IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   dei   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio  n.
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del 13 giugno 2011 relativo alla  ri-registrazione
del prodotto fitosanitario, a base di  etofumesate,  sulla  base  del
dossier ETOFUM-FL 500 g/l SC di  All.  III  alla  luce  dei  principi
uniformi  per  la  valutazione  e   l'autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari; 
  Visto il comunicato del 23 luglio 2013 relativo  alla  proroga  dei
prodotti fitosanitari contenenti sostanze  attive  approvate  tra  le
quali l'etofumesate e riportate nel regolamento (UE) n. 823/2012  che
proroga la scadenza di suddetta sostanza attiva  fino  al  31  luglio
2013; 
  Visto in particolare il punto 1 dell'allegato al citato decreto del
13 giugno 2011, che riporta le  modifiche  autorizzate  de]  prodotto
fitosanitario alla luce dei principi uniformi sulla base del  dossier
ETOFUM-FL 500 g/l SC di All. III; 
  Rilevato che al punto 1 dell'allegato al citato decreto  13  giugno
2011: 
 
 
=====================================================================
|   |   N.   |    Nome    |             |          |   Modifiche    |
|   | reg.ne |  prodotto  | Data reg.ne | Impresa  |  autorizzate   |
+===+========+============+=============+==========+================+
|   |        |            |             |          | - Rinuncia alla|
|   |        |            |             |          |produzione negli|
|   |        |            |             |          |stabilimenti:   |
|   |        |            |             |          |Scam S.r.l.     |
|   |        |            |             | Agrichem |Strada Bellaria |
|1  |  8874  | ETOFUM-FL  | 10/06/1996  |   B.V.   |164 (Modena)    |
+---+--------+------------+-------------+----------+----------------+
 
 
  Erroneamente non e' stato indicato la modifica  di  composizione  e
classificazione del  prodotto  fitosanitario  ETOFUM-FL  dell'impresa
Agrichem B.V.; 
  Ritenuto di dover  apportare  le  relative  modifiche  al  punto  1
dell'allegato del citato decreto 13 giugno 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Si modifica il punto 1 dell'allegato al decreto 13 giugno 2011 come
segue: 
 
 
====================================================================
|   |  N.  |   Nome   |   Data   |        |                        |
|   |reg.ne| prodotto |  reg.ne  |Impresa | Modifiche autorizzate  |
+===+======+==========+==========+========+========================+
|   |      |          |          |        |- Modifica della        |
|   |      |          |          |        |composizione - Nuova    |
|   |      |          |          |        |classificazione: (nessun|
|   |      |          |          |        |simbolo) R52/53; S2 -   |
|   |      |          |          |        |S13-S20/21-S35-S36-S61 -|
|   |      |          |          |        |Rinuncia alla produzione|
|   |      |          |          |        |negli stabilimenti: Scam|
|   |      |          |          |Agrichem|S.r.l. Strada Bellaria  |
|1  | 8874 | ETOFUM-FL|10/06/1996|  B.V.  |164 (Modena)            |
+---+------+----------+----------+--------+------------------------+
 
  E'  approvato  quale  parte  integrante   del   presente   decreto,
l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale  il  prodotto  deve
essere posto in commercio. 
  La commercializzazione e l'impiego delle  scorte  giacenti,  per  i
prodotto fitosanitario inserito nell'allegato e'  consentita  secondo
le seguenti modalita': 
    8 mesi, a decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    12  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle   imprese
interessate. 
    Roma, 8 aprile 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello