IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in materia di
immissione sul mercato di biocidi e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012 del 22 maggio 2012, relativo alla  messa
a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; 
  Vista la direttiva 2013/41/UE della Commissione del 18 luglio 2013,
che  ha  iscritto  l'1R-trans   Fenotrina   come   principio   attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del 1R-trans  Fenotrina,  per
il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti  destinati
al controllo degli altri artropodi», e' il 1° settembre  2015  e  che
pertanto, a decorrere da tale  data,  l'immissione  sul  mercato  dei
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi, aventi come unica sostanza  attiva  l'1R-trans  Fenotrina,
per  il  tipo   di   prodotto   8,   e'   subordinata   al   rilascio
dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/41/UE, e'
possibile che prodotti contenenti  l'1R-trans  Fenotrina  come  unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2013/41/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per insetticidi, acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come
unica sostanza attiva l'1R-trans Fenotrina e' il 31 agosto 2017; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro  il  31  agosto  2017  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri  artropodi  contenenti  l'1R-trans
Fenotrina gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o
registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione  di  cui  al
regolamento (UE) 528/2012 devono pervenire al Ministero della  salute
entro il 31 agosto 2015; 
  Considerato che dopo il 31 agosto  2017  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica  sostanza  attiva  il  1R-trans  Fenotrina   rientranti   nella
categoria  degli  insetticidi,  acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria degli «Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi» e che  contengono  come
unica sostanza attiva l'1R-trans Fenotrina non possono essere immessi
sul mercato dopo il 31 agosto 2017 se non autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti l'1R-trans  Fenotrina  impiegati
come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al  controllo  degli
altri artropodi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2013/41/UE della Commissione del
18 luglio 2013, l'1R-trans Fenotrina e' qualificato sostanza  biocida
a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano  le  disposizioni
specifiche della direttiva 2013/41/UE relative alla sostanza 1R-trans
Fenotrina nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  settembre  2015,  l'immissione  sul  mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 18 insetticidi, acaricidi e prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi, di cui all'allegato  IV
del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  contenenti  il
principio attivo 1R-trans Fenotrina come unica  sostanza  attiva,  e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal  regolamento
(UE) n. 528/2012.