IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  dicembre  2013,
n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
Sviluppo Economico, per le competenze in materia di  vigilanza  sugli
enti cooperativi; 
  Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la sentenza del 9 gennaio 2014 n.  4/2014  del  Tribunale  di
Genova con la quale e' stato dichiarato lo stato  d'insolvenza  della
societa' cooperativa «S.T.E. Loglstic System Societa'  Cooperativa  a
responsabilita' limitata»; 
  Considerato  quanto  emerge  dalla  visura   camerale   aggiornata,
effettuata d'ufficio presso il  competente  Registro  delle  Imprese,
relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto
degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; 
  Vista la proposta  con  la  quale  la  Direzione  Generale  per  la
vigilanza  sugli  enti,  il  sistema  cooperativo   e   le   gestioni
commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione
del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto l'art. 195 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
ritenuta  la  necessita'   di   disporne   la   liquidazione   coatta
amministrativa; 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  societa'   cooperativa   «S.T.E.   Logistic   System   Societa'
Cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in  Genova  (codice
fiscale  n.   01201500996),   e'   posta   in   liquidazione   coatta
amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267. 
  Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti
dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore  il  Dott.
Marcello  De  Michelis,  nato  a  Imperia  il  5  luglio  1963,   ivi
domiciliato in via Bonfante n. 1.