Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di TARI e TASI
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti (( o inferiori a )) quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
(( b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. Il versamento
della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o
tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini
individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento
della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito,
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare
l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via
telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi
dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della
TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento
all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini
indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad
abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI,
il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31
maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato
decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le
relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due
periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale» )).
c) il comma 691 e' sostituito dal seguente: «691. I comuni possono,
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
(( c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente:
«728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili
sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di
cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e'
effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a
prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale
propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote
al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale»
)).
d) il comma 731 e' sostituito dal seguente: «731. Per l'anno
2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la
quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di
ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi
dell'IMU e della TASI.».
(( 1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le
delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i
termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013 )).
2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a
118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. (( Sono altresi' esenti i rifugi alpini non
custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi )). Si applicano, inoltre,
le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d),
e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai
fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi
locali. Con decreto del (( Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno )), sentita la Conferenza Stato
citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative
delle predette disposizioni.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 677, 688, 691 e 731
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 14
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), come
modificati o sostituiti dalla presente legge:
"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui
al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota
massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unita'
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o
inferiori a minatisi con riferimento all'IMU relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge
n. 201, del 2011.
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro
il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima
rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono
altresi' tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi
dall'abitazione principale, per il primo anno di
applicazione della TASI, il versamento della prima rata e'
effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al
comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e'
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del
consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle
modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il
primo anno di applicazione della TASI, il versamento
dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla
data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, determinando in questo caso le relative
modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due
periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare
l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento
del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668,
ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013,
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un
contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, la quota del contributo di cui al periodo
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto
dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale):
"Art. 14. (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
(Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7-quinquies, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario):
"Art. 7-quinquies. (Fondi)
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 7. (Esenzioni) - 1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui
sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti
da partiti politici, che restano comunque assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'):
"Art. 91-bis. (Norme sull'esenzione dell'imposta
comunale sugli immobili degli enti non commerciali )
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo
svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita' non
commerciali».
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione
mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla
frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di
natura non commerciale, se identificabile attraverso
l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili
adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante
parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano
le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le
rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013,
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e le procedure relative alla
predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i
requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
svolte con modalita' non commerciali.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 722 a 727
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n.
147:
"722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso
in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso
da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a
conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di
comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure
piu' idonee per il riversamento al comune competente delle
somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il
contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo
versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce
il versamento, il comune destinatario delle somme e quello
che ha ricevuto erroneamente il versamento.
723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013
e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di
cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per
i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,
lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede
di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo
all'imposta municipale propria di importo superiore a
quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al
comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla
restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando
al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da
rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a
carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi
dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria
dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio
2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari
Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.
725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante al comune, questo,
anche su comunicazione del contribuente, da' notizia
dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua
le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di
apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio
stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta
2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate,
per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di
Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma
380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e,
per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a
titolo di imposta municipale propria, di spettanza del
comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei
confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai
fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica
quanto previsto dal comma 724.
727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta
municipale propria, una somma spettante allo Stato, il
contribuente presenta al comune stesso una comunicazione
nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire.
L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria,
determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne
dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle
somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il
comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno
al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e
della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di
attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".