IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 1263 della Commissione del 1° luglio 1996
con il quale e' stata iscritta nel registro  delle  denominazioni  di
origine  protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette,   la
Denominazione di Origine Protetta «Pecorino Sardo»; 
  Considerato che e' stata  richiesta,  ai  sensi  dell'art.  53  del
Regolamento (UE) n.  1151/2012,  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che con Regolamento (UE) n. 313/2014 della  Commissione
del 27 marzo 2014 e' stata accolta la modifica di cui  al  precedente
capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente vigente, a seguito  della  registrazione  della  modifica
richiesta, della D.O.P. «Pecorino Sardo», affinche'  le  disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione
erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Denominazione di Origine Protetta  «Pecorino  Sardo»,  nella  stesura
risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 313/2014
della Commissione del 27 marzo 2014. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  Denominazione  di
Origine  Protetta  «Pecorino  Sardo»,   sono   tenuti   al   rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 27 marzo 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto