Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio
2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione
del regolamento  (CE)  n.  110/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  15  gennaio  2008,  concernente  la  definizione,  la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande  spiritose»,  si  comunica  che
l'Associazione delle  Distillerie  Artigianali  dell'Alto  Adige,  ha
presentato istanza di registrazione con nota del 18 febbraio 2013,  e
successive modifiche ed integrazioni  in  data  11  giugno  2013,  13
novembre  2013  e  26  marzo   2014,   delle   seguenti   indicazioni
geografiche: 
      «Südtiroler Williams/ Williams dell'Alto Adige», 
      «Südtiroler Marille/ Marille dell'Alto Adige», 
      «Südtiroler Kirsch/ Kirsch dell'Alto Adige», 
      «Südtiroler Zwetschgeler/ Zwetschgeler dell'Alto Adige», 
      «Südtiroler Obstler/ Obstler dell'Alto Adige», 
      «Südtiroler Gravensteiner/ Gravensteiner dell'Alto Adige» e 
      «Südtiroler Golden Delicious/ Golden Delicious dell'Alto Adige» 
      di cui alle rispettive schede tecniche allegate. 
    Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione,  in  regola
con le  disposizione  contenute  nel  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo»
e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere  inviate  dai
soggetti controinteressati  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,
come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato  decreto  ministeriale
13 maggio 2010.