IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in materia di
immissione sul mercato di biocidi e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Vista la direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013,
che ha iscritto la polvere di pannocchie di granturco come  principio
attivo nell'allegato I e IA della direttiva  98/8/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione della polvere  di  pannocchie
di granturco, per il tipo di prodotto 14,  «Rodenticidi»,  e'  il  1°
febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data,  l'immissione
sul mercato dei rodenticidi, aventi come  unica  sostanza  attiva  la
polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di  prodotto  14,  e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal  regolamento
(UE) n. 528/2012. 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/44/UE, e'
possibile  che  prodotti  contenenti  la  polvere  di  pannocchie  di
granturco come unico principio attivo siano  stati  autorizzati  come
presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze
poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per  uso
domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi  ad  uso
domestico e civile, oppure  che  siano  circolati  come  prodotti  di
libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2013/44/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi  come
unica sostanza attiva il polvere di pannocchie di granturco e' il  31
gennaio 2017; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  gennaio  2017  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti la polvere  di
pannocchie di granturco gia' presenti sul mercato  come  prodotti  di
libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione  di  cui  al
regolamento (UE) 528/2012 devono pervenire al Ministero della  salute
entro il 31 gennaio 2015; 
  Considerato che dopo il 31 gennaio 2017  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica  sostanza  attiva  la  polvere  di  pannocchie   di   granturco
rientranti nella categoria dei rodenticidi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei «Rodenticidi»  e  che  contengono  come
unica sostanza attiva la  polvere  di  pannocchie  di  granturco  non
possono essere immessi sul mercato dopo il 31  gennaio  2017  se  non
autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti  la  polvere  di  pannocchie  di
granturco impiegati come rodenticidi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2013/44/UE della Commissione del
30 luglio 2013, la polvere di pannocchie di granturco e'  qualificato
sostanza biocida a seguito  della  sua  iscrizione  nell'«Elenco  dei
principi attivi con indicazione dei  requisiti  stabiliti  a  livello
comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui  all'allegato
I della direttiva 98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano  le  disposizioni
specifiche della direttiva 2013/44/UE relative alla sostanza  polvere
di pannocchie di granturco, iscritta negli  allegati  I  e  IA  della
direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2015,  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 14 rodenticidi, di cui  all'allegato
IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  contenenti  il
principio attivo  polvere  di  pannocchie  di  granturco  come  unica
sostanza  attiva,  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012.