Alle Regioni e Province Autonome 
Loro Sedi 
Alle Organizzazioni Professionali 
Loro Sedi 
All'Ispettorato  Centrale  della  Tutela  della  Qualita'   e   della
Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari 
Sede 
  Oggetto:  linee  guida  di  utilizzo  dello  strumento  manuale  di
classificazione delle carcasse suine denominato ZP 
  1. Introduzione 
  Con Decisione n. 38 del 24 gennaio 2014, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. L23 del  28  gennaio  2014,  la  cui
rettifica e' stata pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
Europea n. L54  del  22  febbraio  2014,  sono  state  aggiornate  le
equazioni di stima del  tenore  di  carne  delle  carcasse  suine  da
applicare agli strumenti FOM e HGP7, gia' autorizzati in precedenza e
sono   stati   autorizzati   ulteriori   nuovi   strumenti   per   la
classificazione. 
  Tra  questi  ultimi,  e'  previsto   l'utilizzo   dello   strumento
denominato "metodo manuale ZP". Per l'applicazione di  questo  metodo
si deve utilizzare un calibro certificato che permetta di determinare
la classificazione in base ad un'equazione di previsione.  Il  metodo
e' basato sulla misurazione manuale dello spessore in millimetri  del
lardo di copertura  e  dello  spessore  del  muscolo  rilevati  sulla
mezzena sinistra. 
  Al fine di uniformare e regolamentare l'utilizzo di tale strumento,
come anticipato con lettera circolare del 9 gennaio  2014,  si  rende
necessario  emanare  le  presenti  linee  guida,   redatte   con   la
collaborazione, per gli aspetti  di  carattere  tecnico,  del  Centro
ricerche produzioni animali (CRPA) di Reggio Emilia. 
  2. Equazioni di stima 
  Il tenore di carne magra della carcassa  e'  calcolato  secondo  le
seguenti formule: 
  a) suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg) 
  Y = 58,4789 - 0,5697 x1 + 0,1230 x2 
  b) suino pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg) 
  Y = 57,7975 - 0,5126 x1 + 0,0834 x2 
  dove: 
  Y = percentuale stimata di carne magra della carcassa 
  x1 = spessore minimo in millimetri del lardo (compresa la  cotenna)
che ricopre il muscolo Gluteo medio; 
  x2 = spessore minimo in millimetri  del  muscolo  tra  l'estremita'
anteriore del muscolo Gluteo medio e  la  parte  dorsale  del  canale
midollare. 
  3. Utilizzo dello strumento 
  Nelle due figure seguenti sono indicati i siti di misurazione  dove
devono essere rilevati gli spessori. 
  Lo spessore del grasso deve essere determinato nel punto minimo  di
copertura sopra al muscolo Gluteo medio. Lo spessore del  magro  deve
essere rilevato dalla punta craniale  del  muscolo  Gluteo  medio  al
canale vertebrale. 
  In considerazione del fatto  che  gli  spessori  rilevati  sono  in
millimetri,  al  momento  della  misura  la   mezzena   deve   essere
completamente ferma. 
  Una volta rilevati, gli spessori vengono utilizzati nelle equazioni
sopra elencate per il calcolo della percentuale di carne magra. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Soggetti autorizzati all'utilizzo dello strumento 
  Possono utilizzare lo strumento ZP gli stabilimenti che  abbattono,
in media annua, meno di 200 suini a settimana  e  che  non  intendono
avvalersi  della  deroga  alla  classificazione.  Per  l'utilizzo  e'
necessaria preventiva comunicazione al MIPAAF, utilizzando il  modulo
allegato che andra'  trasmesso  all'indirizzo  di  posta  certificata
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it  ed  e'   obbligatorio   che   la
classificazione venga effettuata da  un  tecnico  in  possesso  della
abilitazione alla classificazione delle carcasse suine rilasciata dal
MIPAAF, ai sensi del DM 12 ottobre 2012. 
  5. Registrazioni 
  Gli  stabilimenti  che  utilizzano  lo  strumento  ZP,  per   poter
adempiere agli obblighi previsti dalla vigente  normativa  dell'UE  e
nazionale, devono annotare tutte le  misurazioni  effettuate,  e  gli
esiti della classificazione, per ciascuna carcassa,  in  un  apposito
registro. Per ogni carcassa e' necessario  registrare  il  numero  di
macellazione, gli spessori rilevati e la classe di ingrassamento. 
  Il  registro,  che  puo'  essere  anche  informatico,  deve  essere
compilato  durante  le  operazioni  di  classificazione  e  messo   a
disposizione degli Organismi di  controllo,  che  espletano  la  loro
attivita' senza preavviso per verificare il corretto  utilizzo  dello
strumento. 
  Fermo restando tutte le disposizioni di  cui  al  D.M.  12  ottobre
2012, e' da tener presente  che  i  risultati  della  classificazione
devono essere inseriti nel portale www.impresa.gov.it al fine di  non
incorrere nelle procedure sanzionatorie di cui all'art. della legge 4
giugno 2010. 
 
    Roma, 10 aprile 2014 
 
                                 Il direttore generale                
                 delle politiche internazionali e dell'unione europea 
                                        Assenza