IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n.  1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  della
produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
del 2012, n. 41,  recante  il  Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce  in  dieci
anni il periodo  di  validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei
registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di  rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1065/73,  che
prevede la cancellazione di una varieta'  dal  registro,  qualora  la
validita'  dell'iscrizione  medesima  sia  giunta  a  scadenza  e  la
possibilita'   di   stabilire   un   periodo   transitorio   per   la
certificazione, il controllo e la commercializzazione delle  relative
sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo  anno
successivo alla scadenze dell'iscrizione; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/73; 
  Considerato che, per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3  del
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito  dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse  non
rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato  che,  per  la  varieta'  indicata  nell'art.   3   del
dispositivo e' stata richiesta, dall'interessato, la concessione  del
periodo    transitorio     di     certificazione,     controllo     e
commercializzazione previsto  dal  citato  art.  17-bis  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo
presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo  comma,
del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1065/73,  e,
inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla  cancellazione
delle varieta' indicate negli  articoli  2  e  3  del  dispositivo  e
previsto,  per  le  varieta'  indicate  nell'art.   3,   un   periodo
transitorio   per   la   certificazione,   il    controllo    e    la
commercializzazione delle relative sementi; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di  esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta'  di  specie
ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai  predetti  registri
con i  decreti  ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  riportati,  e'
rinnovata fino al 31 dicembre 2022: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
              Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.