IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele  e
successivi  regolamenti  di  adeguamento  al  progresso   tecnico   e
scientifico; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva in questione sono stati autorizzati  provvisoriamente  secondo
quanto previsto dall'art. 80 del Regolamento (CE)  n.  1107/2009  con
decreto dirigenziale del 24 febbraio 2012; 
  Considerato che successivamente la sostanza attiva spiromesifen  e'
stata  approvata  con  il  Regolamento   (UE)   n.   375/2013   della
Commissione, fino al 30 settembre 2023, in conformita' al Regolamento
(CE)  n.  1107/2009  e  modificando  di  conseguenza  l'allegato  del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Visto l'art. 2, par. 1,  del  Regolamento  (UE)  n.  375/2013,  che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva   spiromesifen,   alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  Regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  dei  prodotti  fitosanitari,
riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei  tempi
e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione  della
sostanza attiva; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria  dei   prodotti
fitosanitari  di  cui  trattasi  puo'  essere  concessa  fino  al  30
settembre 2023, data di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini  previsti
dal Regolamento (UE) n. 375/2013 della  Commissione,  di  un  dossier
adeguato alle prescrizione di cui al  Regolamento  (UE)  n.  545/2011
della  Commissione  con  i   dati   non   presenti   all'atto   della
registrazione provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari,  avvenuta  ai
sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' ai dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione; 
  Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova
valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art.  29,  par.  6
del Reg. n. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2  par.  2
parte a) del Regolamento (UE) n. 375/2013 della Commissione; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
in questione, fino al 30 settembre  2023,  termine  dell'approvazione
della sostanza attiva spiromesifen, fatti salvi gli adempimenti sopra
menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal Regolamento (UE)
della Commissione n. 375/2013; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente, fino  al  30  settembre  2023,
data   di   scadenza   dell'approvazione   della   sostanza    attiva
spiromesifen,  i  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dal Regolamento  (UE)  della  Commissione  n.  375/2013  di
approvazione  della  sostanza  attiva  medesima,   che   prevede   la
presentazione di  un  fascicolo  adeguato  ai  requisiti  di  cui  al
Regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai dati indicati nella parte  B
delle  «disposizioni  specifiche»  dell'allegato  al  regolamento  di
approvazione della  sostanza  attiva  spiromesifen.  Detti  fascicoli
saranno nuovamente valutati alla luce dei principi  uniformi  di  cui
all'art. 29, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello