IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, ai sensi del quale «I professori e i ricercatori a
tempo pieno possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche
presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due
atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato,
le modalita' di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo
dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita' di
valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente svolto
presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli
oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di
elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della
valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in
proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno di
essi»;
Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, recante disposizioni per la stipula di «Contratti per
attivita' di insegnamento»;
Visto l'art. 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui all'art. 6,
comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai
rapporti tra universita' ed enti pubblici di ricerca e tra questi
ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del
personale di ruolo degli enti di ricerca»;
Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266 e, in particolare,
l'art. 3, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante
disposizioni in relazione ai «requisiti necessari dei corsi di
studio» e, in particolare, l'art. 5 e l'Allegato B), par. 4;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2012, n. 24786, recante
«Convenzione quadro tra universita' ed enti pubblici di ricerca per
consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di
svolgere attivita' di ricerca presso un ente pubblico e ai
ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere
attivita' didattica e di ricerca presso un'universita'»;
Decreta:
Art. 1
Convenzioni e contratti per lo svolgimento di attivita' didattica e
di ricerca presso altro ateneo
1. Per il conseguimento di finalita' di interesse comune, le
universita' possono stipulare convenzioni per consentire ai
professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso altro ateneo, nonche' per istituire, in
collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al
rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo, stabilendo le
modalita' di ripartizione dei relativi oneri.
2. Le universita' possono, altresi', stipulare con docenti e
ricercatori di atenei o centri di ricerca stranieri contratti per
attivita' d'insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
3. Le convenzioni e i contratti, previsti del presente decreto,
hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo
di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o
ricercatore.
4. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori
la cui presenza nell'organico dell'universita' di appartenenza e'
indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui
al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
5. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da
ciascuna delle universita' firmatarie per sopravvenute esigenze
didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica
dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
6. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di
recesso da parte del professore o ricercatore interessato del proprio
accordo a svolgere attivita' didattica e di ricerca presso l'ateneo
diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il
professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime
di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno
accademico successivo.
8. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere
stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o
ricercatore, ne' avviate procedure per la copertura delle attivita'
ordinariamente poste a suo carico.