IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                               sentiti 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla  legge
30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l'art. 11,  che  disciplina
la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Visto l'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dall'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52; 
  Considerato che l'art. 188-ter, comma 1, del citato d.lgs.  n.  152
del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad  aderire  al  SISTRI  gli
enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali  pericolosi
e, «in caso di  trasporto  intermodale,  i  soggetti  ai  quali  sono
affidati i rifiuti speciali  pericolosi  in  attesa  della  presa  in
carico degli stessi da parte  dell'impresa  navale  o  ferroviaria  o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  188-ter,  comma  1,  ultimo
periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006  «con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 3, del d.lgs. n.
152 del 2006 «con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  sentiti  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, possono essere specificate  le  categorie  di  soggetti  »
tenute ad aderire al SISTRI, «e sono  individuate  nell'ambito  degli
enti o imprese che effettuano il trattamento  dei  rifiuti  ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti»; 
  Visto l'ordine del giorno  9/1682  -A/34  presentato  in  occasione
della conversione del decreto-legge 101/2013 ed accolto  dal  Governo
nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 24  ottobre
2013, che «impegna il Governo nell'ambito dell'emanazione dei decreti
attuativi previsti dall'art. 11 (del DL 101 del 2013) a procedere  ad
un'ulteriore semplificazione  del  SISTRI,  anche  per  garantire  la
stessa   funzionalita'   del   sistema,   prevedendo   di   escludere
dall'iscrizione i piccoli  produttori  di  rifiuti  pericolosi  ossia
imprese fino a 10 dipendenti  e  i  produttori  iniziali  di  rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei
propri  rifiuti  pericolosi  in  quantita'   non   eccedenti   trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno...»; 
  Visto l'art. 190, comma 1-ter, del d.lgs. n.  152  del  2006,  come
modificato dall'art. 11, comma 12-bis, del decreto-legge n.  101  del
2013, convertito con modificazioni dalla legge 30  ottobre  2013,  n.
125, che prevede l'obbligo della tenuta  dei  registri  di  carico  e
scarico da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile e non la  compilazione  della  scheda  SISTRI  «Area  -
Registro cronologico»; 
  Visto che ai sensi dell'art. 193, comma 12, del d.lgs. n.  152  del
2006, come modificato dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di
trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico  e  scarico,
di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli
scali ferroviari, degli interporti, impianti di  terminalizzazione  e
scali merci non  rientrano  nelle  attivita'  di  stoccaggio  di  cui
all'art. 183, comma 1, lettera aa) purche' siano effettuate nel  piu'
breve tempo possibile e non superino comunque,  salvo  impossibilita'
per caso fortuito o per forza maggiore, il  termine  massimo  di  sei
giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio  le  predette
attivita'; 
  Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Visto  che,  ai  sensi  del  considerando  n.  15  della  direttiva
2008/98/CE, «e' necessario operare una distinzione  tra  il  deposito
preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di
rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento»; 
  Visto  che,  ai  sensi  del  considerando  n.  16  della  direttiva
2008/98/CE, «nell'ambito della definizione di raccolta,  il  deposito
preliminare di rifiuti e' inteso come attivita' di deposito in attesa
della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di
essere preparati per  il  successivo  trasporto  in  un  impianto  di
recupero o smaltimento», e «dovrebbe essere operata  una  distinzione
tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e  il
deposito di rifiuti in attesa del trattamento»; 
  Visto, ancora, l'art. 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE, che
definisce «raccolta ... il prelievo dei rifiuti, compresi la  cernita
preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto  in
un impianto di trattamento»; 
  Viste le definizioni delle categorie  D15  dell'Allegato  1  e  R13
dell'Allegato 2  della  direttiva  2008/98/CE,  che  escludono  dalle
operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima
della  raccolta,  nel  luogo  in  cui  i  rifiuti  sono  prodotti,  e
qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta; 
  Considerato che, il deposito di rifiuti effettuato  nell'ambito  di
attivita' di carico e scarico, di  trasbordo,  e  di  soste  tecniche
all'interno di  porti,  scali  ferroviari,  interporti,  impianti  di
terminalizzazione  e  scali  merci,  e'  un   deposito   di   rifiuti
preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma
al successivo trasporto di rifiuti; 
  Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni
di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'art. 11, comma 13,
del decreto-legge n.  101  del  2013,  e'  emersa  la  necessita'  di
un'applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia
di SISTRI, in particolare  per  le  imprese  che  producono  limitate
quantita' di rifiuti; 
  Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni
di categoria interessate, con particolare  riguardo  ai  verbali  del
«Tavolo tematico trasporto  intermodale»  istituito  nell'ambito  del
Tavolo tecnico suddetto, e' emersa, tra  l'altro,  la  necessita'  di
avviare  una  razionalizzazione  e  semplificazione  della  normativa
vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilita' dei  rifiuti,  sia
per quanto attiene alle responsabilita' degli operatori della  catena
logistica; 
  Considerato che, a decorrere dal 3 marzo 2014 entra in operativita'
il sistema SISTRI per i soggetti previsti dall'art. 11, comma 3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Ritenuto pertanto  necessario,  in  attuazione  dell'art.  188-ter,
comma 3, del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  specificare  i  produttori
iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri  soggetti  che
effettuano operazioni  di  recupero  e  smaltimento  di  rifiuti  non
pericolosi che devono  aderire  al  SISTRI;  nonche',  in  attuazione
dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo periodo  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, definire le operazioni di deposito  preliminare  alla  raccolta
nell'ambito del trasporto  intermodale;  ed  inoltre,  in  attuazione
degli articoli 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152  del  2006  ed
11, comma 8, del decreto-legge n.  101  del  2013,  convertito  dalla
legge n. 125 del 2013, definire criteri  e  tempi  per  le  ulteriori
semplificazioni  ed  ottimizzazioni  conseguenti  all'attivita'   dei
Tavoli  tematici  istituiti  nell'ambito  del   Tavolo   tecnico   di
monitoraggio e concertazione, suindicato; 
  Sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle  infrastrutture
e dei trasporti, per quanto di competenza; 
  Vista in particolare la nota del 23 aprile 2014, prot. n.  0009617,
con la quale il Ministero dello  sviluppo  economico  esprime  parere
favorevole al successivo iter di emanazione del  presente  decreto  a
condizione  che  anche  per   il   settore   dell'agroindustria   sia
specificato l'obbligo di aderire al SISTRI solo per  gli  enti  e  le
imprese  agroindustriali  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali
pericolosi con piu' di dieci dipendenti; 
 
                     Adotta il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter 
                 comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 
 
  1. Gli enti e le imprese produttori iniziali  di  rifiuti  speciali
pericolosi  obbligati  ad  aderire  al  SISTRI,  ai  sensi  dell'art.
188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
come modificato dall'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, sono: 
    a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali
pericolosi da attivita' agricole ed agroindustriali con  piu'  di  10
dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli
enti e le  imprese  di  cui  all'art.  2135  del  codice  civile  che
conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati  di
raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152
del 2006; 
    b) gli enti e le imprese con piu' di dieci dipendenti, produttori
iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3,
lettere b), c), d), e), f) ed h),  del  d.lgs.  n.  152  del  2006  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali
pericolosi che effettuano attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'art.
183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006; 
    d)  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  la  raccolta,  il
trasporto, il recupero,  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  nella
regione Campania; 
    e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali
pericolosi da attivita' di pesca professionale e acquacoltura, di cui
al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con  piu'  di  dieci  dipendenti,  ad
esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e
delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese  agricole»  del
Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti  nell'ambito
di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1,
lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006. 
  2. Per gli  enti  e  le  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire  al  SISTRI  ai
sensi del comma 1, ovvero  che  non  vi  aderiscono  volontariamente,
restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico e del formulario di  identificazione  di
cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni.