IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
come modificato dall'art. 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (legge di stabilita' 2014), che, ai fini  della  verifica  del
rispetto degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  2013,
prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a  1.000
abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio  del  31
marzo 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - utilizzando  il  sistema  web
appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito
web http://pattostabilitainterno.tesoro.it,  una  certificazione  del
saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,  firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  dello  stesso
Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31
della richiamata legge n. 183 del 2011, come  inserito  dall'art.  1,
comma 539, lettera c), della legge n. 147 del 2013, il quale  precisa
che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore
giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»; 
  Visto l'art. 31, comma 19,  della  legge  n.  183  del  2011,  come
modificato dall'art. 1, comma 538, della  citata  legge  n.  147  del
2013, in cui e' previsto che, per il monitoraggio  degli  adempimenti
relativi al patto di  stabilita'  interno  e  per  l'acquisizione  di
elementi  informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i  comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla  fine  del
periodo di riferimento,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno,  le   informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,  attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
70998  del  2  settembre  2013,  che  definisce   le   modalita'   di
trasmissione e i prospetti per acquisire  le  informazioni  utili  al
monitoraggio semestrale del patto di stabilita'  interno  per  l'anno
2013, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19  dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011; 
  Visto, in particolare, il terzo periodo del comma 20  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011 che dispone,  altresi',  che  la  mancata
trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   2014,   costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del  2011,  novellato
dall'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n.  228  (legge
di stabilita' 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all'ente
locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto, in particolare, l'art. 31,  comma  26,  lettera  a),  ultimo
periodo, della legge n. 183 del 2011, che  prevede  che  la  sanzione
inerente alla  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,
destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario,  o  dei
trasferimenti destinati agli enti locali della  Regione  Siciliana  e
della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma  26,
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
  Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n.  183  del
2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che dispone che, nel caso  in  cui  la  certificazione,
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni  dal  termine
stabilito per  l'approvazione  del  conto  consuntivo  e  attesti  il
rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione
di cui al comma 26, lettera d), del medesimo  art.  31,  relativa  al
divieto  di  assunzione  di  personale  a   qualsiasi   titolo,   con
qualsivoglia tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,
altresi', divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
soggetti  privati  che  si   configurino   come   elusivi   di   tale
disposizione; 
  Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 539, lettera  d),
della legge n. 147 del 2013,  che  stabilisce  che  decorsi  sessanta
giorni dal termine stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di
gestione, in caso di mancata trasmissione da parte  dell'ente  locale
della  certificazione,  il  presidente   dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,  ovvero  l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita'  di  commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento  e  a
trasmettere la certificazione entro i successivi  trenta  giorni.  Il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  provvede   a
trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione  per  la
sospensione,  sino  alla  predetta   data   di   trasmissione   della
certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni  di
risorse o trasferimenti spettanti; 
  Visto l'art. 31,  comma  20-bis,  della  legge  n.  183  del  2011,
introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge 24 dicembre  2012,  n.
228, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del  rendiconto  di  gestione,  l'ente  locale  e'
comunque tenuto ad inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica
della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge  n.  183  del
2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione  del
patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente  all'anno
seguente a quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato  accertato  il  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma
26 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 31, comma  29,  della  legge  n.  183  del  2011,  che
stabilisce che gli enti locali di cui al  precedente  comma  28  sono
tenuti   a   comunicare   l'inadempienza    entro    trenta    giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,
che prevede la sospensione per l'anno 2013 del  cosiddetto  Patto  di
stabilita' interno «orizzontale nazionale»  di  cui  all'art.  4-ter,
commi da 1 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede
che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in  materia  di
sanzioni che richiamano il fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima  legge  n.
228; 
  Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede
la possibilita' di modificare, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze,  qualora  intervengano  modifiche  legislative  alla
relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti
locali relativi al monitoraggio e alla certificazione  del  patto  di
stabilita' interno; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Certificazione 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti soggetti al patto di stabilita' interno  trasmettono,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'          interno          nel           sito           web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario   e   dai    componenti    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria validamente costituito,  relativa  al  rispetto
degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  per  l'anno  2013,
secondo il  prospetto  e  le  modalita'  contenute  nell'allegato  al
presente  decreto,  che   ne   costituisce   parte   integrante.   La
trasmissione  per  via  telematica  della  certificazione  ha  valore
giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. 
  2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti  per  i  quali
non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera  a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni  di  cui
al comma  1  che,  a  seguito  della  certificazione,  risultano  non
rispettosi del patto di stabilita' interno 2013, comunicano,  con  il
prospetto  «Certif.2013/A»   e   secondo   le   modalita'   contenute
nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili  a  valutare
se il mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'  stato  determinato
dalla maggiore spesa  per  interventi  realizzati  con  la  quota  di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
Europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
precedente. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in  materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228
del 2012. 
  4. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non  provvedono  ad
inviare la certificazione nei  modi  e  nel  termine  precedentemente
indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno
2013, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre  2011,
n.  183,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   e   sono
assoggettati alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della  legge
12 novembre 2011, n. 183. 
  5. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa  al
divieto di  assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo  disposta
dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011,  n.
183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo  attesti
il mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,  si  applicano
tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della  legge  n.
183 del 2011. 
  6. Decorsi sessanta giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale,  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a    trasmettere
telematicamente,  mediante  sottoscrizione  con  firma  digitale,  la
certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino  alla  data  di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il
Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di  risorse  o  i
trasferimenti spettanti. 
  7. Qualora la certificazione trasmessa  dal  commissario  ad  acta,
successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla
lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art.  31  della  legge
183 del 2011. 
  8. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di
stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183
del  2011,  gli  enti  locali  sono  tenuti  ad  inviare   la   nuova
certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento  della
violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine,  il  commissario
ad acta provvede, entro i successivi  trenta  giorni,  ad  assicurare
l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere,  utilizzando
il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di  stabilita'
interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa
sottoscrizione con firma digitale, la nuova certificazione. 
  9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione,  l'ente  locale  e'  comunque  tenuto  ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica  della  precedente,  se
rileva, rispetto a quanto  gia'  certificato,  un  peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco