IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida" che ha introdotto nuove disposizioni in materia di conducenti e patenti di guida, in particolare ha previsto nuove categorie di patente ed ha modificato taluni requisiti psicofisici minimi necessari per il conseguimento e la conferma di validita' della patente; Visti gli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che individuano, rispettivamente, le macchine agricole e le macchine operatrici; Visto, in particolare, l'art. 124 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 che, al comma 2, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei tipi e le caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ad eccezione di quelle eccezionali che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali delle categorie A1 e B; Considerato che il successivo comma 3 del richiamato art. 124 prevede che, nel medesimo decreto, devono essere stabiliti i tipi e le caratteristiche di macchine agricole e macchine operatrici che possono essere condotte da minorati e mutilati fisici, laddove non vi sia necessita' di apportare adattamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione del codice della strada" ed in particolare gli articoli 326 e 327 che, per particolari categorie di minorati o mutilati, prevedono la possibilita' di guida vicariata mediante l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2005 con cui, in vigenza della precedente normativa in materia di patente di guida, erano state previste specifiche disposizioni per la guida di macchine agricole e macchine operatrici da parte di conducenti minorati e mutilati; Tenuto conto della necessita' di prevedere nuove disposizioni per la guida di macchine agricole e macchine operatrici da parte di soggetti titolari di patente speciale; Decreta: Art. 1 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici con adattamenti del veicolo ovvero con necessita' di utilizzo di protesi o di ortesi 1. Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada, e le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della strada, escluse quelle eccezionali, possono essere condotte da soggetti titolari della patente della categoria B speciale con minorazioni degli arti e della colonna vertebrale ai sensi dell'art. 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle prescrizioni imposte a detti soggetti dalla commissione medica locale in sede di accertamento sanitario per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida. 2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi protesici o ortesici prescritti ai conducenti minorati o mutilati di cui al comma precedente, debbono vicariare i comandi originari. Gli adattamenti del veicolo sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell'art. 327, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.