IL DIRETTORE GENERALE 
          dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico 
                    e della sicurezza delle cure 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, la Commissione  adotta  i  regolamenti  di  esecuzione  che
stabiliscono  l'approvazione  dei  principi  attivi  e  le   relative
condizioni  di  inclusione  indicate   nell'allegato   dei   medesimi
regolamenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1033/2013   della
Commissione del 24 ottobre  2013  che  approva  il  solfato  di  rame
pentaidrato come  principio  attivo  esistente  destinato  ad  essere
utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, in materia di procedimenti di autorizzazione alla  produzione  e
all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; 
  Considerato che, e' possibile che prodotti contenenti il  principio
attivo oggetto del regolamento  di  esecuzione  sopra  citato,  siano
stati autorizzati  come  presidi  medico  chirurgici,  ai  sensi  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  392/1998,  in  quanto
disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come  germicide   o
battericide,  insetticidi  per  uso  domestico  e   civile,   insetto
repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,  oppure
che siano circolati come prodotti di libera  vendita  in  quanto  non
rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che  la  data  di  approvazione  del  solfato  di  rame
pentaidrato, per il  tipo  di  prodotto  2,  disinfettanti  per  aree
privatee aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, e' il  1°  luglio
2015 e che pertanto, a  decorrere  da  tale  data,  l'immissione  sul
mercato prodotti aventi come unica sostanza attiva il solfato di rame
pentaidrato, appartenenti al tipo di prodotto 2,  e'  subordinata  al
rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dal  regolamento   (UE)   n.
528/2012; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  89  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il  regime
o la prassi in esso vigenti in materia di  messa  a  disposizione  di
biocidi sul mercato fino a due anni  dopo  la  data  di  approvazione
dell'ultimo principio attivo  che  deve  essere  approvato  in  detti
biocidi; 
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico
chirurgici aventi come unico principio  attivo  il  solfato  di  rame
pentaidrato e appartenenti al tipo di  prodotto  2,  a  sostegno  dei
quali alla data del 30 giugno 2015 non  e'  stata  presentata  alcuna
domanda di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nel tipo  di  prodotto  2,  e  che  contengono  come  unica
sostanza attiva il solfato di rame  pentaidrato  non  possono  essere
immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se  non  autorizzati  come
prodotti biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le autorizzazioni dei presidi  medico-chirurgici  contenenti  il
solfato di  rame  pentaidrato  come  unico  principio  attivo  e  che
rientrano nel tipo di prodotto 2, a sostegno dei quali alla data  del
30  giugno  2015  non  e'  stata  presentata  alcuna   richiesta   di
autorizzazione come prodotto biocida, si  considerano  revocate  e  i
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale a decorrere dal 30 giugno 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  presidi
medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
sono quelli fissati dal  Ministero  della  salute  in  conformita'  a
quanto stabilito nel  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione
relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.