IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720,  riguardante  l'istituzione
del sistema di tesoreria unica; 
  Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22  novembre
1985,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto   del
Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e  dall'art.  1
del decreto del Ragioniere Generale  dello  Stato  del  26  settembre
2005, che stabilisce che il tasso di interesse annuo  posticipato  da
corrispondere  ai  tesorieri  o  cassieri  degli  enti  ed  organismi
pubblici assoggettati al regime di tesoreria unica  sulle  cosiddette
"anticipazioni  tecniche"  e'  commisurato  al   "tasso   minimo   di
partecipazione  per  le  operazioni  di  rifinanziamento   principale
dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, diminuito  di
mezzo punto percentuale"; 
  Visto l'art. 6 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  4  agosto  2009  che  disciplina  il  riconoscimento   degli
interessi a favore dei tesorieri o cassieri degli  enti  assoggettati
al regime di tesoreria unica; 
  Vista la decisione di politica  monetaria  adottata  dal  Consiglio
direttivo della Banca centrale europea in data 7 novembre  2013,  che
fissa il  predetto  tasso  d'interesse  alla  misura  dello  0,25%  a
decorrere dall'operazione con regolamento il 13 novembre 2013; 
  Tenuto conto che, a seguito della predetta decisione e  considerate
le regole per la  determinazione  della  remunerazione  previste  dal
decreto  ministeriale  22  novembre  1985,   il   tasso   d'interesse
riconosciuto ai tesorieri  o  cassieri  degli  enti  assoggettati  al
sistema di tesoreria unica assume a questo punto un valore  negativo,
pari a -0,25%, a fronte di un'effettiva temporanea  anticipazione  di
liquidita' da parte dei tesorieri o cassieri a favore degli enti  per
i quali svolgono il servizio di tesoreria o cassa; 
  Ritenuto necessario riportare a equita' il  sistema,  definendo  un
limite alla riduzione del tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri
o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
  Visto il parere del direttore della Direzione II  del  Dipartimento
del tesoro, di cui alla nota n. 93219 del 27 dicembre 2013; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Alla fine del primo comma dell'art. 3 del  decreto  ministeriale
22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2,  del  decreto
del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art.
1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato  del  26  settembre
2005, e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  tasso  riconosciuto  non
puo' assumere valori negativi". 
  2. La disposizione di cui al primo comma e' applicata a partire dal
13 novembre 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2014 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco