IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in materia di immissione sul mercato di biocidi e successive modificazioni; Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Vista la direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013, che ha iscritto la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo nell'allegato I e IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerato che la data di iscrizione della polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, «Rodenticidi», e' il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/44/UE, e' possibile che prodotti contenenti la polvere di pannocchie di granturco come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie; Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/44/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il polvere di pannocchie di granturco e' il 31 gennaio 2017; Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2017 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti la polvere di pannocchie di granturco gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 528/2012 devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015; Considerato che dopo il 31 gennaio 2017 non possono piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco rientranti nella categoria dei rodenticidi; Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei «Rodenticidi» e che contengono come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi; Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti la polvere di pannocchie di granturco impiegati come rodenticidi; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35; Decreta: Art. 1 1. In applicazione della direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013, la polvere di pannocchie di granturco e' qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE relative alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta negli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2015, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14 rodenticidi, di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo polvere di pannocchie di granturco come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012.