IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
in qualita' di  Presidente  del  Comitato  interministeriale  per  il
                       credito ed il risparmio 
 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 
  Vista  la  direttiva  2011/89/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica  le  direttive  98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza
supplementare   sulle   imprese   finanziarie   appartenenti   a   un
conglomerato finanziario; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  53,   recante
recepimento della direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del  16  novembre  2011  il  quale,  tra  l'altro,  apporta
modificazioni e integrazioni al  TUB  e  al  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 142, per il recepimento della predetta direttiva; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relativo  alla
vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti a un  conglomerato
finanziario e, in particolare: 
    l'art. l, comma l, lettera v), ai sensi del quale e' societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista  un'impresa  madre,   diversa   da
un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese  figlie,  di
cui almeno una  sia  un'impresa  regolamentata  con  sede  principale
nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un  conglomerato
finanziario; 
  Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB: 
    l'art. 59, comma 1,  lettera  b-bis),  ai  sensi  del  quale  per
"societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista"  si  intendono  le
societa' di  cui  all'art.  l,  comma  1,  lettera  v),  del  decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
    l'art. 60, comma l, lettera  b),  in  base  al  quale  il  gruppo
bancario e' composto dalla societa' finanziaria o dalla  societa'  di
partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa'
bancarie, finanziarie o strumentali  da  questa  controllate,  quando
nell'insieme delle societa' da essa partecipate  vi  sia  almeno  una
banca  italiana  controllata  e  abbiano  rilevanza  determinante  le
partecipazioni in societa' bancarie  e  finanziarie,  secondo  quanto
stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni  del
CICR; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  -
Presidente  del  CICR  27  dicembre  2006,  n.  933,  in  materia  di
definizione   del   perimetro   di   gruppo   bancario,   adeguatezza
patrimoniale, contenimento del  rischio  e  informativa  al  pubblico
delle banche e dei gruppi bancari; 
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; 
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2, del TUB; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Gruppo bancario 
 
  1.  La  Banca  d'Italia  stabilisce  i  criteri   della   rilevanza
determinante delle partecipazioni in societa' bancarie e  finanziarie
detenute   dalla   societa'   finanziaria   o   dalla   societa'   di
partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana  ai  fini  della
individuazione di un gruppo  bancario,  in  armonia  con  il  diritto
dell'Unione europea,  avendo  presenti  in  particolare  i  parametri
stabiliti dalle disposizioni europee  in  materia  di  determinazione
della finanziarieta' dei  gruppi  di  societa'  ai  fini  della  loro
qualificazione come conglomerati finanziari.  Tali  criteri  dovranno
tenere in considerazione le esigenze di  effettivita'  dell'esercizio
della vigilanza sul gruppo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 le disposizioni dettano, tra  l'altro,
criteri idonei a: 
    a)  consentire,  in  armonia  con  le  disposizioni   dell'Unione
europea,  la  coincidenza  in  capo   alla   medesima   societa'   di
partecipazione finanziaria mista, come definita dall'art. l, comma l,
lett. v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 del ruolo  di
capogruppo bancaria, capogruppo assicurativa e societa'  a  capo  del
conglomerato finanziario; 
    b) definire, in armonia con le disposizioni dell'Unione  europea,
la nozione  di  partecipazione  da  prendere  in  considerazione  nel
calcolo  della  rilevanza  determinante  delle  societa'  bancarie  e
finanziarie nell'insieme delle societa'  partecipate  dalla  societa'
finanziaria o dalla societa' finanziaria mista  capogruppo  italiana,
non limitando il calcolo stesso alle sole societa' controllate.