IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  52  concernente  il
commercio parallelo; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 3 ottobre 2012, e successive  integrazioni  di
cui l'ultima il 12 febbraio 2014, con cui l'Impresa  Verde  Bio  Srl,
con  sede  in  Montebelluna  (TV)  Viale  della  Vittoria  14/b,   ha
richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE)  n.  1107/2009,
il permesso  di  commercio  parallelo  dalla  Germania  del  prodotto
HARMONY SX, ivi registrato al n. 005950-00  a  nome  dell'Impresa  Du
Pont de Nemours GmbH, con sede legale in Neu-Isenburg (Germania); 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento HARMONY 50 SX autorizzato in Italia al n.  12671  a  nome
dell'Impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl; 
  Accertato che sono rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  52,
par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il
prodotto importato con il nome THIFEN; 
  Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni
del  prodotto  oggetto  di  commercio  parallelo  all'etichetta   del
prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia; 
  Visto il versamento effettuato dal richiedente  quale  tariffa  per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciato, fino al 31 dicembre 2015, all'Impresa  Verde  Bio
Srl, con sede in Montebelluna (TV), il permesso n. 15705 di commercio
parallelo del prodotto fitosanitario denominato  THIFEN,  proveniente
dalla  Germania,  ed  ivi  autorizzato  al  n.   005950-00   con   la
denominazione HARMONY SX. 
  2. E' approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
l'impiego nelle taglie da: g 40 - g 16 (confezione da 1 sacchetto  da
16 g) - g 24 (confezione da 3 sacchetti da 8 g) - g 48 (confezione da
3 sacchetti da 16 g) - g 80 (confezione da 5 sacchetti da 16 g)  -  g
160 (confezione da 10 sacchetti da 16 g). 
  Il  presente  decreto  verra'  notificato,  in  via  amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 aprile 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello