IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del  19  gennaio
2009 che stabilisce norme  comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica  agricola  comune
ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori  e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006,  (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visti in particolare  gli  articoli  68  e  seguenti  del  predetto
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19  gennaio  2009,  che
prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza
delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009  della  Commissione  del  29
ottobre  2009  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime   di
pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n.  73/2009
del Consiglio e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la  condizionalita',  la
modulazione e  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013  di  seguito  denominato  «Regolamento
transitorio»  che  stabilisce  alcune  disposizioni  transitorie  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse
e la loro distribuzione in relazione  all'anno  2014  e  modifica  il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e  i  regolamenti  (UE)  n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013  e  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per  quanto  concerne  la  loro  applicazione
nell'anno 2014; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1,
del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  provvede  con  decreto  all'applicazione  nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  102,  «Regolazioni
dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e),
della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009  recante  disposizioni
per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento  (CE)  n.  73/2009  del
Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche; 
  Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2009 recante  disposizioni
per l'attuazione del regime di pagamento unico; 
  Considerato che il Regolamento transitorio attribuisce  ai  singoli
Stati membri la  possibilita'  di  emendare  le  misure  di  sostegno
specifico previste dall'art. 68 del regolamento (CE) n.  73/2009  del
Consiglio del 19 gennaio 2009 e che pertanto le disposizioni  di  cui
al DM 29 luglio 2009  possono  essere  modificate  in  conformita'  a
quanto statuito nel medesimo articolo; 
  Ritenuto opportuno conformare il DM 29 luglio 2009  al  Regolamento
transitorio; 
  Considerato che il  regime  delle  quote  per  la  barbabietola  da
zucchero cessa al 30  settembre  2017,  rischiando  di  aggravare  la
situazione di riduzione delle  superfici  investite  a  tale  coltura
registrata  gia'  nel  corso  della  passata  campagna  con  parziale
utilizzo del plafond reso disponibile ai sensi dell'art. 8 del DM  29
luglio 2009; 
  Ritenuto opportuno aumentare a € 500,00 ad ettaro l'importo massimo
unitario del pagamento annuo supplementare di cui all'art.  8,  comma
3, del DM 29 luglio 2009; 
  Considerato che alla luce dell'impatto che la riforma dei pagamenti
diretti di  cui  al  regolamento  UE  n.  1307/2013  avra',  in  modo
particolare, per il settore del tabacco appare opportuno  assicurare,
nel periodo transitorio, un maggiore  supporto  alle  produzioni  che
rispettano  le  condizioni  ed  i  requisiti  qualitativi   stabiliti
nell'allegato n. 2 del DM  29  luglio  2009,  nonche'  alle  varieta'
destinate alla produzione di sigari di qualita', stabilizzando  cosi'
le superfici coltivate a  tabacco  con  le  varieta'  di  Kentucky  e
Nostrano del Brenta; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  43  del  regolamento  (CE)  n.
1182/2007 del Consiglio del 26  settembre  2007,  l'aiuto  di  Stato,
erogato nell'ambito del regime esistente  per  la  produzione  ed  il
commercio di patate, fresche o refrigerate, e' cessato al 31 dicembre
2011; 
  Considerato  che  si  rende  necessario  assicurare  efficienza  al
livello degli investimenti realizzati dalla filiera incentivando  nel
contempo  la   qualita'   delle   produzioni   destinate   sia   alla
trasformazione sia al consumo diretto; 
  Ritenuto opportuno inserire, tra i settori  beneficiari  dell'aiuto
specifico per il  miglioramento  della  qualita',  le  produzioni  di
patate avviate alla trasformazione industriale  e  le  produzioni  di
patate certificate nell'ambito dei vigenti sistemi di qualita' DOP  e
IGP, comprese le produzioni in protezione  nazionale  transitoria  di
cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Considerato  opportuno  sviluppare   sinergie   nel   processo   di
programmazione, aggregazione e  qualificazione  della  produzione  di
patate destinate alla trasformazione e dei suoi derivati in  funzione
di obiettivi di mercato, anche  al  fine  di  assicurare  sufficienti
livelli di prodotto in quantita' e qualita'; 
  Considerato che, nell'ottica di una valorizzazione del prodotto  da
destinare alla trasformazione, e' opportuno che le organizzazioni dei
produttori di patate, riconosciute ai sensi del  decreto  legislativo
n.  102/2005,  si  impegnino  a  realizzare  un   idoneo   piano   di
tracciabilita' del prodotto delle proprie aziende associate; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 20 febbraio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Modifiche al DM 29 luglio 2009 
 
  1. L'art. 1, comma 3, del DM 29  luglio  2009,  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «3. Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8 del regolamento (CE)  n.
73/2009 del Consiglio del 19  gennaio  2009,  cosi'  come  modificato
dall'art. 6, comma 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1310/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, entro il  1°
febbraio 2014 e con effetto dalla domanda unica 2014, le disposizioni
di cui al DM 29 luglio 2009 possono essere modificate in  conformita'
a quanto statuito nel medesimo articolo». 
  2. L'art. 2, comma  1,  lettera  c),  del  DM  29  luglio  2009  e'
sostituito dal seguente: 
      «c) una riduzione lineare  del  valore  dei  diritti  all'aiuto
assegnati agli agricoltori  con  esclusione  dei  settori  tabacco  e
zucchero, nonche' della riserva nazionale,  secondo  quanto  disposto
all'art. 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009,
come modificato dal regolamento  (UE)  n.  1310/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17  dicembre  2013;  l'esatta  fissazione
della percentuale di riduzione sara'  oggetto  di  determinazione  da
parte di AGEA». 
  3. L'art. 7, comma 1  e  comma  5,  del  DM  29  luglio  2009  sono
sostituiti dai seguenti: 
      «1. Una somma  di  € 22.500.000,00  e'  destinata  a  pagamenti
annuali supplementari a favore dei produttori che, sulla base  di  un
contratto  di  coltivazione,  consegnano  ad  una  impresa  di  prima
trasformazione tabacco dei gruppi varietali  01,  02,  03  e  04  con
esclusione della varieta' Nostrano del Brenta». 
      «5. La somma di € 2.000.000,00 e' destinata a  pagamenti  annui
supplementari a favore  dei  produttori  di  tabacco  destinato  alla
produzione di foglie da fascia per  sigari  che,  sulla  base  di  un
contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varieta' Kentucky
destinato alla produzione di fascia e  Nostrano  del  Brenta  ad  una
impresa di prima trasformazione.» 
      4. L'art. 8, comma 3, del DM 29 luglio 2009 e'  sostituito  dal
seguente: 
        «3. L'importo massimo unitario  del  pagamento  supplementare
per l'anno 2014 e' fissato in € 500,00 per ettaro.» 
      5. Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale  29  luglio  2009  e'
inserito il seguente articolo: 
 
                             Art. 9-bis. 
               Sostegno specifico per il miglioramento 
                     della qualita' delle patate 
 
  1. La somma di € 3.000.000,00 e' destinata a  pagamenti  annuali  a
favore dei  produttori  di  patate  associati  ad  organizzazioni  di
produttori riconosciute (O.P.) ai sensi del  decreto  legislativo  27
maggio 2005, n. 102, che, per  il  2014,  consegnano  il  prodotto  a
strutture di trasformazione, sulla base di un contratto di  fornitura
sottoscritto tra le citate O.P. e le imprese  di  trasformazione  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
  a) le  produzioni  sono  tracciate  e  inserite  nei  contratti  di
coltivazione  (tra  produttore  e  O.P.)  predisposti  dalle  O.P.  e
depositati dalle stesse entro  il  30  aprile  2014  sulla  base  dei
contratti di fornitura  (tra  O.P.  e  industria  di  trasformazione)
coerenti col Contratto quadro nazionale sottoscritto,  ai  sensi  del
decreto  legislativo  n.  102/2005,   dalle   Organizzazioni   comuni
riconosciute con le Associazioni  di  categoria  delle  industrie  di
trasformazione. Le O.P. e le industrie di trasformazione,  che  hanno
dato  mandato   alle   rispettive   rappresentanze,   devono   essere
individuate specificatamente nel Contratto quadro; 
  b) per la coltivazione  e'  utilizzata  semente  certificata  nella
misura minima di: 
  20 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm  e
65 mm; 
  18 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 35 mm  e
50 mm; 
  12 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 25 mm  e
35 mm; 
  per i calibri compresi  tra  due  diverse  classi,  si  applica  il
quantitativo minimo della classe di calibro inferiore; 
      c) le consegne sono effettuate,  sulla  base  di  contratti  di
fornitura  che  rispettano  le  condizioni   stabilite   nell'accordo
nazionale di cui alla lettera a), dal 15  maggio  2014  al  31  marzo
dell'anno successivo; 
  d) i pagamenti sono concessi sulla base delle  superfici  impegnate
nei contratti di coltivazione, con rese minime conformi  all'allegato
n. 1 facente parte integrante del presente decreto; 
  e) e' ammessa una tolleranza massima del 30% per il rispetto  delle
rese di cui al citato allegato n. 1 con  riduzione  proporzionale  ai
fini del pagamento di cui al successivo comma 3: per le superfici con
rese inferiori al 70% dei valori  indicati  nell'allegato  1  non  e'
erogato alcun aiuto; 
  2. La somma di € 700.000,00 e'  destinata  a  pagamenti  annuali  a
favore dei produttori che producono patate  inserite  in  sistemi  di
qualita' DOP e IGP, iscritte al sistema dei controlli per il rispetto
di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. UE  n.  1151/2012,
comprese le produzioni in protezione  nazionale  transitoria  di  cui
all'art. 9 del medesimo regolamento. 
  3. L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i  prodotti
di cui al comma 1 non  puo'  superare  l'importo  di  € 1.000,00  per
ettaro. 
  4. L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i  prodotti
di cui al  comma  2  non  puo'  superare  l'importo  di  € 40,00  per
tonnellata  di  patate  fresche  ottenute  da  superfici  inserite  e
risultanti nel piano dei controlli ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012,
per  le  quali  l'organismo  di  certificazione   rilascia   apposita
dichiarazione indicando la superficie e  le  quantita'  prodotte  per
ciascun beneficiario. 
  5.  Eventuali   economie   realizzate   nell'ambito   del   plafond
disponibile per i  pagamenti  di  cui  al  comma  1  sono  utilizzate
prioritariamente per i pagamenti di cui al comma 2 e viceversa. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 marzo 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2014 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1512