IL CAPO 
        dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' 
                      e della repressione frodi 
                     dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 "Relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE)  n.  2092/91"  e
successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre 2008 "Recante modalita'  di  applicazione  del  Regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e  i  controlli"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  1235/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2008 "Recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)
n.  834/2007  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il   regime   di
importazione di prodotti biologici  dai  paesi  terzi"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 1 punto 2 lettera e) del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 395/2013 della Commissione del 29 aprile 2013  che
modifica il regolamento (CE)  n.  889/2008  per  quanto  riguarda  il
sistema di controllo per la produzione biologica; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n.  220  "Attuazione
degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in  materia  di
produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico"; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  27  novembre  2009  n.  18354
"Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione  biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici" e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   1°   febbraio   2012   n.   2049
"Disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  n.
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di  attivita'  con
metodo biologico ai sensi dell'art. 28  del  Reg.  (CE)  n.  834  del
Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici"; 
  Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012  n.  10071  "Misure
urgenti  per  il  miglioramento  del  sistema   di   controllo   come
disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg.  (CE)  n.  834/2007  e
relativi regolamenti di applicazione"; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9  agosto  2012   n.   18321
"Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di
produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e
delle  importazioni  con  metodo  biologico   e   per   la   gestione
informatizzata del documento  giustificativo  e  del  certificato  di
conformita' ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno
2007 e successive modifiche ed integrazioni" e successive modifiche e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
febbraio 2013, n.  105,  "Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"; 
  Visto il decreto del 24 febbraio 2014  n.  4017,  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  del  6  marzo  2014  n.  54,   recante   "Revoca
dell'autorizzazione  alla  societa'  Biozoo  S.r.l.,  rilasciata  con
decreto ministeriale del 15  maggio  2012  n.  13843,  ad  effettuare
attivita' di controllo  sugli  operatori  che  producono,  preparano,
immagazzinano o importano  da  un  Paese  terzo  i  prodotti  di  cui
all'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007"; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  24  febbraio  2014  n.  303,
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  6  marzo  2014  n.   54,
contenenti disposizioni per il passaggio degli operatori biologici da
"Biozoo srl" ad altro Organismo di controllo a  seguito  del  decreto
del 24 febbraio 2014  n.  4017  di  revoca  dell'autorizzazione  alla
societa' "Biozoo S.r.l" ad effettuare attivita'  di  controllo  sugli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano  da  un
Paese terzo i prodotti di cui  all'art.  1  comma  2  del  Reg.  (CE)
834/2007; 
  Considerato che alcuni operatori, assoggettati  alla  data  del  24
febbraio 2014 al controllo dell'Organismo Biozoo  srl  revocato,  non
hanno presentato la notifica di variazione per  cambio  Organismo  di
controllo alle Autorita' competenti nel termini previsti dall'art.  1
paragrafo 1 del decreto del 24 febbraio 2014 n. 303; 
  Considerata la necessita' di non causare danni agli  operatori  che
erano assoggettati al controllo di Biozoo srl; 
  Ritenuto  opportuno  prorogare  il  termine  entro  il  quale   gli
operatori possono presentare la notifica di variazione per cambio  di
Organismo di controllo,  per  rimanere  assoggettati  al  sistema  di
controllo ed iscritti nell'elenco degli operatori biologici; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il termine previsto all'art. 1 paragrafo 1 del decreto ministeriale
del 24 febbraio 2014 n. 303 e' prorogato di trenta (30) giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  dalla  data   della   sua
pubblicazione nel sito del Ministero ed e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 aprile 2014 
 
                                    Il capo dell'Ispettorato: Vaccari