IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
che modifica l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto  legge  n.  76
del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.  99,  che
modifica ulteriormente l'articolo 3 della legge 28  giugno  2012,  n.
92; 
  Visto l'articolo 1, comma 185, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a  13  del  citato  articolo  3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i  settori  non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale,  che  si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a  41  dell'articolo  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92 che  disciplinano  il  funzionamento  dei
Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il comma 42 del  citato  articolo  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'articolo
7, comma 5, lettera c), punto 5, del  decreto  legge  n.  76  del  28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in
cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e' adeguata alle norme della legge  28  giugno  2012,  n.  92  e
successive modifiche e integrazioni  con  decreto  del  Ministro  del
Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  di  accordi  e  contratti
collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale; 
  Visto, in particolare, il comma 43 del  citato  articolo  3,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del  Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro  dell'Economia
e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno al reddito,  dell'occupazione,  della
riconversione e della riqualificazione professionale del personale di
«Poste Italiane S.p.A.»; 
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato  in  data  27  giugno
2013 tra Poste Italiane spa e SLC - CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE,  FAILP
CISAL, CONFSAL Com.ni,  UGL  Com.ni  con  cui,  in  attuazione  delle
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  e'  stato  convenuto  di
adeguare la disciplina del Fondo di solidarieta' per il sostegno  del
reddito, dell'occupazione e della  riconversione  e  riqualificazione
professionale del personale di Poste Italiane spa alle previsioni  di
cui  all'articolo  3  della  legge  28   giugno   2012,   n.   92   e
contestualmente di estendere l'ambito di applicazione  del  Fondo  ad
altre Societa' del Gruppo Poste Italiane; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
178 del 1° luglio 2005 con quanto convenuto nell'accordo  citato  del
27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Adeguamento del fondo 
 
  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale delle Poste Italiane spa  gia'  istituito
presso l'INPS e del quale rappresenta una gestione, e' adeguato  alle
previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28  giugno  2012,
n.   92   gli   oneri   di   amministrazione   derivanti    dall'INPS
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo  i
criteri  previsti  dal  regolamento  di  contabilita'  del   predetto
Istituto, sono a carico del Fondo e  vengono  finanziati  nell'ambito
della contribuzione dovuta. 
Per gli assegni straordinari gli oneri  di  gestione  sono  a  carico
delle singole  aziende  esodanti,  le  quali  provvedono  a  versarli
all'Istituto distintamente.