IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                                  e 
 
    IL DIRETTORE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi»,
ed in particolare l'art.  12,  comma  1,  concernente  «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Definizioni di  criteri  unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo che  ha  istituito,  tra  gli
altri, il Ministero dell'Economia e  delle  Finanze,  organizzato  in
Dipartimenti, e  il  Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche Sociali; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato», che ha istituito il Ministero della salute,
attribuendo allo stesso le funzioni di cui al capo x-bis, articoli da
47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e denomina il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, per le residue funzioni, «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011,  n.
144, recante il regolamento di  riorganizzazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti  il
5 agosto 2011, reg. n. 11, fg. n.  139,  che  all'art.  10  individua
organizzazione,  funzioni  e   compiti   della   Direzione   Generale
dell'inclusione e delle politiche sociali, tra cui,  in  particolare,
le funzioni di indirizzo  e  vigilanza,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'attuazione  del  programma  carta
acquisti; 
  Visto  l'art.  81,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
che: 
    al  comma  29,  istituisce  un  Fondo   speciale   destinato   al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura  alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti; 
    al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio  economico,  di
una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al
pagamento delle bollette energetiche e delle forniture  di  gas,  con
onere a carico dello Stato; 
    al comma  33,  demanda  ad  un  decreto  interdipartimentale  del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  la  disciplina,  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, de: 
      a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari  del
beneficio, tenendo conto dell'eta'  dei  cittadini,  dei  trattamenti
pensionistici e di  altre  forme  di  sussidi  e  trasferimenti  gia'
ricevuti  dallo  Stato,  della  situazione   economica   del   nucleo
familiare, dei redditi conseguiti,  nonche'  di  eventuali  ulteriori
elementi atti  ad  escludere  soggetti  non  in  stato  di  effettivo
bisogno; 
      b) l'ammontare del beneficio unitario; 
      c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione
del beneficio; 
    al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire  la  diffusione
della carta acquisti tra le  fasce  piu'  deboli  della  popolazione,
possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione; 
    al  comma  34,  prevede  che  ai   fini   dell'attuazione   delle
disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro
il 30 settembre 2008, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di  Poste
Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.; 
    al comma 35, lett. b), prevede che il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, ovvero uno dei  soggetti  di  cui  questo  si  avvale,
individui un gestore del servizio integrato di gestione  delle  carte
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto  della
disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera  capillare
sul territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni  di
sportello relative all'attivazione della carta e  alla  gestione  dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri,  anche  di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi'  di
precedenti esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici; 
    al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli  enti
pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei
titolari del beneficio di cui al comma 32  o  all'accertamento  delle
dichiarazioni da questi effettuate per  l'ottenimento  dello  stesso,
forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano  i  rispettivi
ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  delle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi
da questo impartiti; 
    al comma 38, prevede che  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione
della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento  di  altri
soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi,
si provveda mediante utilizzo del citato Fondo; 
    al comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del
decreto di cui al citato comma 33,  e  successivamente  entro  il  31
dicembre  di  ogni  anno,  il  Governo  presenti  una  relazione   al
Parlamento sull'attuazione della carta acquisti; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  n.  89030  del  16
settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33,  del  citato
decreto-legge n. 112/2008, registrato alla Corte dei Conti in data 25
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008,
n. 281; 
  Visto il decreto integrativo, del citato decreto n.  89030  del  16
settembre 2008, del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  n.  104376  del  7
novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in  data  14  novembre
2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281; 
  Visto il decreto integrativo, del suddetto decreto n. 89030 del  16
settembre 2008, del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  n.  15964  del  27
febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2009 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56; 
  Visto il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio  2012,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  che  all'art.  60,
recante «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta
acquisti» prevede, tra l'altro, nel limite massimo di 50  milioni  di
euro,  a  valere  sul  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  le  risorse  necessarie  alla
suddetta sperimentazione; 
  Visto il decreto 10 gennaio  2013,  adottato  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 60, comma 2 del suddetto decreto-legge n.  5/2012,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  recante  «Attuazione  della
sperimentazione della nuova carta acquisti», registrato  dalla  Corte
dei Conti in data 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 3 maggio 2013, n. 102, cosi'  come  integrato  e  modificato  dal
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  24
dicembre 2013, in corso di registrazione; 
  Visto il decreto legge 28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  99,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale 28 giugno 2013, n. 150, recante «Primi  interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in  materia  di  Imposta  sul  valore
aggiunto  (I.V.A.)  e  altre  misure  finanziarie   urgenti»   e   in
particolare l'art. 3 che, tra l'altro, prevede: 
    al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di  euro  per
l'anno  2014  e  di  27  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  della
sperimentazione di cui all'art.  60,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, ai territori delle regioni del  Mezzogiorno  che  non  ne
siano gia' coperti; 
    al comma 3, la riassegnazione delle risorse, di cui al precedente
comma 2, al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n.  126,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale del 31  ottobre  2013,  n.  256,  recante  «Misure
finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi
localizzati nel territorio» e, in particolare, l'art. 2 che: 
    al comma 7, prevede l'incremento, per l'anno 2013, di 35  milioni
di  euro  del  Fondo  di  cui  al  citato  art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
    al comma 8, al fine di garantire  la  continuita'  del  programma
Carta  Acquisti  di  cui  al  suddetto  art.  81,   comma   32,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e della sperimentazione  di  cui
all'art. 60 del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  nelle  more
dell'espletamento della procedura di gara  per  l'individuazione  del
gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei
relativi rapporti amministrativi di cui all' art. 81, comma 35, punto
b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  proroga  il  contratto
per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data
24 marzo 2010, fino al perfezionamento del  contratto  con  il  nuovo
gestore; 
  Considerato che il suddetto decreto-legge 31 ottobre 2013, n.  126,
non e' stato convertito in legge; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 27  dicembre
2013, n. 302 e, in particolare, l'art. 1, comma 216, che: 
    al primo periodo, estende la Carta Acquisti, di cui all'art.  81,
comma 29 e seguenti,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai
cittadini  residenti  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero
stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo; 
    al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250
milioni di euro del Fondo di cui al citato art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
    al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione
all'effettivo numero  di  beneficiari,  prevede  la  possibilita'  di
determinare, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
una  quota  del  Fondo  da  riservare  all'estensione  su  tutto   il
territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di  cui
all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; 
    al quarto periodo, prevede  che,  con  il  medesimo  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di prosecuzione del programma Carta  Acquisti  di  cui  all'art.  81,
comma 29 e seguenti,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in
funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in  corso,  nonche'  il
riparto delle risorse ai territori  coinvolti  nell'estensione  della
sperimentazione; 
    al   quinto   periodo,   stabilisce   che   l'estensione    della
sperimentazione  avviene  secondo  le  modalita'  attuative  di   cui
all'art. 3, commi 3 e 4, del citato decreto-legge 28 giugno 2013,  n.
