siciliana; 
 
                                Visto 
 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai  e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli l e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e  radiofonici,  approvato  con  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
e  successive  modifiche;  l'articolo  1,  comma  3,  della   vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai;  gli  Atti
di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997,  il  30
luglio 1997 e 1'11 marzo 2003; 
  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche; 
  d) la legge 23 novembre 2012, n.  215,  recante  "Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"; 
  e) il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.
670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"; 
  f) il decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.
570, recante il "Testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; 
  g)  la  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  recante  "Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali"; 
  h) la legge 25 marzo 1993, n. 81,  recante  "Elezione  diretta  del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale" ; 
  i) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
  j) il decreto del Presidente della regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il "Testo unico  delle  leggi
regionali  sulla  composizione  ed  elezione   degli   organi   delle
amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del  Presidente
della Regione n. 17 del 18 marzo 2013"; 
  k) la legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  l,  recante  lo
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante "Modifica dell'articolo
13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1"; 
  l) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo  1968,  n.
20, recante la "Leggeelettorale regionale" e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  m) la legge 25 marzo 1993, n. 81,  recante  "Elezione  diretta  del
Sindaco e del Presidente della Provincia, del  Consiglio  comunale  e
del Consiglio provinciale"; 
  n) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9  marzo  1995,  n.
14, recante "Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49"; 
  o) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999,  n.
10, recante "Norme in materia di  elezioni  comunali  e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14"; 
  p) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999,  n.
13, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi
degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in  materia
elettorale"; 
  q) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo  2001,  n.
9, recante "Disposizioni urgenti in materia di  elezioni  comunali  e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49 del 1995"; 
  r) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n.
19, recante "Disciplina delle  elezioni  comunali  e  modifiche  alla
legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali"; 
  s) lo Statuto  speciale  della  regione  autonoma  della  Sardegna,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e
successive modifiche; 
  t) la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio  2005,
n. 2, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali"; 
  u) la legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  2,  recante  lo
Statuto della Regione Siciliana; 
  v) il decreto del presidente  della  regione  Siciliana  20  agosto
1960, n. 3, modificato  con  decreto  del  presidente  della  regione
Siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante "Approvazione del Testo Unico
delle leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella  Regione
Siciliana"; 
  w) la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n.  7,
recante "Nuove norme per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione
Siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per
l'elezione   dell'Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali"; 
  x) la legge regionale della regione Siciliana 5 aprile 2011, n.  6,
recante "Modifica di norme in materia  di  elezione,  composizione  e
decadenza degli organi comunali e provinciali"; 
  y) la legge regionale della regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8,
recante "Norme in materia di rappresentanza e  doppia  preferenza  di
genere"; 
  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
            e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  l. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e
circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma l. 
  3. Le trasmissioni Rai relative alla  presente  tornata  elettorale
hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e
programmate a cura della  Testata  Giornalistica  Regionale  ove  sia
previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.