IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che
ha recepito la direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»;
Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto decreto
legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente
la patente di guida»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre
2009, n. 259, recante «Disposizioni applicative in materia di
formazione accelerata per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del
decreto 7 febbraio 2009»;
Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5
agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2011,
n. 192, e 5 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
marzo 2012, n. 57, recanti modifiche al citato decreto del 16 ottobre
2009;
Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel
trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004, ed in particolare il punto 12 del preambolo e l'art.
16, ai sensi dei quali, nei corsi di qualificazione iniziale e
formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE, e' da
prevedersi una specifica formazione in merito alle esigenze del
trasporto di persone con disabilita' o mobilita' ridotta;
Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in materia di
corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle
relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi,
coerenti con la nuova disciplina di cui al citato decreto legislativo
n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 2, in conformita' a quanto previsto dagli
articoli 19, comma 5-bis e 20, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 286 del 2005, come modificato;
Considerata altresi' l'esigenza di dettare specifiche disposizioni,
al fine di integrare i contenuti della formazione dei conducenti
adibiti al trasporto professionale di persone, con le previsioni di
cui al summenzionato regolamento (UE) n. 181/2011;
Ritenuto quindi opportuno procedere all'emanazione di un nuovo,
unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione
iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di
soggetti erogatori dei corsi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente decreto, emanato in attuazione dell'art. 19, comma
5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come da
ultimo modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, reca
disposizioni in materia di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati ad
erogare corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286;
b) programma dei corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria
che accelerata, di integrazione e di formazione periodica;
c) criteri per lo svolgimento dei predetti corsi;
d) procedure d'esame per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente e validita' del titolo abilitativo
conseguito;
e) attivita' di ispezione e vigilanza sui soggetti erogatori dei
corsi.