76; 
    al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui al citato
art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112  di  40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 - 2016,  ai  fini  della
progressiva estensione su tutto il  territorio  nazionale,  non  gia'
coperto della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2013, n. 304, recante «Proroga dei
termini previsti da  disposizioni  legislative»  e,  in  particolare,
l'art. 9, comma 15 del suddetto decreto-legge  31  ottobre  2013,  n.
126, che: 
    al primo  periodo,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  del
programma Carta Acquisti di cui al suddetto art. 81,  comma  32,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e l'avvio della  sperimentazione
di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  nelle
more dell'espletamento della procedura di gara  per  l'individuazione
del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art.  81,  comma  35,
punto b), del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  proroga  il
contratto  per  la  gestione   del   predetto   servizio   integrato,
sottoscritto in data 24  marzo  2010,  fino  al  perfezionamento  del
contratto con il nuovo gestore; 
    al secondo periodo, al  fine  di  prorogare  il  programma  Carta
Acquisti al 31 dicembre 2013, incrementa,  per  l'anno  2013,  di  35
milioni di euro il Fondo di cui al citato  art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»; 
  Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2014, a norma  di  quanto
previsto dal citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n.  112  del
2008, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 216,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, la  carta  acquisti  e'  estesa  ai  cittadini
residenti di Stati membri dell'Unione  europea  ovvero  familiari  di
cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea  non  aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri  in
possesso di permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
  Rilevata la necessita', nella fase  di  avvio  dell'estensione  del
programma,  di  accordare  un  maggiore  lasso  di   tempo   per   la
presentazione della domanda  del  beneficio  al  fine  di  consentire
l'accesso al  beneficio  sin  dall'entrata  in  vigore  della  citata
estensione ai cittadini non italiani, fermo restando il possesso  dei
requisiti previsti; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazioni e modificazioni del decreto del Ministero  dell'economia
  e delle finanze e  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
  sociali n. 89030 del 16 settembre 2008. 
 
  Al decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  n.  89030  del  16
settembre  2008  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 
    all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «cittadino
italiano» e' aggiunto il seguente periodo:  «,  ovvero  cittadino  di
Stato membro dell'Unione europea,  ovvero  familiare,  come  definito
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  6  febbraio
2007, n. 30, di cittadino italiano  o  di  Stato  membro  dell'Unione
europea non avente la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  che  sia
titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, ovvero cittadino straniero in  possesso  di  permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,»; 
    all'art. 1, comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta  la  seguente
lettera: «h-bis) "Carta Acquisti Sperimentale": la carta acquisti  di
cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; 
    all'art. 1, comma 1, lettera l), dopo le parole «da A1  a  A9,  o
A11» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobile ad  uso  abitativo
ubicato al di fuori del territorio della Repubblica italiana»; 
    all'art. 5, comma 1, lettera e), punto vi), nonche'  all'art.  5,
comma 1, lettera i), punto vi), dopo le  parole:  «immobili  che  non
sono ad uso abitativo» aggiungere  le  seguenti:  «,  inclusi  quelli
ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica italiana,»; 
    all'art. 5, comma 1, lettera e), punto vii), nonche' all'art.  5,
comma 1, lettera i), punto vii), dopo le parole: «superiore  ad  euro
15.000» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, se detenuto  all'estero
e non gia' indicato nella  dichiarazione  ISEE,  non  superiore  alla
medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al  31
dicembre dell'anno precedente la  presentazione  della  dichiarazione
ISEE»; 
  Il testo dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disponibilita' attuali e future  del  Fondo,  laddove  non
destinate alla Carta Acquisti  Sperimentale,  affluiscono  nel  conto
corrente infruttifero n. 25012 in essere presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato all'Amministrazione  responsabile  per  essere
eventualmente trasferite presso un conto acceso  dall'Amministrazione
responsabile stessa, presso il Gestore del servizio  dal  quale  sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del Beneficio. 
    2. Le disponibilita' attuali e future del  Fondo  destinate  alla
Carta Acquisti Sperimentale affluiscono in un apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello  Stato,  diverso  dal
conto di cui al comma 1, per essere eventualmente  trasferite  presso
un conto acceso dall'Amministrazione responsabile stessa,  presso  il
Gestore del servizio dal quale sono prelevate le  risorse  necessarie
per  l'erogazione  del  beneficio  relativo   alla   Carta   Acquisti
Sperimentale.».