IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'art.  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
prevede che, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di  impresa  rilevanti  per  il
rafforzamento della struttura produttiva del Paese,  con  particolare
riferimento alle aree del Mezzogiorno, siano definiti, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per  quanto
riguarda  le  attivita'  della  filiera  agricola  e  della  pesca  e
acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione  normativa,
criteri, condizioni e modalita' per la  concessione  di  agevolazioni
finanziarie  a  sostegno  degli  investimenti  privati   e   per   la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, con  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa e con  il  Ministro  del  turismo,  del  24
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 24 dicembre 2010, n. 300, che, in attuazione del  citato
art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, reca la disciplina per  la
concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti  di  sviluppo,
di agevolazioni finanziarie dirette a favorire  la  realizzazione  di
investimenti  rilevanti  per   il   rafforzamento   della   struttura
produttiva del Paese,  con  particolare  riferimento  alle  aree  del
Mezzogiorno; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  11  maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 30 luglio 2011, n. 176, recante, ai sensi dell'art. 3,  comma  5,
del citato decreto 24 settembre 2010, gli indirizzi operativi per  la
gestione dei contratti di sviluppo; 
  Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico 16  giugno
2011, n. 21364,  contenente  indicazioni  operative  in  merito  alla
concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti
di sviluppo di cui al predetto decreto 24 settembre 2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  28  luglio
2011, n.  174,  come  modificata  e  integrata  dalla  circolare  del
Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2013, n. 11345, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  11  aprile
2013, n. 85; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato
nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale  di  esenzione
per categoria), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1224/2013 del
29 novembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L  320  del  30  novembre
2013; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione europea il 6  luglio  2010  (N  117/10  -
Italia), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto  2010  C  215,  come
prorogata con decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013
C(2013) 7178 final; 
  Visto il Regolamento  (CE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013,
pubblicato nella G.U.U.E.  L  352  del  24  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a cui  sono
affidate, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le funzioni  di  gestione  relative  all'intervento  di  cui  al
medesimo articolo; 
    c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    d) «Regolamento GBER»: il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE e successive modifiche e integrazioni; 
    e) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e  nel  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; 
    f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»,  la  Carta
degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2007-2013  (N  117/10  -
Italia), approvata  dalla  Commissione  europea  il  6  luglio  2010,
pubblicata nella G.U.U.E. C 215  del  18  agosto  2010  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    g) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente  separati
ma collegati funzionalmente; 
    h) «distretto turistico»: uno  dei  distretti  turistici  di  cui
all'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
    i) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare  per  mettere  a
punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un  notevole
miglioramento  dei  prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.  Essa
comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria
ai fini della ricerca industriale, in particolare per la  validazione
di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; 
    l)   «sviluppo   sperimentale»:    acquisizione,    combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita'  esistenti  di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo  scopo  di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi  o  servizi
nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'  trattarsi  anche  di  altre
attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione
e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
Tali  attivita'  possono  comprendere  l'elaborazione  di   progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati  a
uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione
di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti  pilota
destinati  a  esperimenti  tecnologici  e/o  commerciali,  quando  il
prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il  suo
costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a
fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.   L'eventuale,   ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione  o  di  progetti  pilota  a
scopo commerciale comporta la deduzione dei  redditi  cosi'  generati
dai  costi  ammissibili.  Lo  sviluppo  sperimentale  non   comprende
tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche  apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione,  servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche  quando  tali  modifiche
rappresentino miglioramenti; 
    m)  «organismi  di  ricerca»:  i  soggetti  quali  universita'  o
istituti di ricerca,  indipendentemente  dal  loro  status  giuridico
(costituiti secondo  il  diritto  privato  o  pubblico)  o  fonte  di
finanziamento, i) la cui finalita' principale consiste nello svolgere
attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale  o  di  sviluppo
sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii)  i  cui  utili
sono  interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di  ricerca,  nella
diffusione dei loro risultati  o  nell'insegnamento  e  iii)  le  cui
capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili
in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza
sugli stessi, ad esempio in qualita' di azionisti o membri; 
    n)  «tutela  ambientale»:  per  tutela  ambientale   si   intende
qualsiasi azione volta  a  porre  rimedio  o  a  prevenire  un  danno
all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato  dalle  attivita'
dell'impresa beneficiaria, a ridurre il rischio di un tale danno o  a
promuovere un uso piu' razionale di  tali  risorse,  ivi  incluse  le
misure di risparmio energetico.