IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 16 luglio  2012,  n.  109  concernente
l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei  confronti  dei  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare; 
  Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo  decreto
legislativo n. 109/2012, che dispone, tra l'altro, che  i  datori  di
lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione  europea,
ovvero i datori  di  lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di
soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  n.  109/2012,  occupano  irregolarmente   alle   proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al citato comma,  lavoratori
stranieri presenti nel  territorio  nazionale  in  modo  ininterrotto
almeno dalla data del 31 dicembre 2011,  o  precedentemente,  possono
dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico
per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo
n. 286 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il comma 16, primo periodo, del suddetto articolo 5, il quale
dispone che in funzione degli effetti  derivanti  dall'emersione  dei
lavoratori stranieri irregolari di cui al  medesimo  articolo  5,  il
livello di finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui
concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato  di  43  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2013; 
  Visto, altresi', il secondo periodo  del  medesimo  comma  16,  che
dispone che con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano;  i  predetti
importi sono ripartiti tra le regioni  in  relazione  al  numero  dei
lavoratori  extracomunitari  emersi  ai  sensi  dell'articolo  5  del
decreto legislativo n. 109/2012; 
  Considerata la distribuzione per regione del numero  di  lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del citato  articolo  5  del  decreto
legislativo n. 109/2012, come comunicata dal  Ministero  dell'interno
in data 15 maggio 2013; 
  Visto l'articolo 32, comma 16, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, il quale dispone, tra  l'altro,  che  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, la Regione Valle d'Aosta  e  la  Regione  Friuli
Venezia Giulia provvedano al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34,  comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun  apporto  a  carico
del bilancio dello Stato; 
  Visto l'articolo 1, commi 830 e 836, della legge 27 dicembre  2006,
n.   296   (legge   finanziaria   2007),   i   quali    stabiliscono,
rispettivamente, che la misura del concorso a  carico  della  Regione
Siciliana e' pari, per l'anno 2009, al  49,11  per  cento  e  che  la
Regione  Sardegna  dall'anno  2007  provvede  al  finanziamento   del
fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale  sul  proprio
territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; 
  Ritenuto, pertanto, ai sensi  della  vigente  normativa,  di  dover
escludere dal  riparto  le  Regioni  Valle  d'Aosta,  Friuli  Venezia
Giulia, Sardegna e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  e  di
dover applicare  la  prevista  riduzione  del  49,11  per  cento  nei
confronti della Regione Siciliana; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 26 settembre 2013 (rep. 131/CSR del 26 settembre) e dato atto del
parere favorevole in tale sede espresso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il riparto dell'importo di 41.195.903 milioni di euro per l'anno
2012 e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, del
maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente  lo  Stato,  in  funzione  degli   effetti   derivanti
dall'emersione   dei   lavoratori   stranieri   irregolari   di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio  2012,  n.  109,  e'
indicato rispettivamente nelle colonne 2 e 3  della  Tabella  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il riparto degli importi  di  41.195.903  milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e di 124.545.753 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2013  viene  disposto  al  netto  degli  importi  rispettivamente  di
1.804.097  e  5.454.247  euro,  che   costituiscono   la   quota   di
partecipazione alla spesa  sanitaria  delle  Regioni  Valle  d'Aosta,
Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, comprensivo altresi' della riduzione  del  49,11  per  cento
applicata alla Regione Siciliana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2013 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Giovannini        
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 497